Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 18/01/2016 n. 29 - Comm. Trib. Prov. Rieti

Riscossione e misure cautelari - Mancato pagamento crediti vari enti - Fermo amministrativo - Nullità atto impugnato a seguito di notifica a mezzo posta - Nullità del preavviso di fermo per mancanza di regolamento attuativo - Legittimità preavviso di fermo - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il preavviso di fermo amministrativo sostenendo, da un lato, la nullità delle notifiche delle cartelle di pagamento sottostanti, eseguite a mezzo posta, e, dall’altro, la nullità del preavviso per mancanza del regolamento attuativo previsto per la disciplina del fermo amministrativo.

La decisione

Il ricorso è stato respinto. Il giudice ha ritenuto regolari le notifiche delle cartelle, poiché la ricezione risultava documentata dalla sottoscrizione della relata e dall’avviso previsto dall’art. 26, comma 1, d.P.R. 600/1973, con raccomandata consegnata a un familiare convivente che aveva firmato per ricevuta. È stata inoltre esclusa la nullità del preavviso di fermo derivante dalla mancanza di uno specifico regolamento attuativo, poiché la disciplina applicabile poteva essere integrata dalle disposizioni del D.M. Finanze 7 settembre 1998, n. 503. Il preavviso di fermo è stato quindi ritenuto legittimo.

Norme richiamate

  • Art. 139 c.p.c.

    Disciplina le modalità di notificazione, anche mediante consegna a persone abilitate a ricevere l’atto presso il domicilio del destinatario. Nel caso esaminato, la notifica è stata ritenuta valida.

  • Art. 60, comma 1, lett. b-bis, d.P.R. 600/1973

    Consente le notificazioni degli atti tributari secondo le modalità previste dalla legge, comprese quelle a mezzo posta. La notifica delle cartelle è stata considerata ritualmente eseguita.

  • Art. 26, comma 1, d.P.R. 600/1973

    Prevede modalità di notificazione delle cartelle di pagamento e i relativi adempimenti documentali. L’invio della raccomandata e la consegna del plico a un familiare convivente, con sottoscrizione per ricevuta, sono stati ritenuti sufficienti a provare la regolarità della notifica.

  • D.M. Finanze 7 settembre 1998, n. 503

    Le sue disposizioni possono supplire alla mancanza di un ulteriore regolamento attuativo in materia di fermo amministrativo; tale mancanza, pertanto, non comporta automaticamente la nullità del preavviso.

Massime di principio

  • La notifica delle cartelle di pagamento a mezzo posta può essere valida se la documentazione dimostra la ricezione dell’atto e il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa applicabile.
  • La consegna del plico a un familiare convivente che sottoscrive per ricevuta può perfezionare la notifica, salvo prova concreta di irregolarità o di mancata conoscenza dell’atto.
  • La contestazione della notifica non può basarsi soltanto su deduzioni generiche: occorre individuare uno specifico vizio della relata, della raccomandata o della consegna.
  • La mancanza di un regolamento attuativo non determina necessariamente l’invalidità del preavviso di fermo quando la disciplina può essere ricavata da norme già vigenti o da disposizioni regolamentari applicabili.
  • Per contestare efficacemente un preavviso di fermo è opportuno verificare anche la validità delle cartelle sottostanti, la loro regolare notifica, l’esistenza del debito e il rispetto degli adempimenti formali dell’agente della riscossione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.