Ordinanza n. 11400/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento di non ammissione di parte ricorrente al corso di laurea in medicina e chirurgia, per l'a.a. 2025/2026, presso l'Università indicata in epigrafe secondo la procedura di partecipazione alla selezione concorsuale di cui al c.d. "semestre filtro" (o "semestre aperto"), indetta giusti D.M. n. 418 del 30.5.2025, D.M. n. 431 del 20.6.2025, D.M. n. 454 del 16.7.2025, D.M. n. 1115 del 22.12.2025 e relativi Allegati, nonché successive rispettive modifiche e/o integrazioni; il tutto previa declaratoria del diritto di parte ricorrente ad iscriversi al suddetto corso; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da MORBIDI VITTORIA il 22\4\2026: - della graduatoria definitiva per l'accesso al corso di laurea in Medicina e Chirurgia per l'a.a. 2025/2026 pubblicata in data 28 gennaio 2026, e/o, comunque, di tutte le graduatorie afferenti al predetto corso di laurea e di tutte le relative assegnazioni, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essa richiamati e/o menzionati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: non ammissione al corso di laurea in Medicina e Chirurgia per l’a.a. 2025/2026 e graduatoria definitiva di accesso, con contestuale diniego di accesso documentale
Esito
La controversia
La ricorrente, dopo avere sostenuto gli esami di profitto previsti dal cosiddetto semestre filtro per l’accesso al corso di laurea in Medicina e Chirurgia, ha impugnato il provvedimento di non ammissione e, con motivi aggiunti, la graduatoria definitiva pubblicata il 28 gennaio 2026 e le relative assegnazioni, chiedendo l’annullamento degli atti e l’ammissione al corso presso l’ateneo indicato come prima scelta o, in subordine, presso altri atenei. Nel corso del giudizio ha inoltre contestato il diniego opposto a un’istanza di accesso documentale presentata il 21 gennaio 2026 al Ministero, al Cineca e all’Università degli Studi di Siena. Ha chiesto, ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a., sia l’ostensione della documentazione già richiesta sia l’accesso a ulteriore documentazione relativa alla predisposizione delle domande, alle risposte predeterminate e ai sinonimi delle domande a completamento, al caricamento dei dati sulla piattaforma informatica, alle modalità di correzione e validazione degli elaborati, al funzionamento del sistema informatico e agli eventuali margini di discrezionalità delle commissioni nella valutazione delle risposte.
La decisione
Il TAR ha accolto parzialmente l’istanza ex art. 116 c.p.a. Ha ordinato al Ministero dell’Università e della Ricerca, al Cineca e all’Università degli Studi di Siena, ciascuno per quanto di competenza, di consentire alla ricorrente l’accesso alla documentazione oggetto dell’istanza del 21 gennaio 2026, non ostesa, entro venti giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza. Quanto all’ulteriore documentazione richiesta direttamente nel ricorso, il Collegio ha ritenuto necessario acquisire previamente chiarimenti istruttori per verificarne rilevanza, strumentalità e pertinenza rispetto all’azione di impugnazione. Ha quindi ordinato alle medesime amministrazioni e al Cineca di depositare, entro venti giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, documentati chiarimenti sulle modalità di predisposizione delle domande e delle risposte, sulla gestione dei sinonimi, sul caricamento dei dati nella piattaforma, sulle procedure di correzione e validazione degli elaborati, sul funzionamento del sistema informatico, sull’eventuale ampliamento successivo dell’elenco dei sinonimi e sulla possibilità per le commissioni di considerare corrette risposte non comprese nell’elenco predeterminato. La definizione della fase processuale è stata riservata all’esito dell’istruttoria, con rinvio alla camera di consiglio del 15 luglio 2026. L’ordinanza non ha deciso definitivamente l’azione di annullamento della non ammissione e della graduatoria.
Norme richiamate
art. 22 ss. l. 241/1990
istanza di accesso ai documenti ex art. 22 ss. della l. n. 241/1990
La ricorrente ha fondato la domanda di accesso documentale sull’istanza presentata al Ministero, al Cineca e all’Università; il giudice ha ordinato l’ostensione della documentazione richiesta e non trasmessa.
art. 116, comma 2, c.p.a.
istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a.
La disposizione consente di chiedere nel giudizio pendente l’ostensione dei documenti oggetto del diniego o del mancato riscontro. Il TAR ha accolto l’istanza quanto alla documentazione già richiesta e ha disposto istruttoria sull’ulteriore documentazione, riservando la definizione della fase processuale.
D.M. n. 418 del 30 maggio 2025
Decreto Ministeriale n. 418 del 30 maggio 2025
È indicato quale fonte della disciplina degli esami propedeutici all’accesso e all’immatricolazione al corso di laurea in Medicina e Chirurgia nell’ambito del semestre filtro.
D.M. n. 431 del 20 giugno 2025
D.M. n. 431 del 20.6.2025
È richiamato tra gli atti ministeriali che disciplinano la procedura di selezione.
D.M. n. 454 del 16 luglio 2025
D.M. n. 454 del 16.7.2025
È richiamato tra gli atti ministeriali che disciplinano la procedura di selezione.
D.M. n. 1115 del 22 dicembre 2025
D.M. n. 1115 del 22.12.2025
È richiamato tra gli atti ministeriali relativi alla procedura di selezione e alle successive modifiche o integrazioni.
Massime di principio
- Nel giudizio di impugnazione di una procedura selettiva, l’istanza di accesso ex art. 116, comma 2, c.p.a. deve essere accolta quando la documentazione già richiesta all’amministrazione non sia stata ostesa e risulti collegata alla posizione sostanziale fatta valere in giudizio.
- Quando l’ulteriore documentazione richiesta in sede giudiziale riguarda le modalità tecniche di predisposizione, correzione e validazione delle prove e la sua rilevanza rispetto ai motivi di impugnazione non sia immediatamente valutabile, il giudice può disporre un’istruttoria prima di decidere definitivamente sull’ostensione.
- Nelle procedure selettive gestite mediante piattaforme informatiche, possono costituire oggetto di acquisizione istruttoria le regole di funzionamento del sistema, i dati e i criteri predeterminati per la valutazione automatizzata, nonché l’eventuale margine di discrezionalità lasciato alle commissioni.
- La decisione sull’istanza di accesso e gli adempimenti istruttori relativi alla documentazione richiesta non implicano, di per sé, una decisione definitiva sulla legittimità dell’esclusione o della graduatoria impugnata.
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