Ordinanza n. 7417/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (Sezione Terza) n. 00288/2025, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: In appello, la sentenza del TAR Lombardia, Sez. III, n. 288/2025, relativa alla delibera della Giunta comunale di Legnano 8 febbraio 2024, n. 23, che ha approvato la convenzione con Ops Vision Tech S.r.l. per l’installazione di due impianti digitali pubblicitari a messaggio variabile su area privata
Esito
La controversia
Publi Città, aggiudicataria del lotto relativo agli impianti a messaggio variabile su suolo pubblico e titolare della relativa concessione, ha impugnato la delibera comunale che approvava una convenzione con Ops per due impianti analoghi su aree private. In primo grado aveva dedotto, tra l’altro, che le modifiche al regolamento comunale non consentivano più convenzioni in deroga per impianti a messaggio variabile; che la disciplina regolamentare e il Piano generale degli impianti pubblicitari (PGIP) non permettevano gli impianti per la loro localizzazione, per il mancato rispetto delle distanze e per la collocazione di uno in zona P2; che mancavano il parere della Commissione Paesaggio e il rispetto delle dimensioni massime; che il riesercizio del potere non era coerente con la normativa sopravvenuta e che la convenzione alterava gli esiti della gara e determinava una disparità concorrenziale, considerati i corrispettivi indicati (180 euro/mq per Ops contro 1.623 euro/mq offerti da Publi Città, oltre a quattro totem touch screen del valore di 40.000 euro). In appello ha contestato la valutazione del TAR sulla disciplina regolamentare e sugli effetti della gara; ha inoltre censurato l’accertamento circa il rispetto delle prescrizioni del PGIP, lamentando l’assenza del parere paesaggistico, il mancato rispetto delle distanze e delle dimensioni e l’ubicazione in zona P2. Ha infine contestato la statuizione del TAR sulla domanda risarcitoria, deducendo di avervi rinunciato in primo grado. Il Comune ha chiesto l’accoglimento del primo motivo d’appello; Ops ha riproposto le eccezioni e le domande non esaminate o assorbite. Il Collegio non ha deciso le questioni di merito: ha rilevato incertezze documentali sulle distanze, sul metodo di calcolo, sulla presenza di un segnale pedonale e sulla classificazione della zona dell’impianto di Corso Sempione.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha disposto una verificazione, senza pronunciarsi sulle censure di merito né sulle questioni preliminari e sulla contestazione relativa alla domanda risarcitoria, riservando ogni ulteriore decisione. Ha ritenuto che Publi Città avesse fornito un principio di prova sulle contestazioni tecniche, rimaste poco chiare alla luce degli atti. La verificazione è affidata al Prefetto di Milano o a un funzionario competente designato, e dovrà accertare: il rispetto delle distanze previste dal PGIP e dal Codice della strada; se l’impianto di Corso Sempione ricada in zona P2; la correttezza del calcolo delle distanze riportato nell’integrazione documentale comunale; se le distanze dai segnali siano state calcolate in obliquo anziché nel senso di marcia; l’eventuale omissione del segnale di passaggio pedonale; ogni altra circostanza utile. Sono fissati termini per l’avvio delle operazioni, il deposito della relazione preliminare, le osservazioni delle parti e la relazione finale. La prosecuzione è rinviata all’udienza che sarà fissata con separato provvedimento. Nessuna statuizione definitiva sulle spese.
Norme richiamate
art. 64, comma 4, c.p.a.
qualora il verificatore dovesse segnalare nella relazione la loro mancata collaborazione, il Collegio potrà trarre argomenti di prova dalla condotta del Comune, ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a. e/o tenerne conto ai fini della liquidazione delle spese di lite
La mancata collaborazione dell’amministrazione all’attività del verificatore può essere valutata dal giudice come argomento di prova e rilevare anche nella liquidazione delle spese.
Massime di principio
- Quando le contestazioni tecniche relative alla legittimità di un provvedimento risultano supportate da un principio di prova ma i fatti restano incerti sulla base della documentazione acquisita, il giudice d’appello può disporre una verificazione per accertare i presupposti fattuali rilevanti prima di decidere le censure.
- La mancata collaborazione dell’amministrazione con il verificatore può consentire al giudice di trarre argomenti di prova dalla condotta dell’ente e può essere considerata nella regolazione delle spese, ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a.
Come è indicizzato
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