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Sentenza

Sentenza del 29/01/2019 n. 2393 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno contestato quattro avvisi di accertamento ICI relativi agli anni 2003, 2004, 2005 e 2006, deducendo, tra l'altro, l'omessa allegazione degli atti richiamati negli avvisi, la decadenza del Comune dal potere impositivo per il 2003, l'illegittimità delle sanzioni per la successiva abolizione dell'obbligo dichiarativo ICI, l'omessa notificazione della variazione catastale, l'indebita moltiplicazione delle sanzioni e la prescrizione degli interessi per gli anni 2003 e 2004. Dopo il rigetto da parte della Commissione tributaria provinciale e regionale, hanno proposto ricorso per cassazione articolato in otto motivi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo relativo all'omessa allegazione, precisando che regolamenti e delibere comunali, essendo soggetti a pubblicità legale, non devono necessariamente essere allegati e che gli altri atti non devono essere allegati quando la motivazione dell'avviso è già sufficiente o il contribuente ne dimostra la conoscenza. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati inammissibili o infondati, soprattutto per carenza di specificità e di autosufficienza del ricorso, mancata corretta individuazione del vizio denunciato e omessa trascrizione o localizzazione degli atti processuali rilevanti. È stata confermata la validità delle sanzioni relative agli anni anteriori al 2007, poiché l'abolizione dell'obbligo di dichiarazione ICI opera solo dal 2007. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 2.900 euro oltre accessori, nonché al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • Art. 112 c.p.c.

    Principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato

    La denuncia di omessa pronuncia richiede che il ricorrente indichi e documenti con precisione la domanda o il motivo di appello non esaminato.

  • Art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La sentenza deve contenere l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione; tuttavia, la censura deve essere formulata in modo specifico e autosufficiente.

  • Art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve indicare specificamente gli atti e i documenti sui quali si fonda la censura, riportandone o localizzandone il contenuto rilevante.

  • Legge n. 296 del 2006, art. 1, comma 162

    Disciplina gli elementi dell'avviso di accertamento tributario e i relativi obblighi motivazionali.

  • Legge n. 212 del 2000, art. 7

    L'obbligo di allegazione riguarda gli atti non conosciuti né altrimenti conoscibili dal contribuente e necessari a integrare la motivazione dell'atto impositivo; non riguarda necessariamente atti generali soggetti a pubblicità legale.

  • Legge n. 241 del 1990, art. 3, comma 3

    La motivazione per relationem è valida quando il contribuente può conoscere il contenuto essenziale dell'atto richiamato e comprendere le ragioni della pretesa.

  • Legge n. 248 del 2006, art. 37, comma 53

    L'abolizione dell'obbligo di presentazione della dichiarazione ICI decorre dall'anno 2007 e non elimina la punibilità delle violazioni relative agli anni precedenti.

  • D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 3, comma 2

    Nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile.

    Il principio del favor rei opera solo quando una legge successiva elimina la punibilità della condotta; non si applica alla soppressione dell'obbligo dichiarativo con efficacia soltanto futura.

  • Legge n. 342 del 2000, art. 74

    Gli atti di variazione della rendita catastale producono effetti nei confronti del contribuente dalla loro notificazione, ma la relativa questione deve essere tempestivamente e specificamente dedotta nel processo.

  • D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 12, comma 5

    Se la violazione riguarda più periodi di imposta diversi la sanzione base è aumentata dalla metà al triplo.

    Il principio della continuazione tra violazioni relative a più annualità deve essere ritualmente dedotto e adeguatamente documentato nei gradi di merito e nel ricorso per cassazione.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    In caso di rigetto integrale del ricorso per cassazione, il ricorrente è tenuto al versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione non è sufficiente affermare che il giudice non ha esaminato una questione: occorre trascrivere o indicare con precisione il contenuto della domanda, l'atto processuale in cui è stata formulata, le decisioni dei giudici di merito e la sua persistente proposizione fino alla precisazione delle conclusioni.
  • L'obbligo di allegare gli atti richiamati nell'avviso di accertamento riguarda soprattutto documenti esterni, non conosciuti e indispensabili per integrare la motivazione. Regolamenti, delibere e altri atti soggetti a pubblicità legale sono normalmente considerati conoscibili.
  • La mancata allegazione non determina automaticamente la nullità dell'avviso: il contribuente deve dimostrare che il documento richiamato conteneva elementi indispensabili e non riportati nell'avviso. Se l'impugnazione mostra una conoscenza effettiva dei presupposti dell'imposizione, la doglianza perde consistenza.
  • Una modifica normativa che sopprime un obbligo solo per il futuro non rende automaticamente non punibili le violazioni commesse negli anni precedenti. Occorre verificare la decorrenza espressa della norma e se essa elimini davvero la punibilità della condotta.
  • I motivi di ricorso devono distinguere chiaramente violazione di legge, omessa pronuncia e omesso esame di un fatto decisivo. Non è ammissibile sovrapporre censure eterogenee o qualificare come fatto una questione puramente giuridica.
  • Le eccezioni relative a notifiche catastali, prescrizione, decadenza o continuazione delle sanzioni devono essere sollevate tempestivamente e mantenute nei successivi gradi di giudizio, con precisa indicazione degli atti e delle date rilevanti.
  • Il giudizio di cassazione non costituisce un nuovo giudizio sul merito: la Corte verifica errori giuridici o vizi processuali specificamente dedotti, senza ricercare autonomamente negli atti ciò che il ricorrente non ha indicato.

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