Deliberazione n. 223 del 11/04/2024
Provvedimento dell’11 aprile 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica tre provvedimenti d’urgenza adottati dal dirigente competente nei confronti di Facebook/Meta, Snap e Google, a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy relativa a materiale audio, immagini o video a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato. Le misure mirano a impedire la diffusione del materiale sulle piattaforme indicate e, in caso di acquisizione in chiaro, a conservarlo per fini probatori per 12 mesi con modalità tali da non rendere direttamente identificabili gli interessati. Il provvedimento conferma quindi l’intervento rapido del Garante nelle ipotesi di c.d. revenge porn.
Ratifica di misure urgenti contro Facebook/Meta, Snap e Google per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato ai sensi dell’art. 144-bis Codice privacy
Ratifica di misure urgenti per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito
Il provvedimento riguarda la ratifica, da parte del Garante per la protezione dei dati personali, di tre determinazioni d’urgenza adottate nei confronti di Facebook Italy S.r.l., Meta Platforms Ireland Limited, Snap Inc., Google Italy S.r.l., Google LLC e Google Ireland. L’intervento è stato attivato a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy relativa a materiale audio, immagini o video a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente diffuso senza consenso attraverso piattaforme digitali.
Quadro normativo di riferimento
La decisione richiama:
- il Regolamento (UE) 2016/679;
- il d.lgs. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018;
- l’art. 144-bis del Codice privacy, che attribuisce al Garante competenza a ricevere le segnalazioni in materia di c.d. revenge porn e a decidere entro 48 ore;
- l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente al dirigente competente di adottare provvedimenti urgenti, salva successiva ratifica dell’Autorità.
Origine della segnalazione e piattaforme coinvolte
La persona interessata ha rappresentato di trovarsi in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis del Codice e ha chiesto l’intervento dell’Autorità nei confronti delle piattaforme Facebook, Instagram, Snapchat e Youtube. Le determinazioni urgenti sono state poi indirizzate ai gestori indicati nel provvedimento, ossia Facebook Italy S.r.l., Meta Platforms Ireland Limited, Snap Inc., Google Italy S.r.l., Google LLC e Google Ireland.
Provvedimenti urgenti adottati il 25 marzo 2024
Il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo, verificata la compatibilità della segnalazione con la disciplina richiamata, ha adottato in via d’urgenza le determinazioni nn. 122-124 del 25 marzo 2024. Le misure disposte sono state trasmesse alle società interessate con note del medesimo giorno.
Le misure prevedevano:
- l’ingiunzione di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale oggetto di segnalazione, trasmesso in formato hash;
- la prescrizione di conservare, per soli fini probatori, l’eventuale materiale acquisito in chiaro per 12 mesi dal ricevimento del provvedimento;
- l’obbligo di adottare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, con tempestiva comunicazione all’Autorità.
Ratifica del Garante
Il Garante, riunito l’11 aprile 2024, ha preso atto della documentazione in atti e delle osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, quindi ha ratificato i provvedimenti d’urgenza adottati dal dirigente. La ratifica conferma la legittimità dell’intervento immediato finalizzato a bloccare o prevenire la diffusione del materiale segnalato e a garantirne, se necessario, la conservazione probatoria in forma non direttamente identificabile.
Punti principali
Origine del procedimento e base normativa
Il procedimento origina da una segnalazione presentata dall’interessato, che ha rappresentato di rientrare nell’ambito dell’art. 144-bis del Codice privacy e ha chiesto l’intervento del Garante nei confronti delle piattaforme Facebook, Instagram, Snapchat e Youtube. Il provvedimento richiama il quadro normativo speciale introdotto per i casi di materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente diffuso senza consenso attraverso piattaforme digitali.
Intervento urgente del dirigente competente
Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza le determinazioni nn. 122-124 del 25 marzo 2024. Tali provvedimenti sono stati emessi ai sensi dell’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente misure immediate salva successiva ratifica dell’Autorità.
Misure imposte ai gestori delle piattaforme
Alle società Facebook Italy S.r.l., Meta Platforms Ireland Limited, Snap Inc., Google Italy S.r.l., Google LLC e Google Ireland è stato ingiunto di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash. Alle medesime società è stato inoltre prescritto di conservare, se acquisito in chiaro, l’eventuale materiale per soli fini probatori per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, usando misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e comunicandole tempestivamente all’Autorità.
Ratifica finale del Garante
Il Garante, nella riunione dell’11 aprile 2024, ha ratificato i provvedimenti d’urgenza adottati il 25 marzo 2024. La decisione conferma l’operatività del meccanismo accelerato previsto dall’art. 144-bis del Codice per prevenire la diffusione di contenuti sessualmente espliciti senza consenso.
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