Cassazione Civile, Sentenza n. 2827/2025 del 05/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Pagamento di euro 65.187 per prestazioni sanitarie (radioterapia e medicina nucleare) erogate su base di una convenzione ASL 2008 con clausola di rinnovo automatico; contestazione da parte della ASL della validità della convenzione per violazione del divieto di rinnovo tacito nei contratti pubblici e per mancanza del titolo di accreditamento; questioni processuali su formazione e prova del giudicato esterno e su ammissibilità dei rimedi (revocazione vs cassazione).
La decisione
I due ricorsi sono stati riuniti. Il ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello (iscritto al n. 5319/2020) è stato dichiarato inammissibile perché l'eccezione di giudicato esterno, formatasi prima della conclusione del giudizio di merito, doveva essere sollevata in sede di revocazione e non in cassazione. Il ricorso per revocazione (iscritto al n. 5153/2023) è stato accolto nei primi due motivi: la Corte ha ritenuto che la Corte d'appello, nel rigettare la revocazione, abbia dato un'errata valutazione della prova del giudicato esterno, posto che l'ASL aveva esplicitamente ammesso la definitività della sentenza del Tribunale n. 2573/2018; pertanto la sentenza di rigetto della revocazione è cassata e la causa è rinviata alla Corte d'appello di Salerno per nuovo esame, compresa la fase rescissoria e la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
art. 57, comma 6, codice degli appalti
Richiamato dalla ASL per sostenere il divieto di rinnovo tacito dei contratti pubblici; la Corte osserva che tale disciplina non è automaticamente applicabile alle convenzioni per servizi sanitari, alla luce dell'art. 20 del d.lgs. n.163/2006 e dell'allegato II B
art. 20, d.lgs. n.163/2006 (e allegato II B)
Limita l'ambito di applicazione del codice degli appalti in relazione ai servizi sanitari e sociali, motivo per cui le regole sui rinnovi taciti non sono automaticamente trasferibili alle convenzioni sanitarie
art. 124 disposizioni attuative cod. proc. civ.
"a prova del passaggio in giudicato, il cancelliere certifica la mancata presentazione dei gravami"
La certificazione di cancelleria è un mezzo rilevante per provare il passaggio in giudicato ma non è assolutamente imprescindibile: deve essere fondata su verifiche degli archivi giudiziari e non su mere dichiarazioni della parte; tuttavia può essere sostituita da altra prova idonea, in particolare dall'esplicita ammissione della controparte circa la definitività della sentenza
Definisce gli eventi che determinano il passaggio in giudicato; il giudicato si verifica ope legis al verificarsi degli eventi previsti (es. decorso dei termini per impugnare)
art. 395, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.
Motivo di revocazione quando la sentenza è contraria ad altra precedente avente fra le parti autorità di cosa giudicata; applicabile se il giudicato esterno non è stato dedotto nel merito e la sentenza impugnata è in conflitto
Richiamato come criterio per censurare vizi di diritto nella sentenza impugnata (vizi dedotti nei motivi di cassazione)
Regole sulla forma e chiarezza del ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto il ricorso sufficientemente chiaro e sintetico
art. 335 cod. proc. civ. (applicazione analogica)
Usato in via analogica per giustificare la riunione dei due ricorsi pendenti in sede di legittimità contro pronunce connesse
Riferito nella discussione circa la rilevabilità d'ufficio di alcune eccezioni (es. mancanza di accreditamento); la Corte ha esaminato la questione ma la decisione principale ha riguardato il giudicato e la prova dello stesso
Massime di principio
- Quando un giudicato esterno si forma durante il corso del giudizio di merito, l'eccezione relativa deve essere proposta tempestivamente in grado e, se necessario, con il rimedio della revocazione; non è ammissibile proporla per la prima volta in cassazione se poteva essere dedotta nel merito
- La certificazione di cui all'art. 124 disp. att. cod. proc. civ. è il mezzo ordinario per provare il passaggio in giudicato, ma non è l'unico: una esplicita, non equivoca ammissione della controparte circa la definitività di una sentenza può sostituirla
- Una certificazione di cancelleria fondata, in tutto o in parte, su dichiarazioni della parte perde efficacia probatoria: la certificazione deve derivare da verifiche degli archivi giudiziari o essere corroborata da elementi oggettivi
- Se sussiste ammissione della controparte sulla definitiva natura di una sentenza, l'onere di produrre la certificazione di cui all'art. 124 può essere alleggerito; il giudice deve valutare la prova nel suo complesso e non limitarsi a richiedere formalità quando il fatto è pacificamente ammesso
- Le questioni attinenti all'applicabilità delle norme sugli appalti alle convenzioni sanitarie richiedono attenzione alle norme speciali (es. art. 20 d.lgs. 163/2006): non sempre le regole sul rinnovo tacito dei contratti pubblici sono applicabili alle convenzioni per servizi sanitari
- In presenza di pronunce connesse pendenti dinanzi alla Cassazione, è opportuna la riunione dei ricorsi per consentire un deciso coordinato delle questioni di diritto
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