Cassazione Civile, Sentenza n. 2905/2025 del 05/02/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento IRPEF relativo al 2008, fondato sul disconoscimento della natura cooperativa della società Edizioni Winner (ritenuta società di fatto) e sull'imputazione, per trasparenza, ai soci (tra cui Cerva) di componenti positivi di reddito derivanti dal disconoscimento di costi e dalla perdita delle agevolazioni tributarie per cooperative. L'Agenzia deduceva, tra l'altro, vizi di procedimento (mancata integrazione del contraddittorio con tutti i litisconsorti necessari), carenza probatoria, e contestava le valutazioni della CTR circa la persistenza della mutualità, nonché questioni relative al raddoppio dei termini di accertamento e alla motivazione della sentenza di merito.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso dell'Agenzia (omessa integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soci quando la controversia riguarda la configurabilità di una società di fatto), ritenendo il giudizio di merito nullo per mancata partecipazione dei litisconsorti necessari. Sono stati assorbiti gli altri motivi e quelli del ricorso incidentale condizionato. La pronuncia di merito e quella di primo grado sono cassate; la causa è rinviata alla Commissione tributaria provinciale di Roma, in diversa composizione, che dovrà integrare il contraddittorio ai sensi dell'art. 14 d.lgs. n. 546/1992, riesaminare la controversia e decidere anche sulle spese.
Norme richiamate
art. 14, d.lgs. n. 546 del 1992
art. 14 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Il giudizio che verte sulla configurabilità di una società di fatto comporta il litisconsorzio necessario di tutti i soggetti coinvolti; la mancata integrazione del contraddittorio è causa di nullità assoluta del processo, rilevabile in ogni stato e grado.
art. 360, comma 1, cod. proc. civ. (motivi di cassazione)
art. 360, comma 1 cod. proc. civ.
La Corte ha valutato i motivi di cassazione richiamando i relativi numeri (n.4, n.3, n.5) come fondamento per censurare vizi di procedimento, carenza di motivazione e omesso esame di fatto decisivo; ha ritenuto fondato il motivo per vizio processuale ai sensi di tale norma.
art. 43, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973
art. 43, comma 3 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato nel controricorso incidentale con riferimento al raddoppio dei termini di accertamento; la questione del raddoppio è stata trattata ma risolta in funzione della nullità del giudizio per mancanza di litisconsorzio.
art. 14, d.P.R. n. 601 del 1973 e art. 1, comma 2, d.lgs. n. 220 del 2002
art. 14 d.P.R. 601/1973; art. 1, comma 2 d.lgs. 220/2002
Invocate dall'Agenzia con riferimento al ruolo degli organi di vigilanza e alla competenza tecnica ad accertare la natura mutualistica; la CTR aveva dato rilievo a verifiche del MISE, ma la Corte ha preferito pronunciarsi sul vizio processuale senza entrare definitivamente nel merito di queste censure.
art. 36, comma 2, lett. d), d.lgs. n. 546 del 1992
art. 36, comma 2, lett. d) d.lgs. 546/1992
Richiamato in relazione al vizio di motivazione contestato dall'Agenzia; la Corte ha ritenuto assorbiti tali motivi dopo aver dichiarato la nullità del giudizio per omessa integrazione del contraddittorio.
artt. 2 e 5 TUIR; artt. 2697, 2727, 2729 c.c.
artt. 2 e 5 TUIR; artt. 2697, 2727, 2729 cod. civ.
Norme richiamate dall'Agenzia per contestare la valutazione degli elementi indiziari e della prova; la Corte non ha proceduto ad una valutazione analitica di tali elementi in cassazione, dato che ha pronunciato la nullità per vizio di contraddittorio.
Massime di principio
- Quando la controversia verte sulla sussistenza o meno di una società di fatto (o sulla natura mutualistica di una cooperativa), tutti i soggetti che partecipano alla situazione giuridica comune devono essere citati: la mancata partecipazione integra nullità assoluta del giudizio.
- La nullità per omessa integrazione del contraddittorio è rilevabile in ogni stato e grado, anche d'ufficio e in sede di legittimità, se la necessità della partecipazione emerge dagli atti processuali senza bisogno di ulteriori prove.
- Il rigetto di una richiesta di riunione di processi non equivale a una pronuncia sull'integrità del contraddittorio; l'assenza di una pronuncia esplicita sull'omessa partecipazione non forma giudicato implicito che impedisca la censura in cassazione.
- Se il giudice di merito non si pronuncia esplicitamente su questioni pregiudiziali o sulla integrità del contraddittorio, la relativa questione può ancora essere fatta valere in sede di legittimità (nessun giudicato implicito).
- Sebbene il MISE sia l'ente competente per accertare la natura mutualistica delle cooperative, l'Amministrazione finanziaria deve comunque fornire prove concrete (es. documentazione bancaria, flussi economici) per sostenere l'esistenza di una società di fatto o la perdita del requisito della mutualità; in mancanza, tali affermazioni possono essere ritenute non provate.
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