Sentenza del 14/02/2019 n. 4404 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
A. Srl chiedeva di classificare due programmatori elettronici regolatori di flusso come semplici parti di un impianto di irrigazione, sostenendo che non fossero autonomamente funzionanti perché collegati alle elettrovalvole e dipendenti dall'inserimento di programmi informatici. L'Ufficio delle dogane li aveva invece classificati nella voce 9032, relativa agli strumenti e apparecchi di regolazione o controllo automatici. La contribuente aveva impugnato le ITV ottenendo ragione nei primi due gradi di giudizio. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione denunciando, da un lato, la violazione delle regole unionali di classificazione tariffaria e delle note sui componenti e, dall'altro, l'omessa pronuncia su una specifica censura normativa.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo dell'Agenzia e dichiarato assorbito il secondo. Ha stabilito che il programmatore, svolgendo la funzione specifica di regolare e mantenere il flusso dei liquidi ai valori impostati, rientra nella voce 9032, sottovoce 9032 89 00, anche se costituisce un componente dell'impianto di irrigazione e non opera autonomamente. In base alle regole generali 1 e 6 e alla nota 7, lettera a), del Capitolo 90, la funzione di regolazione del flusso prevale sulla destinazione del bene come parte dell'impianto. La Corte ha inoltre chiarito che la regola sulle parti destinate a una macchina specifica è sussidiaria e non si applica quando il componente è già autonomamente riconducibile a una voce tariffaria propria. La sentenza d'appello è stata cassata senza rinvio e, decidendo nel merito, è stato rigettato il ricorso originario della contribuente. Le spese di tutti i gradi sono state integralmente compensate per la novità e peculiarità della questione.
Norme richiamate
Regolamento CEE n. 2658/1987, Nomenclatura combinata, Regola generale interpretativa 1
I titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli sono da considerare come puramente indicativi, poiché la classificazione delle merci è determinata legalmente dal testo delle voci e delle note.
La classificazione deve fondarsi anzitutto sul testo vincolante delle voci e delle note tariffarie, non sui titoli descrittivi dei capitoli né sulla mera destinazione commerciale del prodotto.
Regolamento CEE n. 2658/1987, Nomenclatura combinata, Regola generale interpretativa 6
La classificazione delle merci nelle sottovoci di una stessa voce è determinata legalmente dal testo di queste sottovoci e dalle note di sottovoci, applicando mutatis mutandis le regole precedenti.
Una volta individuata la voce corretta, la sottovoce deve essere determinata applicando il testo delle sottovoci e le relative note, secondo un criterio strettamente normativo.
Capitolo 90 della Nomenclatura combinata, nota 7, lettera a)
La voce 9032 comprende unicamente gli strumenti e apparecchi per la regolazione del flusso, del livello, della pressione o di altre caratteristiche dei fluidi gassosi o liquidi (...) la cui funzione consiste nel portare tale fattore ad un valore prescritto e mantenerlo.
Un apparecchio che misura, regola e mantiene il flusso di un liquido a un valore programmato rientra nella voce 9032, indipendentemente dal fatto che sia installato in un impianto più ampio.
Capitolo 90 della Nomenclatura combinata, nota 2, lettere a) e b)
Le parti e accessori consistenti in oggetti compresi in una qualsiasi voce del capitolo 90 o dei capitoli 84, 85 o 91 rientrano nella loro rispettiva voce, qualunque siano le macchine alle quali sono destinati.
La lettera a) impone di classificare il componente nella propria voce specifica quando esso costituisce un oggetto autonomamente previsto dalla nomenclatura. La lettera b), basata sulla destinazione esclusiva o principale, opera solo in via sussidiaria quando manca una voce specifica per il componente.
Sezione XVI della Nomenclatura combinata, nota 2, lettere a) e b)
Le parti consistenti in oggetti compresi in una voce qualsiasi dei capitoli 84 o 85 rientrano nella loro rispettiva voce qualunque sia la macchina alla quale sono destinate.
Anche per le parti di macchine dei capitoli 84 e 85 prevale la classificazione autonoma del componente rispetto alla sua destinazione funzionale, quando il bene è già descritto da una voce specifica.
Sezione XVI della Nomenclatura combinata, nota 1, lettera m)
La sezione non comprende gli oggetti del capitolo 90.
Un apparecchio riconducibile al capitolo 90 non può essere riclassificato nella Sezione XVI insieme alla macchina o all'impianto cui è collegato.
Regolamento CE n. 1545/2006, Sezione XVI, nota 2
Le parti di macchine (...) sono da classificare conformemente alle regole seguenti.
La disciplina unionale sulle parti conferma il criterio gerarchico: prima si verifica se il componente rientra autonomamente in una voce propria; solo in mancanza si considera la destinazione esclusiva o principale.
Corte di giustizia dell'Unione europea, sentenza 15 maggio 2014, causa C-297/13, Data I/O GmbH
La regola relativa alla destinazione esclusiva o principale delle parti si applica soltanto quando il bene non è già classificabile come oggetto autonomo in una voce specifica.
Corte di giustizia dell'Unione europea, sentenza 15 febbraio 2007, causa C-183/06, Ruma
I criteri di classificazione autonoma delle parti sono applicabili anche nell'ambito dei capitoli 84 e 85.
Corte di giustizia dell'Unione europea, sentenza 20 novembre 2014, causa C-666/13, Rohm Semiconductor GmbH
La classificazione di una parte deve rispettare la gerarchia delle note della nomenclatura e non può basarsi esclusivamente sulla macchina cui il componente è destinato.
Massime di principio
- Nella classificazione doganale prevalgono il testo delle voci e le note legali della Nomenclatura combinata rispetto alla destinazione commerciale o al fatto che il bene sia installato in un impianto più ampio.
- Un componente non deve essere classificato necessariamente insieme alla macchina principale: se svolge una funzione specifica e rientra autonomamente in una voce tariffaria, deve essere classificato in quella voce.
- La mancanza di autonomia funzionale non esclude, da sola, la classificazione autonoma del bene. È decisiva la funzione oggettiva svolta dal componente e la sua riconducibilità a una voce specifica.
- Le regole sulla destinazione esclusiva o principale di una parte sono sussidiarie e si applicano solo quando il componente non è già compreso in una voce propria.
- Per apparecchi che regolano o controllano automaticamente il flusso, la pressione, il livello o altre caratteristiche di fluidi, occorre verificare prioritariamente la voce 9032 e le relative note del Capitolo 90.
- Un dispositivo elettronico destinato a gestire una funzione di regolazione può rientrare nel capitolo 90 anche se è utilizzato all'interno di un impianto classificabile in un diverso capitolo, come un impianto di irrigazione.
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