Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 24/10/2017 n. 8942 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

Processo tributario - Appello - Nuovi documenti (Art. 58 D.lgs. n. 546/1992).

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente aveva impugnato l'intimazione di pagamento sostenendo che il credito tributario fosse prescritto e che non le fosse stata validamente notificata la cartella di pagamento presupposta. In primo grado aveva rilevato che non risultava provata la notificazione di atti interruttivi della prescrizione. L'Agenzia delle Entrate ha prodotto in appello la sentenza che aveva reso definitivo l'accertamento e l'avviso di ricevimento comprovante la notifica della cartella il 29 giugno 2006, eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e riformato la sentenza di primo grado, confermando l'intimazione di pagamento. Ha ritenuto ammissibile la produzione documentale effettuata per la prima volta in appello ai sensi dell'art. 58 del D.lgs. n. 546/1992. La prova della notifica della cartella tramite avviso di ricevimento è stata considerata sufficiente, senza necessità di produrre anche una copia integrale della cartella. Poiché l'intimazione era stata contestata esclusivamente per la mancata notifica dell'atto presupposto, la prova della regolare notifica ha reso inammissibile il ricorso. È stato inoltre affermato che, essendo il credito fondato su un accertamento confermato da sentenza passata in giudicato, si applica il termine ordinario decennale di prescrizione previsto dall'art. 2953 c.c. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 58, D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Consente la produzione nel giudizio di appello di qualsiasi documento, pur se già disponibile in precedenza.

    La norma permette alle parti di depositare nuovi documenti in appello senza le limitazioni applicabili alle altre fonti di prova. La produzione documentale dell'Agenzia, anche se non effettuata in primo grado, è stata quindi ritenuta ammissibile.

  • Art. 19, comma 3, D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    L'impugnazione dell'atto successivo può estendersi alla mancata notificazione dell'atto presupposto.

    Quando il contribuente impugna un'intimazione o un atto della riscossione deducendo soltanto l'omessa notifica della cartella presupposta, la prova della regolare notifica della cartella può determinare l'inammissibilità del ricorso.

  • Art. 26, commi 1 e 4, D.P.R. n. 602/1973

    La cartella può essere notificata mediante raccomandata con avviso di ricevimento; l'agente deve conservare la matrice o copia della cartella con la relata oppure l'avviso di ricevimento.

    La notifica postale della cartella può essere provata tramite l'avviso di ricevimento. Non è necessariamente richiesta la produzione della copia integrale della cartella, soprattutto quando la contestazione riguarda esclusivamente la ricezione dell'atto.

  • Art. 2953 c.c.

    Termine di prescrizione decennale per l'esecuzione dei diritti accertati con sentenza passata in giudicato.

    Quando il credito tributario è stato definitivamente confermato da una sentenza passata in giudicato, il titolo della riscossione diventa giudiziale e si applica la prescrizione ordinaria decennale, anziché i termini più brevi riferibili all'originario atto amministrativo.

  • Art. 140 c.p.c.

    Disciplina la notificazione in caso di irreperibilità o assenza del destinatario, mediante deposito presso la casa comunale e invio della raccomandata informativa.

    La notifica della cartella è stata ritenuta rituale perché risultavano documentati il deposito presso la casa comunale e l'invio della raccomandata informativa, ricevuta dal destinatario.

  • Art. 58, comma 2, D.lgs. n. 546/1992 e sentenza Corte costituzionale n. 199/2017

    La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della disposizione.

    La facoltà di produrre nuovi documenti in appello non viola, secondo la Corte costituzionale, il principio di uguaglianza, il diritto di difesa o il diritto a un equo processo.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, i documenti possono essere prodotti per la prima volta in appello, anche se erano già disponibili in precedenza; pertanto l'assenza del documento in primo grado non ne determina automaticamente l'inammissibilità in secondo grado.
  • La notifica di una cartella eseguita tramite raccomandata può essere provata con l'avviso di ricevimento, senza che l'agente della riscossione debba necessariamente depositare anche la copia integrale della cartella.
  • Se il contribuente contesta esclusivamente la mancata notifica della cartella presupposta, la prova della sua regolare notificazione può rendere inammissibile il ricorso contro l'atto successivo.
  • Un accertamento tributario confermato da una sentenza passata in giudicato è soggetto, ai fini della riscossione, al termine ordinario decennale di prescrizione previsto dall'art. 2953 c.c.
  • La contestazione tempestiva della cartella è essenziale: una volta provata la sua regolare notifica e decorso il termine per impugnarla, non è normalmente possibile far valere successivamente vizi propri della cartella nell'impugnazione di un atto della riscossione successivo.
  • La produzione tardiva dei documenti può essere ammessa, ma il comportamento processuale della parte che li deposita soltanto in appello può incidere sulla decisione relativa alle spese, come avvenuto con la compensazione dei costi di entrambi i gradi.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.