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Sentenza

Sentenza del 27/10/2017 n. 25576 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato l'accertamento relativo all'anno d'imposta 2005, contestando: l'utilizzo dell'accertamento parziale ex art. 41-bis del D.P.R. n. 600/1973; la determinazione, ai fini dei prezzi di trasferimento, di una percentuale di ricarico del 52% sui beni ceduti alla controllante estera, ritenuta priva di adeguata motivazione e sproporzionata rispetto all'8,76% dichiarato; il recupero IVA per omessa autofatturazione e doppia registrazione di servizi ricevuti da un soggetto non residente; nonché l'omessa pronuncia della Commissione tributaria regionale sulla ripresa di Euro 1.990 per costi ritenuti non documentati.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo legittimo l'utilizzo dell'accertamento parziale dopo l'accesso e chiarendo che le metodologie dell'art. 39 del D.P.R. n. 600/1973 si applicano anche ai soggetti diversi dalle persone fisiche tramite il richiamo dell'art. 40. Ha inoltre rigettato il motivo relativo all'autofatturazione, stabilendo che l'omissione dell'autofattura e della doppia registrazione, nell'ambito del reverse charge, costituisce violazione sostanziale e consente il recupero dell'IVA a debito. Ha invece accolto i motivi relativi alla percentuale di ricarico e all'omessa pronuncia sui costi di Euro 1.990, rilevando che la Commissione regionale non aveva adeguatamente spiegato le ragioni del ricarico del 52% né deciso sulla specifica ripresa. La sentenza è stata quindi cassata parzialmente, con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese e per valutare l'eventuale applicazione del regime sanzionatorio sopravvenuto previsto dal D.Lgs. n. 158/2015.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600/1973, artt. 39, 40, 41 e 41-bis

    L'art. 41-bis consente l'accertamento parziale quando da accessi, ispezioni e verifiche risultino redditi non dichiarati.

    L'accertamento parziale è legittimo quando l'Ufficio abbia svolto un accesso o una verifica dai quali emergano elementi di redditi non dichiarati. Le metodologie dell'art. 39, richiamate dall'art. 40, possono riguardare anche soggetti diversi dalle persone fisiche.

  • D.P.R. n. 917/1986, artt. 9 e 110, comma 7

    Nelle operazioni tra imprese appartenenti allo stesso gruppo, i prezzi di trasferimento devono essere determinati secondo il valore normale. L'Amministrazione deve tuttavia motivare adeguatamente gli elementi e il metodo utilizzati per quantificare il prezzo o il ricarico.

  • Codice civile, art. 2697

    La controversia sulla determinazione del prezzo di trasferimento richiede una corretta distribuzione dell'onere della prova e una motivazione concreta sugli elementi utilizzati per giustificare il ricarico applicato.

  • D.P.R. n. 633/1972, artt. 17, comma 2, e 19, comma 1

    Nel reverse charge per operazioni rese da soggetti non residenti, il cessionario o committente residente deve emettere o integrare l'autofattura e annotarla sia nel registro delle vendite sia in quello degli acquisti. Il diritto alla detrazione deve essere esercitato entro i termini previsti dalla legge.

  • Legge n. 212/2000, art. 10, comma 3

    La non sanzionabilità delle violazioni meramente formali opera solo quando l'irregolarità non incida sulla base imponibile, sull'imposta o sul versamento e non ostacoli l'attività di controllo.

  • D.Lgs. n. 472/1997, art. 6, comma 5-bis

    Non arrechi pregiudizio all'azione di controllo.

    Una violazione è meramente formale e non sanzionabile soltanto se, oltre a non produrre effetti sul tributo, non compromette i controlli dell'Amministrazione.

  • D.Lgs. n. 158/2015

    Il giudice del rinvio deve valutare l'eventuale applicazione retroattiva del regime sanzionatorio più favorevole, ove ricorrano i presupposti.

  • Codice di procedura civile, artt. 112 e 360

    Il giudice deve pronunciarsi su tutte le domande e questioni devolute con l'impugnazione. L'omessa pronuncia e l'insufficiente motivazione su un punto decisivo possono comportare la cassazione della sentenza.

Massime di principio

  • Un accertamento parziale può essere utilizzato dall'Amministrazione quando un accesso, un'ispezione o una verifica facciano emergere specifici redditi non dichiarati; non è necessario che l'accertamento riguardi l'intera posizione fiscale del contribuente.
  • Nelle operazioni infragruppo e transfrontaliere, l'Amministrazione può rideterminare i prezzi di trasferimento, ma deve indicare con precisione il metodo, i dati comparabili e gli elementi che giustificano la percentuale di ricarico.
  • Il giudice tributario non può limitarsi a confermare il ricarico proposto dall'Ufficio senza esaminare le contestazioni del contribuente e senza spiegare adeguatamente il percorso logico e tecnico seguito.
  • Nel reverse charge, l'autofattura e la doppia registrazione hanno funzione sostanziale e di controllo: la loro omissione non è normalmente una mera irregolarità formale, anche se l'operazione sarebbe stata fiscalmente neutra.
  • L'assenza di un debito IVA effettivo non basta a escludere le sanzioni quando l'omissione impedisca o renda più difficile il controllo dell'Amministrazione.
  • Una sentenza tributaria deve pronunciarsi su ogni specifico rilievo devoluto in appello; l'omessa decisione su una ripresa autonoma comporta la cassazione con rinvio.
  • Quando la Cassazione rinvia la causa al giudice di merito, quest'ultimo deve riesaminare i punti indicati nella pronuncia e può dover applicare il regime sanzionatorio sopravvenuto più favorevole.

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