Sentenza del 25/03/2016 n. 5972 - Corte di Cassazione
IMPOSTA DI REGISTRO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - PICCOLA PROPRIETÀ CONTADINA- Atti traslativi a titolo oneroso di terreni agricoli - Acquisto da parte di società di persone o di capitali diverse dalle cooperative -Fattispecie-Inammissibilità-
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente impugnava il mancato riconoscimento dell'agevolazione sull'imposta di registro relativa all'acquisto di un terreno agricolo. Sosteneva di poter beneficiare del regime previsto per i coltivatori diretti in quanto società agricola e poiché la maggior parte dei soci possedeva tale qualifica ed era iscritta all'INPS. L'Agenzia delle Entrate contestava invece che il consorzio non coltivasse direttamente il terreno e che l'acquisto fosse finalizzato all'accorpamento o all'arrotondamento della piccola proprietà contadina. La società sosteneva inoltre che l'equiparazione delle società agricole ai coltivatori diretti prevista dal D.Lgs. n. 99 del 2004 consentisse l'accesso automatico all'agevolazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e confermato il diniego dell'agevolazione per la piccola proprietà contadina. Ha chiarito che non è sufficiente il possesso della qualifica di società agricola o di imprenditore agricolo professionale: occorrono anche i requisiti oggettivi e funzionali propri dell'agevolazione, tra cui la conduzione diretta dei terreni e la finalità di riordino, accorpamento o arrotondamento della piccola proprietà contadina. Poiché il consorzio svolgeva principalmente attività di trasformazione e commercializzazione e aveva concesso i terreni in affitto a un terzo pochi mesi dopo l'acquisto, non poteva essere assimilato a un coltivatore diretto. Alla società avrebbe potuto eventualmente applicarsi il regime agevolato previsto per l'imprenditore agricolo professionale, ma non quello specifico della piccola proprietà contadina. Il ricorrente è stato condannato a pagare all'Agenzia delle Entrate 3.000 euro, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.P.R. n. 601 del 1973, art. 9, comma 2
Il beneficio è estensibile solo alle cooperative agricole che conducono direttamente i terreni.
La norma è stata interpretata restrittivamente: l'agevolazione per la piccola proprietà contadina spetta alle cooperative agricole soltanto quando conducono direttamente i fondi e perseguono la finalità di coltivazione e riordino della proprietà contadina.
D.Lgs. n. 99 del 2004, art. 1, comma 3
La qualifica di società agricola e l'equiparazione ai soggetti agricoli non comportano automaticamente il diritto a tutte le agevolazioni previste per i coltivatori diretti; devono comunque essere rispettati i requisiti oggettivi e funzionali della singola agevolazione.
D.Lgs. n. 99 del 2004, art. 2, comma 4
La disposizione può consentire alle società agricole di accedere alle agevolazioni tributarie previste per gli imprenditori agricoli professionali, ma non elimina i requisiti specifici richiesti per il beneficio riservato alla piccola proprietà contadina.
Legge n. 604 del 1954
Costituisce la disciplina di riferimento della piccola proprietà contadina e collega il beneficio fiscale alla formazione, all'accorpamento o all'arrotondamento di unità fondiarie direttamente coltivate.
D.Lgs. n. 228 del 2001
È richiamato nel quadro normativo relativo alla qualificazione e alle attività delle imprese agricole, ma non è stato ritenuto sufficiente a superare i requisiti specifici dell'agevolazione per la piccola proprietà contadina.
Cass. n. 11693 del 1997
Richiamata per affermare che la disciplina fiscale degli acquisti di terreni agricoli è regolata autonomamente dal diritto nazionale secondo il criterio del beneficio della piccola proprietà contadina.
Cass. n. 5378 del 2014
Richiamata per distinguere il regime agevolato dell'imprenditore agricolo professionale da quello riservato al coltivatore diretto che conduce direttamente il fondo.
Massime di principio
- Per ottenere l'agevolazione fiscale relativa alla piccola proprietà contadina non basta essere una società agricola, una cooperativa o un imprenditore agricolo professionale: devono essere dimostrati anche la conduzione diretta del terreno e lo scopo di formazione, accorpamento o arrotondamento della proprietà contadina.
- La qualifica dei soci non si trasferisce automaticamente alla società. Il soggetto acquirente deve possedere e dimostrare in proprio i requisiti richiesti dalla norma agevolativa.
- L'attività prevalente di trasformazione, conservazione o commercializzazione dei prodotti agricoli è distinta dalla coltivazione diretta del fondo e, da sola, non consente di accedere al beneficio riservato ai coltivatori diretti.
- La successiva concessione in affitto dei terreni acquistati può costituire un elemento contrario alla prova della conduzione diretta e della finalità di riordino della piccola proprietà contadina.
- Le agevolazioni previste per l'imprenditore agricolo professionale e quelle previste per il coltivatore diretto non sono automaticamente intercambiabili: occorre verificare separatamente i presupposti soggettivi, oggettivi e funzionali di ciascun regime.
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