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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24163/2026 del 28/07/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (straniero)

La controversia

Un cittadino nigeriano, già trattenuto in qualità di richiedente asilo presso un CPR e destinatario di precedenti provvedimenti di convalida, impugnava per cassazione il decreto con cui il Giudice di Pace di Bari aveva convalidato il successivo trattenimento disposto dalla Questura ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 286/1998. Il ricorso era affidato a cinque motivi: 1) nullità assoluta per mancata assistenza linguistica; 2) violazione del diritto di difesa e del contraddittorio; 3) motivazione solo apparente del decreto di convalida; 4) omessa indicazione della durata del trattenimento; 5) omesso rilievo del trattenimento sine titulo. La Corte ha esaminato prioritariamente il terzo motivo, ritenendolo fondato perché il giudice di pace aveva convalidato la misura con un modulo prestampato, limitandosi a richiamare in modo generico gli artt. 13 e 14 del d.lgs. 286/1998 senza indicare i presupposti specifici della convalida, con conseguente impossibilità di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito.

La decisione

La Corte ha accolto il terzo motivo di ricorso e ha assorbito gli altri. Ha quindi cassato il decreto di convalida del trattenimento e, decidendo nel merito senza bisogno di ulteriori accertamenti, ha pronunciato la non convalida del trattenimento disposto dalla Questura, dichiarandone l'inefficacia ex tunc. Non ha regolato le spese, poiché il ricorrente era ammesso al patrocinio a spese dello Stato e la parte soccombente era un'amministrazione statale; ha inoltre precisato che la liquidazione del compenso al difensore va richiesta al giudice del procedimento secondo la disciplina del d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 13 Cost.

    richiamato a sostegno delle censure contro il trattenimento, ma non oggetto di specifica decisione autonoma, essendo stato accolto il motivo sulla motivazione apparente

  • art. 24 Cost.

    invocato per dedurre la lesione del diritto di difesa

  • art. 111 Cost.

    richiamato sia per il diritto al contraddittorio sia per il dovere di motivazione del provvedimento giudiziale

  • art. 117 Cost.

    richiamato quale parametro interposto rispetto a CEDU e Carta UE

  • art. 5 CEDU

    invocato a tutela della libertà personale nel trattenimento

  • art. 6 CEDU

    richiamato per il giusto processo e l'assistenza linguistica

  • art. 6 CDFUE

    richiamato in tema di diritto a un equo processo e assistenza linguistica

  • art. 47 CDFUE

    invocato per il diritto a un ricorso effettivo e a un processo equo

  • art. 52 CDFUE

    richiamato nel quinto motivo, senza autonoma decisione

  • art. 143 c.p.p.

    invocato per l'assistenza dell'interprete

  • art. 179 c.p.p.

    richiamato per la nullità del procedimento

  • art. 180 c.p.p.

    richiamato per la nullità del procedimento

  • art. 132 n. 4 c.p.c.

    richiamato quale parametro del requisito di motivazione

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato in tema di motivazione

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    richiamato per denunciare la nullità del decreto per motivazione apparente

  • art. 14 d.lgs. 286/1998

    norma centrale sul trattenimento dello straniero e sulla convalida giudiziale della misura

  • art. 14, commi 3 e 4, d.lgs. 286/1998

    richiamati come base della convalida del trattenimento, ma applicati in modo meramente generico dal giudice di pace

  • art. 14, commi 4 e 5, d.lgs. 286/1998

    invocati nel quarto motivo in relazione alla durata del trattenimento

  • art. 6 d.lgs. 142/2015

    richiamato per la precedente convalida del trattenimento quale richiedente asilo

  • art. 6 della L. 142/2015

    richiamato nel quinto motivo, senza autonoma decisione

  • art. 15, parr. 2 e 4, direttiva 2008/115/CE

    richiamati per i presupposti e la durata del trattenimento

  • art. 29, comma 1, lett. b), d.lgs. 25/2008

    richiamato per la dichiarazione di inammissibilità della domanda di protezione internazionale, non impugnata

  • d.P.R. n. 115/2002, art. 82

    indicato per la liquidazione del compenso e delle spese del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato

  • d.P.R. n. 115/2002, art. 83, comma 2

    indicato come norma sulla competenza a liquidare il compenso nel giudizio di cassazione

  • d.P.R. n. 115/2002, art. 133

    escluso come base per la condanna alle spese in favore dello Stato quando soccombente è un'amministrazione statale

Massime di principio

  • Il decreto di convalida del trattenimento dello straniero deve contenere una motivazione effettiva e specifica: non è sufficiente un modulo prestampato con formule generiche o il mero richiamo a norme pluricompositive.
  • La motivazione è solo apparente quando, pur esistendo graficamente, non consente di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice e lascia all'interprete il compito di integrare il ragionamento con congetture.
  • Quando la cassazione accerta la nullità del decreto di convalida del trattenimento, può decidere nel merito e pronunciare la non convalida se non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto; in tal caso il provvedimento amministrativo cade ex tunc per difetto della necessaria convalida giudiziale.
  • Nel caso di patrocinio a spese dello Stato e soccombenza di un'amministrazione statale, non si procede alla condanna alle spese in favore dello Stato; la liquidazione del compenso al difensore segue la disciplina speciale del d.P.R. 115/2002.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione
RamiProcesso civileImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della provaGiudicato

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