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Sentenza

Sentenza del 18/10/2021 n. 1268 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione dell'avviso di accertamento per IRPEF e sanzioni relativo al 2010 in relazione a un conferimento di ramo d'azienda effettuato il 19/12/2008 dalla "YY" Snc alla "KK" Srl. L'operazione aveva dato luogo in bilancio a una riserva da conferimento risultante dalla differenza tra valore periziato (civilistico) e valore fiscale dei beni conferiti, in particolare un immobile. Le società avevano contabilizzato il conferimento in neutralità fiscale ai sensi dell'art. 176 TUIR, iscrivendo la differenza in riserva. L'Ufficio ha invece ritenuto che la riserva fosse di capitale ma, una volta distribuita ai soci senza che i cespiti generanti fossero stati ceduti a terzi, costituisse una distribuzione di risorse assimilabili a dividendi eccedenti il valore fiscale della partecipazione, generando reddito imponibile in capo ai soci, che è stato contestato agli stessi con avvisi di accertamento e irrogazione sanzioni.

La decisione

Gli appelli proposti dall'Agenzia delle Entrate sono stati accolti. Il Collegio ha ritenuto legittima la qualificazione della distribuzione come risorsa equiparabile a dividendi accumulati e quindi la relativa ripresa a tassazione nei confronti dei soci (Sig.ra "XX" e sig. "ZZ"). Si è fatto riferimento alla pronuncia precedente relativa alla medesima operazione che aveva riconosciuto la legittimità del recupero delle ritenute e della tassazione delle quote di riserva distribuite. Di conseguenza le sentenze di merito che avevano dato ragione ai soci sono state riformate, confermando la legittimità degli avvisi di accertamento e dei provvedimenti sanzionatori; le spese sono compensate.

Norme richiamate

  • art. 2465 c.c.

    Obbligo di perizia di stima per il conferimento di azienda/ramo d'azienda; la perizia è stata utilizzata per determinare il valore civilistico che ha generato la riserva da conferimento.

  • art. 176 TUIR

    Prevede la neutralità fiscale dei conferimenti con continuità dei valori fiscali; tuttavia, secondo l'interpretazione attributa dalla sentenza, la neutralità fiscale in capo alle società non impedisce che la successiva distribuzione di una riserva originata da una valutazione civilistica eccedente il valore fiscale possa essere qualificata come distribuzione di risorse assimilabili a dividendi e quindi tassata in capo ai soci se eccede il valore fiscale della partecipazione.

  • art. 87 TUIR

    Disciplina della participation exemption (PEX); la Corte osserva che la plusvalenza derivante dalla cessione dei cespiti avrebbe potuto rientrare nella PEX per la socia qualificata, ma tale regime non si applica automaticamente alla distribuzione della riserva da conferimento che, se assomiglia a una distribuzione di dividendi, è assoggettabile a tassazione dei soci.

Massime di principio

  • La contabilizzazione civilistica di un conferimento al valore periziato, con iscrizione di una riserva da conferimento, non impedisce che l'Amministrazione finanziaria possa qualificare come distribuzione di utili (o risorse assimilabili a dividendi) le somme successivamente erogate ai soci se tali somme attengono alla differenza tra valore civilistico e valore fiscale della partecipazione.
  • La neutralità fiscale del conferimento (continuità dei valori fiscali) tutela la società rispetto a immediate imposizioni, ma non impedisce controlli successivi volti a verificare la reale natura economica delle somme distribuite ai soci; se l'origine della riserva è riconducibile a plusvalenze non realizzate fiscalmente, la loro distribuzione può essere tassata in capo ai soci.
  • La presenza di una perizia ai sensi dell'art. 2465 c.c. giustifica il valore civilistico, ma non garantisce automaticamente l'irrilevanza fiscale della successiva distribuzione: occorre valutare se la distribuzione corrisponde a una sostanziale distribuzione di ricchezza da imputare ai soci.
  • La qualificazione del socio (qualificato vs non qualificato) e le regole della participation exemption possono influire sull'impatto fiscale di una plusvalenza effettivamente realizzata, ma non impediscono la tassazione della distribuzione che eccede il valore fiscale della partecipazione.
  • In operazioni straordinarie con significative divergenze tra valore fiscale e valore civilistico è fondamentale prevedere e documentare le conseguenze fiscali sia in capo alla società sia in capo ai soci; in caso di distribuzione di riserve originate da valutazioni civilistiche, valutare preventivamente rischi di riclassificazione fiscale e possibili imposte e sanzioni.

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