Sentenza del 25/11/2015 n. 24012 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTR Emilia-Romagna che aveva ritenuto legittima la deduzione, nel periodo d'imposta 2003, di una perdita su crediti, sebbene il debitore fosse stato dichiarato fallito nel 2001 e la contribuente ne fosse stata informata nello stesso anno. Secondo l'Agenzia, gli artt. 75 e 66 del TUIR, nel testo applicabile ratione temporis, imponevano di imputare la perdita all'anno in cui, per effetto dell'apertura della procedura concorsuale, il credito era divenuto certo e precisamente irrecuperabile. La scelta del contribuente di rinviare la deduzione a un periodo successivo avrebbe violato il principio di competenza e consentito una manipolazione del reddito imponibile.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo dell'Agenzia, ritenendo che l'assoggettamento del debitore a una procedura concorsuale costituisse non solo il presupposto per dedurre la perdita, ma anche il criterio per individuare il periodo d'imposta di competenza. La perdita avrebbe quindi dovuto essere dedotta nel 2001, anno del fallimento e della conoscenza della procedura, non nel 2003. Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza della CTR è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la Corte ha deciso nel merito respingendo il ricorso originario della contribuente. La contribuente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 5.000 oltre accessori e spese prenotate a debito; le spese dei gradi di merito sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 66, comma 3, del D.P.R. 917/1986 (TUIR), testo vigente ratione temporis
"Le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi ed in ogni caso se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali"
La norma è stata interpretata nel senso che l'apertura di una procedura concorsuale rende certa e precisa l'irrecuperabilità del credito e individua anche l'anno di competenza della deduzione, che deve coincidere con quello in cui la procedura è stata aperta o comunque con il momento in cui l'irrecuperabilità è divenuta oggettivamente certa.
Art. 101 del D.P.R. 917/1986 (TUIR)
È richiamato come disposizione corrispondente all'attuale disciplina delle perdite su crediti. La regola mantiene il principio secondo cui la deduzione deve essere effettuata nel periodo in cui emergono elementi certi e precisi dell'irrecuperabilità.
Art. 75 del D.P.R. 917/1986 (TUIR), testo vigente ratione temporis
La disposizione è stata invocata in relazione al principio di competenza, secondo cui i componenti negativi del reddito d'impresa devono essere imputati al periodo d'imposta cui oggettivamente si riferiscono, senza possibilità per il contribuente di scegliere l'anno fiscalmente più conveniente.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Ha costituito il parametro processuale per denunciare la violazione e falsa applicazione delle norme tributarie da parte della sentenza impugnata.
Art. 384, comma 2, c.p.c.
Ha consentito alla Corte di cassare la sentenza e decidere direttamente nel merito, poiché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Massime di principio
- Quando un debitore è sottoposto a una procedura concorsuale, la perdita su crediti normalmente diventa fiscalmente deducibile nel periodo d'imposta in cui tale procedura determina l'oggettiva certezza dell'irrecuperabilità, non in un anno successivo scelto dal contribuente.
- Il principio di competenza impedisce di rinviare o anticipare liberamente la deduzione di una perdita al periodo fiscalmente più vantaggioso: l'imputazione temporale deve basarsi su elementi oggettivi e verificabili.
- L'apertura del fallimento o di altra procedura concorsuale può costituire una presunzione normativa qualificata della sussistenza degli elementi certi e precisi richiesti per la deduzione.
- Se la perdita non viene dedotta nell'anno corretto, l'Amministrazione finanziaria può contestare la deduzione effettuata in un periodo successivo, anche se il credito è effettivamente rimasto insoluto.
- La valutazione deve comunque essere effettuata sulla disciplina vigente nel periodo d'imposta interessato e sulla specifica procedura concorsuale, verificando quando sia divenuta oggettivamente certa l'irrecuperabilità del credito.
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