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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 2917/2025 del 05/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Contestazione di rettifica doganale e conseguente irrogazione di sanzione per presunta indebita fruizione della sospensione tariffaria (codice preferenziale 119) su importazione di 'adesivi' destinati ad uso aeronautico. L'Ufficio doganale ha rilevato la mancata presentazione del certificato di idoneità alla navigazione aerea previsto dal Reg. CE n.1147/2002 e ha ritenuto non idoneo il certificato ENAC di approvazione d'impresa prodotto dalla resistente; ha quindi rettificato la dichiarazione e comminato dazi, IVA e sanzione. In primo e secondo grado la controversia ha visto la CTP respingere il ricorso e la CTR accogliere l'appello della società (annullando gli atti presupposti e ritenendo sufficiente la documentazione prodotta da SALVER). L'Agenzia ha impugnato in Cassazione.

La decisione

La Corte di legittimità ha accolto il terzo motivo di ricorso dell'Agenzia ritenendo che la CTR abbia errato nell'interpretazione della normativa comunitaria applicabile. In particolare, la Corte afferma che la dichiarazione del venditore prevista dall'art. 2 del Reg. CE n.1147/2002, quale documento sostitutivo del certificato di aeronavigabilità, deve contenere elementi identificativi del certificato di idoneità alla navigazione aerea (o, nella normativa successiva, del certificato di riammissione in servizio) tali da consentire il collegamento verificabile della merce a uno specifico aeromobile; pertanto la mera produzione di un certificato ENAC di approvazione d'impresa (autorizzazione dell'impresa costruttrice) e di documentazione generica non è di per sé idonea a sostituire il certificato richiesto se non consente l'identificazione del certificato/numero e del relativo aeromobile. Gli altri motivi di ricorso dell'Agenzia sono stati respinti o ritenuti inammissibili: il vizio di motivazione e le eccezioni processuali non hanno trovato accoglimento. In sintesi, il ricorso dell'Agenzia è accolto (con conseguente cassazione della pronuncia favorevole alla resistente, nei limiti indicati nella decisione).

Norme richiamate

  • Regolamento (CE) n. 1147/2002

    se non è possibile presentare la copia originale di detto certificato [ossia del cd. certificato di aeronavigabilità] all’atto dell’immissione in libera pratica delle merci, la sospensione è subordinata all’inserimento di una dichiarazione, firmata dal venditore delle merci in questione, redatta sulla fattura commerciale o su un documento allegato. Un modello di dichiarazione figura nel paragrafo A dell’allegato

    La dichiarazione del venditore, pur essendo un modello, è idonea a sostituire il certificato solo se contiene gli elementi identificativi del certificato di aeronavigabilità che consentano il collegamento verificabile della merce a uno specifico aeromobile; la mancata indicazione di tali elementi invalida la dichiarazione sostitutiva.

  • Regolamento (UE) n. 581/2018

    Al fine di beneficiare della sospensione di cui all'articolo 1, il dichiarante, all'atto della presentazione della dichiarazione doganale di immissione in libera pratica, rende disponibile alle autorità doganali un certificato di riammissione in servizio (modulo 1 dell'AESA) ... La dichiarazione doganale di immissione in libera pratica riporta un riferimento al numero di identificazione del certificato di riammissione in servizio

    La normativa posteriore conferma l'obbligo che sia possibile identificare il certificato (o certificato equivalente) tramite riferimento numerico; ciò rafforza il principio che la documentazione sostitutiva deve consentire il collegamento della merce a un certificato identificabile.

  • Regolamento (UE) n. 748/2012

    Il regolamento e i suoi allegati (module 1 dell'AESA) forniscono il modello/standard dei certificati tecnici considerati equivalenti; la giurisprudenza richiede il riferimento a tali certificati o a loro equivalenti per beneficiare della sospensione.

  • Regolamento (UE) n. 952/2013 (Codice Doganale dell'Unione)

    Riferimento procedurale richiamato nell'ambito dei poteri di rettifica e dei termini procedurali per l'accertamento doganale.

  • D.P.R. n. 43 del 1973 (art. 303)

    Norma richiamata in relazione alla quantificazione e alla previsione delle sanzioni amministrative per irregolarità nelle dichiarazioni doganali (richiamata dall'Ufficio per determinare la misura sanzionatoria applicata).

  • D.Lgs. n. 472 del 1997 (art. 17)

    Richiamato quale disposizione sui poteri di irrogazione delle sanzioni amministrative in materia tributaria/doganale; l'Ufficio ha agito in base a dette competenze per emettere l'atto sanzionatorio.

  • Norme processuali citate (art. 132 c.p.c., art. 112 c.p.c., art. 360 c.p.c.)

    Articoli richiamati nei motivi di cassazione: controversie sulla motivazione della sentenza, sugli effetti del ne bis in idem e sulle gravi violazioni procedurali reclamate. La Corte osserva i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione e la inammissibilità di parte delle censure processuali addotte.

  • Codice civile (artt. 2697 e ss.)

    Richiamati dalle parti in ordine alla ripartizione dell'onere della prova; la Corte, pur richiamando il tema, decide principalmente sulla interpretazione della normativa comunitaria applicabile alla documentazione sostitutiva.

Massime di principio

  • La sospensione tariffaria per materiali destinati all'uso aeronautico richiede che, se non è presentato il certificato di aeronavigabilità, la dichiarazione sostitutiva del venditore contenga elementi identificativi del certificato (numero e riferimenti) tali da permettere il collegamento verificabile della merce a uno specifico aeromobile.
  • Un certificato di approvazione d'impresa (es. autorizzazione ENAC a produrre parti aeronautiche) non sostituisce di per sé il certificato di idoneità alla navigazione o il certificato di riammissione in servizio, salvo che non permetta il collegamento ai certificati richiesti per ciascuna partita di merci.
  • La documentazione prodotta per ottenere agevolazioni doganali deve essere idonea, completa e consentire verifiche: dichiarazioni generiche o carenti di elementi identificativi possono legittimare rettifiche e recupero di dazi e IVA e l'applicazione di sanzioni.
  • L'atto di irrogazione della sanzione è autonomo rispetto all'atto impositivo e può essere impugnato separatamente; pertanto questioni sui presupposti possono essere oggetto di giudizio autonomo.
  • In presenza di normative comunitarie che prevedono modelli o certificati standard (es. modulo AESA), le autorità doganali sono legittimate a richiedere riferimenti puntuali a tali documenti o ai loro equivalenti riconosciuti per riconoscere l'agevolazione.
  • In caso di documentazione controversa, è onere dell'operatore dimostrare in modo verificabile il diritto all'agevolazione; soluzioni alternative (es. regime di destinazione finale) sono possibili, ma richiedono procedure e autorizzazioni specifiche.

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