Cassazione Penale, Sentenza n. 25169/2025 del 09/07/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso denunciava la nullità della sentenza d'appello perché la motivazione e il dispositivo si riferivano a un procedimento diverso rispetto a quello oggetto dell'impugnazione: erano indicati numeri di registro, date, fatti e qualifiche giuridiche differenti (procedimento relativo all'art. 10, co. 2, d.l. 14/2017 instead of il procedimento relativo all'art. 650 c.p.), con errori nel richiamo dei soggetti e dei testimoni; pertanto la decisione non costituiva risposta alla impugnazione proposta dall'imputato avverso la sentenza n. 235 del 20/01/2023 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata della Corte d'appello di Napoli, perché motivazione e dispositivo si riferivano ad altra vicenda (procedimento n. 3152/2022 relativo ad altro reato e ad altra sentenza). Ha disposto la trasmissione degli atti al giudice dell'impugnazione affinché proceda sul corretto procedimento di appello (relativo alla sentenza n. 235 del 20/01/2023, depositata il 19/04/2023, per il reato ex art. 650 c.p. commesso il 7/08/2020).
Norme richiamate
art. 650 cod. pen.
omissione di osservare un provvedimento dell'autorità (divieto di accesso)
Nel procedimento corretto l'imputazione era basata su art. 650 c.p.; la Corte di Cassazione non ha valutato il merito della qualifica, ma ha rilevato che la sentenza impugnata non rispondeva all'impugnazione relativa a questa norma perché riguardava un distinto procedimento
art. 10, comma 2, d.l. n. 14 del 2017, conv. L. n. 48/2017
violazione dell'ordinanza di allontanamento/ divieto di accesso (normativa sulla sicurezza pubblica)
Questa norma era relativa al diverso procedimento erroneamente esaminato dalla Corte d'appello (procedimento n. 3152/2022); la Cassazione ha evidenziato la discrepanza fra i fatti e la norma richiamata nella motivazione d'appello e quelli oggetto dell'impugnazione
art. 660 cod. pen.
violazione dei doveri di custodia durante manifestazioni (citato nel dibattito come esclusione di qualificazione)
L'art. 660 è menzionato nelle conclusioni come norma la cui applicabilità sarebbe stata esclusa, ma la Cassazione segnala che tale riferimento risultava estraneo al giudizio di appello effettivamente proposto dall'imputato; in conclusione, la questione è rilevante solo nella misura in cui dimostra la confusione fra procedimenti
Massime di principio
- La sentenza d'appello deve riferirsi espressamente e univocamente al provvedimento impugnato (numero di registro, data, fatti e qualifiche): la mancata corrispondenza rende la decisione nulla per carenza di motivazione rispetto all'impugnazione.
- Se motivazione e dispositivo riguardano una diversa vicenda, la Cassazione può annullare la sentenza impugnata senza rinvio quando la disconnessione impedisce di ricostruire una decisione valida sul merito dell'impugnazione originale.
- Errori formali quali l'indicazione di nomi errati, riferimenti a testimoni non escussi o a norme non richieste dall'imputato sono segnali tipici di scambio di fascicoli e giustificano il controllo e, se necessario, l'annullamento.
- Il ricorrente in Cassazione che dimostri l'identificazione errata del procedimento ha buone possibilità di ottenere l'annullamento della decisione impugnata per vizio procedurale, senza che la Corte di Cassazione entri nel merito sostanziale del reato.
- Per evitare rischi simili è fondamentale, nei motivi di impugnazione e nelle memorie, indicare chiaramente i numeri di registro e le date delle pronunce impugnate e verificare che la Corte d'appello abbia trattato il medesimo procedimento.
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