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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 32193/2024 del 12/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La Cooperativa chiedeva la restituzione delle somme versate a titolo di integrazione del premio per gli anni 2007-2011 e successivi, contestando il calcolo del "premio speciale unitario". La questione giuridica principale era se, a decorrere dal 2007, il premio speciale unitario dovesse essere calcolato sulla base della retribuzione effettivamente corrisposta ai soci in applicazione dell'art. 3 d.lgs. n.423/2001 (quindi secondo i criteri generali dell'art.41 d.P.R. n.1124/65) oppure se restasse applicabile la disciplina speciale prevista dall'art.42 d.P.R. n.1124/65 e dal d.m. 15.7.1987 che fissano un importo fisso (minimale giornaliero/pro capite) distinto per attività, con eventuale adeguamento per retribuzioni giornaliere superiori.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto i primi quattro motivi del ricorso ritenendoli fondati, confermando l'orientamento secondo cui la disciplina del premio speciale unitario di cui all'art.42 d.P.R. n.1124/65 (come attuata dal d.m. 15.7.1987) costituisce una fattispecie speciale rispetto al criterio generale dell'art.41 e si calcola su un importo fisso stabilito dal decreto ministeriale, non secondo la logica percentuale dell'art.41. La Corte ha ritenuto che l'art.3 del d.lgs. n.423/2001 abbia efficacia limitata alla disciplina dell'art.41 e non abbia implicitamente abrogato la disciplina speciale dell'art.42; la modifica della disciplina speciale può avvenire solo tramite atto regolamentare/ ministeriale compatibile. Di conseguenza la sentenza impugnata (della Corte d'appello di Bologna) è cassata e la causa è rinviata alla Corte d'appello di Bologna, in diversa composizione, per nuovo giudizio e per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • d.P.R. n.1124/1965 art. 42

    disciplina del premio speciale unitario determinato su importo fisso, normalmente pro capite, come attuato dal decreto ministeriale

    Considerata norma speciale rispetto all'art.41: stabilisce un criterio di determinazione del premio basato su misure fisse (minimali giornalieri/pro capite) così come indicato dal decreto ministeriale e non sul prodotto tra tasso tariffario e massa retributiva

  • d.P.R. n.1124/1965 art. 41

    criterio generale di determinazione del premio ordinario basato sul prodotto fra tasso di premio e massa delle retribuzioni

    Norma generale per il calcolo del premio ordinario; l'art.42 costituisce una deroga/specialità rispetto a questo criterio e non è sostituita dall'art.3 d.lgs. 423/01

  • d.m. 15.7.1987 (d.m. n.604700/87)

    "le misure di premio speciale unitario per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di [...] facchini riuniti in cooperative, carovane, associazioni ed aggregati consimili, addetti a lavori di carico e scarico di merci e materiali [...] sono quelle indicate rispettivamente nelle tabelle allegati A e B"

    Esecuzione normativa che fissa le misure fisse/minimali giornaliere per il premio speciale unitario; conferma che il premio speciale è determinato per categorie con un minimale fisso e non secondo il metodo dell'art.41

  • d.lgs. n.423/2001 art. 3

    riferimento alla retribuzione imponibile ai fini contributivi a decorrere dall'1.1.2007

    La Corte interpreta tale disposizione come rilevante per la disciplina generale dell'art.41 ma non idonea a implicitamente abrogare o sostituire la disciplina speciale dell'art.42; l'effetto della norma è circoscritto alla determinazione del premio ordinario

  • art. 15 prel. c.c.

    Richiamato per il principio secondo cui la lex posterior generalis non deroga alla lex prior specialis: una norma posteriore e generale non abroga una precedente norma speciale se non vi è incompatibilità evidente

  • d.P.R. n.602/1970

    Richiamato per distinguere gli organismi associativi soggetti o non soggetti alle norme del d.P.R. 602/1970 nella determinazione delle tabelle retributive del d.m. 1987

  • d.l. n.338/1989 art. 1

    Riferimento normativo utilizzato nella discussione circa la determinazione delle retribuzioni minime imponibili a far data dal 2007

  • art. 12 prel. c.c.

    Richiamato nelle doglianze circa rapporti fra fonti e rilevanza delle norme sopravvenute; impiegato nella valutazione dell'eventuale abrogazione tacita

Massime di principio

  • La disciplina del "premio speciale unitario" prevista dall'art.42 d.P.R. n.1124/65 e attuata con d.m. è norma speciale (lex specialis) rispetto alla disciplina generale del premio (art.41): va applicata autonomamente e non sostituita automaticamente da una norma legislativa successiva di carattere generale.
  • Una normativa generale successiva (es. art.3 d.lgs. n.423/01) incide sulla disciplina generale del premio (art.41) ma non abroga implicitamente la disciplina speciale dell'art.42, salvo chiara incompatibilità o espressa disposizione abrogativa.
  • Il decreto ministeriale di attuazione (d.m. 15.7.1987) che fissa misure fisse/minimali per categorie è vincolante fino a che non sia modificato da atto regolamentare/ministeriale compatibile; pertanto le richieste di restituzione basate sull'applicazione retroattiva del criterio generale dell'art.41 sono difficilmente accolte se la disciplina speciale rimane operante.
  • Anche se il datore può dichiarare la retribuzione effettivamente corrisposta e pagare con aliquota maggiorata, l'obbligo assicurativo riferito al premio speciale resta assolto con il pagamento del premio nelle misure fissate dal d.m., salvo diverse disposizioni regolamentari.
  • Per prospettare un'azione di recupero o di rimborso in situazione analoga è necessario dimostrare che la disciplina speciale sia stata abrogata o resa incompatibile da una norma successiva o che il d.m. sia stato legittimamente modificato; altrimenti il titolo applicabile rimane quello del d.m. attuativo dell'art.42.

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