Corte di giustizia, Sentenza C-370/24
Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 30 aprile 2025. — AT contro CT. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale ordinario di Lodi. — Rinvio pregiudiziale – Assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli – Direttiva 2009/103/CE – Articolo 13, paragrafo 2 – Sistema di risarcimento – Incidente stradale che coinvolge un veicolo rubato – Onere della prova riguardante la conoscenza, da parte della persona lesa, del furto di tale veicolo – Organismo incaricato del risarcimento – Normativa nazionale interpretata in modo da far gravare l’onere della prova sulla persona lesa – Obbligo di interpretazione conforme al diritto dell’Unione. — Causa C-370/24
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte chiarisce che, nei sinistri causati da veicoli rubati, l’organismo nazionale incaricato del risarcimento subentra all’assicuratore alle stesse condizioni e con lo stesso regime probatorio. Di conseguenza, non può essere richiesto alla vittima trasportata di provare la propria buona fede, perché ciò contrasterebbe con la tutela rafforzata delle vittime perseguita dalla direttiva 2009/103. Il giudice nazionale deve interpretare il diritto interno in modo conforme e, se necessario, discostarsi dalla giurisprudenza consolidata incompatibile con il diritto dell’Unione, salvo il limite del divieto di interpretazione contra legem.
Assicurazione auto: nei casi di veicolo rubato, l’onere di provare la conoscenza del furto da parte della vittima trasportata grava sull’organismo di risarcimento, non sulla persona lesa.
La questione giuridica
Se l’articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 2009/103 debba essere interpretato nel senso che, quando un incidente coinvolge una persona trasportata su un veicolo rubato, l’organismo incaricato del risarcimento debba provare che la vittima sapeva del furto per negare il risarcimento; e, in caso affermativo, se osti a una normativa o giurisprudenza nazionale che fa gravare sulla vittima l’onere di provare la propria ignoranza della provenienza furtiva del veicolo.
Principio di diritto
L’articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 2009/103 deve essere interpretato nel senso che, se uno Stato membro prevede l’intervento dell’organismo di cui all’articolo 10, paragrafo 1, nei casi di veicolo rubato, è tale organismo a dover provare che la persona lesa, trasportata volontariamente sul veicolo, sapeva del furto per poterle opporre l’esclusione dal risarcimento; è quindi incompatibile con tale disposizione una giurisprudenza nazionale che imponga alla vittima di dimostrare di non conoscere la provenienza furtiva del veicolo.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2009/103/CE
- Articolo 3 della direttiva 2009/103/CE
- Articolo 10 della direttiva 2009/103/CE
- Articolo 13 della direttiva 2009/103/CE
- Articolo 288, terzo comma, TFUE
Assicurazione auto: onere della prova nei casi di veicolo rubato
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Tribunale ordinario di Lodi in una controversia tra una persona ferita in un sinistro stradale e la compagnia designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada. Il tema centrale è la ripartizione dell’onere della prova quando l’incidente è causato da un veicolo rubato e la vittima era a bordo volontariamente.
Fatti e procedimento principale
AT, trasportata come passeggera su un’autovettura poi risultata rubata, riportava gravi lesioni in un incidente avvenuto a Lodi il 6 gennaio 2016. Dopo il procedimento penale, nel quale AT è stata assolta dal reato di ricettazione, ella ha agito in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni contro l’erede del conducente e contro CT, in qualità di impresa designata dal FGVS.
CT sosteneva che il risarcimento fosse dovuto solo se la persona trasportata ignorava di trovarsi su un veicolo di provenienza illecita e che, secondo la giurisprudenza nazionale, fosse la vittima a dover provare tale ignoranza. Il giudice del rinvio osservava invece che la direttiva 2009/103 sembrerebbe imporre un onere probatorio a carico dell’organismo di risarcimento.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- la direttiva 2009/103/CE, soprattutto gli articoli 3, 10 e 13;
- l’articolo 267 TFUE, quale base del rinvio pregiudiziale;
- l’articolo 288, terzo comma, TFUE, per l’obbligo di interpretazione conforme.
Sul piano interno è richiamato l’articolo 283 del decreto legislativo n. 209/2005, che disciplina l’intervento del Fondo di garanzia per i casi di veicolo posto in circolazione contro la volontà del proprietario.
Ragionamento della Corte
La Corte osserva che l’articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 2009/103 consente agli Stati membri di prevedere che, nei casi di veicolo rubato, intervenga l’organismo di cui all’articolo 10, paragrafo 1, "in luogo e vece dell’assicuratore" e "alle condizioni" previste dall’articolo 13, paragrafo 1. Ne deriva che anche tale organismo è soggetto alla regola secondo cui l’esclusione del risarcimento è possibile solo se l’assicuratore, o l’organismo che ne prende il posto, dimostri che la vittima che si era volontariamente seduta nel veicolo sapeva che esso era rubato.
La Corte valorizza poi il contesto sistematico: l’articolo 10, paragrafo 2, secondo comma, già impone all’organismo di dimostrare la conoscenza, da parte delle persone trasportate volontariamente, del fatto che il veicolo non era assicurato per poter escludere il proprio intervento. Per coerenza, il medesimo criterio probatorio si applica anche all’ipotesi del veicolo rubato.
La soluzione è inoltre confermata dalla finalità della direttiva 2009/103, che mira a rafforzare la tutela delle vittime degli incidenti stradali e a garantire un trattamento comparabile delle vittime in tutta l’Unione. Imporre alla vittima di provare un fatto negativo, come la propria ignoranza della provenienza furtiva del veicolo, sarebbe contrario a tale obiettivo e inciderebbe sull’effettività della tutela assicurata dal diritto UE.
Obbligo di interpretazione conforme
La Corte ricorda che i giudici nazionali devono interpretare il diritto interno, per quanto possibile, in modo conforme al testo e alla finalità della direttiva, anche modificando eventualmente un orientamento giurisprudenziale consolidato incompatibile con il diritto dell’Unione. Tale obbligo incontra solo il limite del divieto di interpretazione contra legem.
Nel caso di specie, la Corte osserva che l’articolo 283 del codice delle assicurazioni private non sembrerebbe esprimere in modo chiaro una regola che faccia gravare l’onere della prova sulla vittima; spetta dunque al giudice nazionale verificare se un’interpretazione conforme sia possibile.
Decisione e dispositivo
La Corte risponde che l’articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 2009/103 deve essere interpretato nel senso che:
- spetta all’organismo di cui all’articolo 10, paragrafo 1, dimostrare che la persona lesa, trasportata volontariamente sul veicolo, sapeva che il veicolo era rubato, se intende negare il risarcimento;
- tale disposizione osta a una giurisprudenza nazionale che imponga alla vittima di provare di non sapere che il veicolo era rubato.
Principio affermato
La vittima trasportata su un veicolo rubato non può essere gravata dell’onere di provare la propria ignoranza del furto; in presenza dell’intervento dell’organismo di risarcimento previsto dalla direttiva 2009/103, è quest’ultimo a dover dimostrare la consapevolezza del furto da parte della vittima per opporre la clausola di esclusione.
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