Ordinanza n. 1668/2026 - Bologna, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto di revoca del permesso di soggiorno UE di lungo periodo e ha proposto istanza cautelare. Il TAR ha rilevato d’ufficio che il ricorso era stato notificato soltanto presso la sede reale del Ministero dell’Interno, anziché presso l’Avvocatura dello Stato competente, come richiesto per le amministrazioni statali soggette al patrocinio obbligatorio. Il Ministero non si è costituito e non si è quindi verificata la sanatoria della nullità per costituzione della parte intimata.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito la domanda di annullamento né l’istanza cautelare. Ha ordinato al ricorrente di rinnovare la notificazione del ricorso presso la competente Avvocatura dello Stato entro il termine perentorio di 10 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza e di depositare la prova della rinnovazione entro i successivi 10 giorni, anch’essi perentori, a pena di improcedibilità. In applicazione della riformulazione dell’art. 44, comma 4, c.p.a. conseguente alla sentenza della Corte costituzionale n. 148/2021, non occorre accertare se l’errore notificatorio sia imputabile a colpa del notificante. La trattazione dell’istanza cautelare è rinviata alla camera di consiglio del 16 dicembre 2026. Nulla sulle spese per questa fase.
Norme richiamate
art. 11 r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611
Le notificazioni di cui ai commi precedenti devono essere fatte presso la competente Avvocatura dello Stato a pena di nullità da pronunciarsi anche d’ufficio
Gli atti introduttivi dei giudizi contro un’amministrazione statale soggetta al patrocinio obbligatorio devono essere notificati presso l’Avvocatura dello Stato competente; la notificazione in altra sede è nulla anche se il vizio può essere sanato mediante rinnovazione.
art. 44, comma 4, c.p.a.
ai fini dell’autorizzazione al rinnovo della notificazione, al giudice non compete più alcun accertamento in ordine alla imputabilità o meno dell’errore a colpa del notificante
L’autorizzazione alla rinnovazione della notificazione non è subordinata all’accertamento che la nullità sia incolpevole: la rinnovazione può essere disposta anche quando l’errore sia imputabile al notificante.
Massime di principio
- Il ricorso introduttivo diretto contro un’amministrazione statale soggetta al patrocinio obbligatorio deve essere notificato presso l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato competente; la notificazione presso la sede reale dell’amministrazione è nulla, salvo sanatoria per costituzione della parte intimata.
- In caso di nullità della notificazione del ricorso, il giudice può autorizzarne la rinnovazione senza dover accertare se l’errore sia imputabile a colpa del notificante.
- Quando ordina la rinnovazione della notificazione, il giudice può fissare termini perentori per effettuarla e per depositarne la prova, prevedendo l’improcedibilità del ricorso in caso di inosservanza.
Come è indicizzato
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