Sentenza del 12/01/2021 n. 68 - Comm. Trib. Prov. Salerno
Massima n. 35/21 RISCOSSIONE - CARTELLA DI PAGAMENTO - Necessità della indicazione della motivazione e del procedimento di calcolo degli interessi - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorso contestava l'assenza nell'atto di riscossione (cartella di pagamento/ruolo) della indicazione analitica della motivazione e del procedimento di calcolo degli interessi richiesti.
La decisione
Il giudice ha respinto la censura: la mancata indicazione analitica del calcolo degli interessi non costituisce vizio della cartella di pagamento né del ruolo, in quanto il dettaglio analitico non rientra nel contenuto minimo dell'atto. Inoltre il calcolo degli interessi decorre dalla data di esecutività dei ruoli riportata nella cartella secondo i modelli prestabiliti dal MEF; il procedimento è previsto dalla legge e non richiede motivazione esplicita nell'atto.
Norme richiamate
modelli prestabiliti dal MEF
I modelli indicano la data di esecutività dei ruoli e regolano la rappresentazione degli importi nella cartella; il calcolo degli interessi decorre da tale data e non necessita di essere dettagliato nella cartella.
normativa sulla riscossione (procedimento di calcolo degli interessi stabilito per legge)
Il procedimento di determinazione degli interessi è prestabilito dalla legge e, perciò, non richiede una motivazione specifica o l'esposizione analitica del calcolo nella cartella di pagamento.
Massime di principio
- La cartella di pagamento non è viziata per la sola mancanza del dettaglio analitico del calcolo degli interessi quando le somme e la data di esecutività sono indicate nei modelli ufficiali.
- Gli interessi moratori si computano a partire dalla data di esecutività dei ruoli riportata nella cartella secondo i modelli MEF; il contribuente deve contestare la correttezza di quella data o dell'applicazione delle regole, non l'assenza del dettaglio nell'atto.
- Poiché il procedimento di calcolo è normativamente prestabilito, l'amministrazione non è tenuta a fornire una motivazione specifica del calcolo degli interessi nella cartella di pagamento.
- Per ottenere successo in una contestazione relativa agli interessi, il contribuente deve dimostrare un errore concreto nel calcolo (es. errata indicazione della data di esecutività, applicazione di tassi non corretti) e non può limitarsi a lamentare la mancanza del dettaglio analitico.
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