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Circolare

Circolare numero 101 del 5-5-1999

1. Normativa. 2. Base imponibile. 3. Contributi. 4. Adempimenti dei committenti. 5. Adempimenti dei beneficiari delle borse.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce che, dal 1° gennaio 1999, le borse di studio per i corsi di dottorato di ricerca sono assoggettate alla Gestione separata INPS. Precisa la base imponibile, la misura dei contributi per il 1999, la ripartizione dell’onere tra ente erogatore e beneficiario, nonché gli adempimenti di versamento, denuncia e iscrizione a carico di istituti erogatori e dottorandi.

Contributi e iscrizione alla Gestione separata INPS per le borse di studio dei dottorati di ricerca

Contributi INPS e iscrizione alla Gestione separata per le borse di dottorato di ricerca

La circolare disciplina il regime contributivo applicabile alle borse di studio concesse per la frequenza dei corsi di dottorato di ricerca, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 3 agosto 1998, n. 315. Vengono chiariti l’ambito di applicazione, la base imponibile, le aliquote dovute per il 1999 e gli adempimenti a carico sia degli enti erogatori sia dei beneficiari.

Inquadramento normativo

L’art. 1 della legge n. 315/1998 aumenta l’importo delle borse di studio per i dottorati di ricerca e dispone che, dal 1° gennaio 1999, su tali borse si applichino le disposizioni dell’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, secondo criteri stabiliti con decreto ministeriale. In attuazione della norma, il decreto dell’11 settembre 1998 prevede l’assoggettamento delle borse alla Gestione separata istituita presso l’INPS.

La circolare precisa che la Gestione separata è l’amministrazione destinataria della contribuzione, anche se i soggetti ammessi ai dottorati risultano già iscritti a casse professionali. Viene inoltre chiarito che gli importi delle borse devono intendersi al lordo degli oneri previdenziali dovuti alla Gestione separata.

Effetti sulla disciplina previgente

Per effetto della nuova disciplina, con decorrenza 1° gennaio 1999 e limitatamente alle borse di studio per dottorati di ricerca, deve ritenersi abrogata l’esclusione dall’obbligo di iscrizione alla Gestione separata contenuta nell’ultimo periodo del comma 26 dell’art. 2 della legge n. 335/1995, che in via generale escludeva gli assegnatari di borse di studio dall’iscrizione per la relativa attività.

Base imponibile

La circolare segnala una deroga alla regola generale della Gestione separata, per la quale la base imponibile contributiva coincide con il reddito da lavoro autonomo ai sensi dell’art. 49, comma 1 e comma 2, lettera a), del TUIR, determinato secondo i criteri fiscali e risultante dalla dichiarazione dei redditi.

Per le borse di studio di dottorato, invece, la base imponibile è costituita dall’intero importo della borsa. Tale somma non è qualificata come reddito di lavoro autonomo, ma come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente.

Misura della contribuzione per il 1999

In attuazione della legge, il decreto ministeriale dell’11 settembre 1998 determina per l’anno 1999 un’aliquota contributiva complessiva del 12%. L’onere è ripartito tra ente erogatore e beneficiario rispettivamente nella misura di 2/3 e 1/3.

La circolare osserva che tale misura rinvia alla contribuzione prevista per gli iscritti alla Gestione separata privi di altri rapporti assicurativi e contributivi o di pensione, comprensiva della quota per assicurazione IVS, maternità e assegno per il nucleo familiare.

Viene però precisato che, anche per i beneficiari di borse di dottorato, il contributo è dovuto nella misura del 10% quando, durante il periodo di svolgimento del corso, sussistano concomitanti rapporti assicurativi e contributivi. In ogni caso resta ferma la ripartizione dell’onere tra ente e beneficiario nella proporzione di 2/3 e 1/3.

Adempimenti degli istituti erogatori

L’istituto erogatore è tenuto al pagamento dell’intero contributo entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è stato erogato, in tutto o in parte, l’importo della borsa di studio. Il versamento deve avvenire con le modalità ordinarie previste per la generalità dei contribuenti.

Per le somme eventualmente già erogate nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 1999, la circolare consente il versamento entro il 16 giugno 1999, unitamente ai contributi relativi alle somme corrisposte nel mese di maggio 1999, con separata indicazione dei diversi periodi di riferimento, se necessario.

L’istituto deve inoltre presentare le denunce trimestrali degli emolumenti erogati tramite il mod. GLA/D:

  • entro il mese successivo al trimestre di riferimento;
  • oppure, se la denuncia avviene su supporto magnetico, entro il secondo mese successivo.

In fase di prima applicazione, la denuncia del primo trimestre 1999 può essere trasmessa entro i termini previsti per il secondo trimestre. Nei modelli GLA/D i beneficiari delle borse devono essere contraddistinti dal codice attività "18" relativo al dottorato di ricerca.

Adempimenti dei beneficiari

I beneficiari delle borse di studio per dottorati di ricerca sono obbligati, dal 1° gennaio 1999, all’iscrizione alla Gestione separata ex art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, con applicazione di tutte le disposizioni contributive e pensionistiche previste per tale gestione.

Entro trenta giorni dalla comunicazione di ammissione al corso da parte dell’Università, gli interessati devono presentare domanda di iscrizione in qualità di collaboratori. Se l’ammissione è già avvenuta, l’iscrizione è considerata tempestiva se effettuata entro giugno 1999.

La domanda, su appositi moduli, va presentata preferibilmente presso la sede INPS territorialmente competente rispetto alla sede dell’ente erogatore, poiché è quest’ultimo, in qualità di committente, a effettuare il versamento dei contributi. Nella domanda deve essere indicata la dicitura "dottorato di ricerca" seguita dal codice 18.

Al termine dei corsi, qualora non sia stata intrapresa un’altra attività soggetta a contribuzione nella stessa Gestione separata, il beneficiario deve comunicare la data di cessazione del corso alla sede INPS presso cui è avvenuta l’iscrizione.

Regola residuale

Per quanto non espressamente disciplinato dalla circolare, si applicano le direttive già impartite per la generalità dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.

Punti principali

Inquadramento normativo e ambito di applicazione

L’art. 1 della legge 3 agosto 1998, n. 315 aumenta le borse di studio per i corsi di dottorato di ricerca e prevede che, dal 1° gennaio 1999, a tali borse si applichino le disposizioni dell’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, secondo criteri definiti da decreto ministeriale. I decreti dell’11 settembre 1998 chiariscono che la contribuzione è dovuta alla Gestione separata INPS e che gli importi delle borse si intendono al lordo degli oneri previdenziali. Per effetto di ciò, per le borse di dottorato è abrogata, dal 1° gennaio 1999, l’esclusione dall’iscrizione alla Gestione separata prevista in via generale per gli assegnatari di borse di studio.

Base imponibile della contribuzione

La circolare evidenzia che, per la generalità degli iscritti alla Gestione separata, la base imponibile coincide con il reddito da lavoro autonomo ex art. 49 TUIR. Per le borse di dottorato, invece, la base imponibile è costituita dall’intero importo della borsa di studio. Tale importo non è qualificato come reddito di lavoro autonomo, ma come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente.

Misura dei contributi e ripartizione dell’onere

Per il 1999 il decreto ministeriale dell’11 settembre 1998 stabilisce un’aliquota complessiva del 12%, suddivisa tra ente erogatore e beneficiario nella misura, rispettivamente, di 2/3 e 1/3. La circolare ricorda che tale aliquota rinvia alla contribuzione prevista per gli iscritti alla Gestione separata non titolari di altri rapporti assicurativi o di pensione, comprendente IVS, maternità e assegno per il nucleo familiare. Se durante il periodo del dottorato sussistono concomitanti rapporti assicurativi e contributivi, il contributo è dovuto nella misura del 10%, ferma restando la ripartizione 2/3 e 1/3.

Adempimenti degli istituti erogatori

L’istituto erogatore deve versare l’intero contributo entro il giorno 16 del mese successivo a quello di erogazione, anche parziale, della borsa, con le modalità ordinarie previste per i contribuenti. Per le somme già erogate nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 1999, il versamento può essere effettuato entro il 16 giugno 1999, insieme ai contributi relativi a maggio 1999, separando eventualmente i diversi periodi di riferimento. L’istituto deve inoltre presentare le denunce trimestrali degli emolumenti con il mod. GLA/D entro il mese successivo al trimestre, oppure entro il secondo mese successivo se la denuncia avviene su supporto magnetico; in prima applicazione, la denuncia del primo trimestre 1999 può essere presentata entro i termini del secondo trimestre. Nei modelli GLA/D i beneficiari vanno indicati con il codice attività "18" per il dottorato di ricerca.

Adempimenti dei beneficiari delle borse di studio

I beneficiari delle borse di studio per dottorato sono obbligati all’iscrizione alla Gestione separata dal 1° gennaio 1999. Entro trenta giorni dalla comunicazione di ammissione ai corsi da parte dell’Università devono presentare domanda di iscrizione come collaboratori; se l’ammissione è già intervenuta, l’iscrizione è considerata tempestiva se effettuata entro giugno 1999. La domanda va presentata, su moduli predisposti, preferibilmente presso la sede INPS competente per territorio in relazione alla sede dell’ente erogatore, indicando la dicitura "dottorato di ricerca" seguita dal codice 18. Al termine del corso, se non vi sono altre attività soggette alla medesima Gestione separata, deve essere comunicata la data di cessazione del corso alla sede INPS presso cui è stata effettuata l’iscrizione.

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