Cassazione Civile, Sentenza n. 13287/2024 del 14/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che, accogliendo l'appello incidentale tardivo dell'Agenzia, aveva determinato il valore dell'immobile oggetto di cessione in Euro 86.450,00 (conformemente alla rettifica in autotutela) e aveva rigettato l'appello principale dei contribuenti in ordine alla compensazione delle spese. In primo grado la Commissione provinciale di Rieti aveva invece accolto il ricorso dei contribuenti fissando il valore in Euro 118.400,00 e con compensazione delle spese. I contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: inammissibilità dell'appello incidentale tardivo; omessa pronuncia sul motivo relativo alla mancata indicazione/ allegazione degli atti di comparazione nell'avviso di rettifica; omesso esame di fatto decisivo; errata applicazione delle norme sulla determinazione del valore (uso della superficie catastale e criterio del valore di mercato); e censura sulla compensazione delle spese a seguito della parziale riforma.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dei contribuenti. Ha ritenuto ammissibile l'appello incidentale tardivo anche se relativo a capo diverso dall'impugnazione principale; ha ritenuto infondate le censure sull'omessa pronuncia, rilevando che la decisione d'appello implicava necessariamente la reiezione del motivo relativo agli atti di comparazione, e che dall'avviso risultavano comunque gli elementi essenziali dei comparabili. Ha escluso l'errore sulla determinazione del valore: il valore a metro quadro di Euro 650,00 risultava concorde tra le parti, ed è stata corretta la superficie catastale (mq 133 anziché 148) ai sensi della normativa catastale; il criterio del valore di mercato resta quello prevalente e la superficie catastale è stata usata solo per identificare la consistenza. Quanto alle spese, la Corte ha chiarito che la parziale riforma dell'appello può incidere sulle spese del primo grado solo se sussiste rapporto di dipendenza tra i capi, e ha stabilito che le spese per il grado di legittimità non sono dovute all'Agenzia in quanto l'Avvocatura dello Stato si è costituita tardivamente e si è limitata alla presenza in udienza senza svolgere attività difensiva. Infine la Corte ha disposto l'obbligo dei ricorrenti al versamento dell'ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002.
Norme richiamate
art. 334 cod. proc. civ.
La Corte ha ritenuto che la normativa non impedisca l'ammissione dell'impugnazione incidentale tardiva quando questa riguarda un capo diverso e autonomo della decisione, motivando l'ammissibilità alla luce del principio di parità delle armi e della prevenzione di una proliferazione di impugnazioni.
art. 18 d.lgs. 546/1992
Contestata per l'omessa indicazione degli atti di comparazione nell'avviso di rettifica; la Corte osserva che, nel procedimento tributario, non è necessaria l'allegazione integrale degli atti comparativi purché l'avviso riporti il contenuto essenziale degli elementi utilizzati.
art. 19 d.lgs. 546/1992
Richiamato in connessione con l'obbligo di motivazione degli atti impositivi e con la possibilità per il giudice di valutare l'adeguatezza della motivazione dell'avviso di rettifica; la Corte ha ritenuto sufficiente la riproduzione essenziale dei comparabili.
art. 112 cod. proc. civ.
Rilevante in relazione al dovere del giudice di decidere su tutti i motivi; la Corte ha precisato che l'omessa statuizione non costituisce vizio quando la decisione adottata comporti necessariamente la reiezione del motivo.
art. 360, n. 4, cod. proc. civ.
Invocato per censurare l'omessa pronuncia su motivi di diritto; la Corte ha ritenuto il motivo infondato perché la decisione d'appello implicava già la reiezione della censura in esame.
art. 360, n. 5, cod. proc. civ.
Invocato per presunto omesso esame di un fatto decisivo; la Corte lo ha dichiarato inammissibile/non specifico in relazione alla determinazione del valore, essendo il valore a mq concordato dalle parti.
art. 360, n. 3, cod. proc. civ.
Richiamato in relazione alla presunta violazione di norme di diritto sulla determinazione del valore; la Corte ha escluso la violazione normativa denunciata (art. 3 DPR 138/1998 e art. 43 DPR 131/1986).
art. 3 d.P.R. 138/1998
La norma, riguardante la revisione delle zone censuarie, non è stata ritenuta applicabile per modificare il criterio di valutazione: la Corte ha osservato che la determinazione della superficie catastale è servita esclusivamente a identificare la consistenza dell'immobile.
art. 43 d.P.R. 131/1986
Richiamato come norma che pone il criterio del valore di mercato quale criterio primario per la determinazione del valore dell'immobile; la Corte ha confermato l'applicazione del criterio del valore di mercato, rilevando che il valore unitario a mq era condiviso tra le parti.
art. 15 d.lgs. 546/1992
Rilevante per la disciplina delle spese nei giudizi tributari: la Corte ha ricordato che la modifica parziale della sentenza d'appello può incidere sulle spese del primo grado solo se sussiste un rapporto di dipendenza tra i capi; nel caso in esame la compensazione delle spese è stata trattata alla luce di tale principio.
art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002
Applicata per disporre l'obbligo del versamento da parte dei ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- L'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche quando riguarda un capo diverso dall'impugnazione principale se tale capo è autonomo, per rispettare il principio di parità delle armi ed evitare proliferazioni processuali.
- L'omessa pronuncia esplicita su un motivo d'appello non costituisce vizio quando la decisione adottata rende inevitabile la reiezione di quel motivo; il vizio sussiste solo se la questione era indispensabile e non affrontata.
- Nelle rettifiche di valore immobiliare non è sempre necessario allegare integralmente gli atti usati per la comparazione nell'avviso: è sufficiente riprodurne il contenuto essenziale e consentire l'individuazione degli elementi comparativi.
- Il criterio del valore di mercato è il parametro primario per la determinazione del valore degli immobili; la superficie catastale viene utilizzata per individuare la consistenza, mentre eventuali rettifiche della superficie incidono sul calcolo finale del valore.
- La parziale riforma della decisione d'appello può modificare le statuizioni sulle spese del primo grado solo se esiste un rapporto di dipendenza tra i capi interessati; non è ammessa una reformatio in peius che contrasti il diritto all'impugnazione.
- La mera costituzione dell'Avvocatura dello Stato con deposito tardivo e senza svolgimento di attività processuale in udienza non legittima il riconoscimento di spese a favore dell'Avvocatura.
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