Circolare numero 99 del 28-4-1999
1. 2. 3. 4. Controllo della quadratura; Istruttoria preventiva delle dichiarazioni di manodopera; Agevolazioni e riduzioni contributive: perdita dei benefici; Controlli nella fase dell’istruttoria preventiva delle dichiarazioni; le retribuzioni con particolare riferimento ai minimali di Legge.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina le modalità operative degli Uffici per il controllo preventivo delle dichiarazioni trimestrali di manodopera agricola, con particolare riguardo alla quadratura tra DMAG/D e DMAG/R. In caso di disallineamenti o di errori/omissioni rilevati prima o dopo l’acquisizione, sono previste rettifiche d’ufficio, notifiche alla ditta e specifiche regole di acquisizione dei modelli. Viene inoltre istituito il codice zona tariffaria "1" per la perdita di benefici e riduzioni contributive, con uso riservato all’Ufficio e rinvio a successive istruzioni operative. Infine, si richiamano i criteri di controllo delle retribuzioni, soprattutto rispetto ai minimali di legge e alle retribuzioni contrattuali.
Controllo della quadratura DMAG/D e DMAG/R, istruttoria preventiva e gestione di rettifiche e benefici contributivi
Controllo della quadratura DMAG/D e DMAG/R e gestione delle rettifiche
La circolare disciplina la procedura automatizzata di controllo della quadratura tra il modello DMAG/D e il modello DMAG/R, già rilasciata su PC Windows 95 con messaggio n. 23120 del 12 marzo 1999 e in corso di estensione ad un sistema a lettore ottico. Lo scopo è impedire il passaggio alle fasi successive per i modelli DMAG che non risultino quadrati e fornire agli Uffici regole uniformi per la rettifica dei dati, la notifica alle ditte e l’acquisizione delle denunce.
Natura unitaria della dichiarazione trimestrale
La dichiarazione trimestrale della manodopera agricola è considerata unica, anche se composta dai modelli DMAG/D e DMAG/R. I dati dichiarati nei due modelli devono quindi coincidere. La quadratura verifica la corrispondenza tra i dati analitici del DMAG/D e i dati riepilogati e raggruppati del DMAG/R, includendo elementi come codice azienda, anno e trimestre, tipo ditta, tipo denuncia, zona tariffaria, tipo contratto, numero lavoratori, giornate e retribuzioni.
Controlli preventivi sulle dichiarazioni
La quadratura si inserisce in un più ampio controllo preventivo delle dichiarazioni che le Sedi svolgono prima dell’acquisizione delle denunce trimestrali. Tale controllo riguarda non solo la corretta corrispondenza formale dei dati, ma anche la veridicità e congruità di elementi immediatamente verificabili e rilevanti ai fini della tariffazione e della formazione degli elenchi. La circolare richiama in particolare:
- il tipo ditta,
- la zona tariffaria,
- il tipo contratto,
- le retribuzioni, con particolare attenzione ai minimali di legge.
Resta salva ogni ulteriore azione accertatrice sugli elementi del rapporto di lavoro non immediatamente riscontrabili, come l’effettività delle prestazioni, la retribuzione percepita e il numero delle giornate di lavoro, che possono essere verificati anche successivamente alla formazione dei carichi contributivi e degli elenchi.
Rettifica del DMAG/R in caso di mancata quadratura
Se i dati dei due modelli non quadrano, l’Ufficio deve rettificare il DMAG/R sulla base dei dati denunciati analiticamente nel DMAG/D e acquisire il modello rettificato con origine "P". Il modello va annotato come "compilato d’Ufficio a seguito di rettifica". È inoltre necessario comunicare alla ditta la rettifica effettuata e chiarire che ai fini della tariffazione saranno portati esattamente i dati dichiarati dalla stessa con il DMAG/D.
Istruttoria preventiva, rettifiche e notifiche contributive
La circolare distingue l’ipotesi della sola quadratura da quella, più ampia, dell’istruttoria preventiva prima dell’acquisizione delle denunce trimestrali. Quando emergono rettifiche che incidono sulla liquidazione dei contributi, l’Ufficio deve notificare alla ditta gli effetti di carattere contributivo ai sensi dell’art. 8, comma 1, del D.Lgs. 375/1993, come richiamato dalla circolare n. 161 del 21 luglio 1998.
Dopo la notifica, l’Ufficio deve compilare un nuovo modello DMAG sulla base dei dati rettificati, indicando che si tratta di un modello compilato d’Ufficio a seguito di rettifica e riportando la data del provvedimento. Anche questo modello, pur essendo rettificativo di uno di parte, deve essere acquisito con origine "P" e non "U". In tale situazione l’accertamento non produce conseguenze sul piano delle sanzioni civili, perché la ditta viene posta in condizione di versare correttamente quanto dovuto alla scadenza.
Elementi immediatamente verificabili dall’Ufficio
Il controllo preventivo deve essere esercitato sugli elementi certi e già disponibili negli archivi cartacei e informatici dell’Istituto, nonché sulle informazioni acquisite attraverso comunicazioni delle ditte o di altri uffici ed enti. La circolare menziona, a titolo esemplificativo:
- la qualifica di coltivatore diretto, con effetti sull’attribuzione del tipo ditta "08";
- lo status di cooperativa, con effetti sull’attribuzione del tipo ditta "01";
- i codici zona tariffaria, desumibili dagli archivi delle denunce aziendali;
- particolari tipologie contrattuali, come la formazione-lavoro, per le quali occorrono le autorizzazioni dell’Ufficio Regionale del Lavoro.
Modalità operative in base al momento dell’accertamento
Quando le operazioni di rettifica avvengono nello stesso trimestre di competenza della denuncia, gli Uffici devono procedere con rettifica, riacquisizione e trasmissione del modello secondo le modalità indicate. Se invece gli elementi di valutazione non sono sufficienti per rettificare subito il modello, l’Ufficio può scegliere caso per caso se sospendere l’acquisizione in attesa di completare gli accertamenti amministrativi oppure acquisire il modello presentato e concludere poi le verifiche necessarie.
Se omissioni o errori vengono accertati in un trimestre successivo a quello di competenza, i dati devono essere acquisiti con origine "U" e non "P".
Istituzione del codice zona tariffaria "1" per la perdita dei benefici
In attuazione delle circolari n. 38 del 19 febbraio 1997 e n. 119 del 27 maggio 1997, viene istituito il nuovo codice zona tariffaria "1". Il codice serve a gestire i casi in cui l’azienda perda il diritto alle riduzioni e agevolazioni contributive previste dalla normativa, consentendo l’applicazione delle aliquote intere in fase di tariffazione.
Il codice è riservato all’Ufficio e non può essere utilizzato dalle aziende nella compilazione del DMAG. Pur essendo collocato nel campo "zona tariffaria", non costituisce una nuova zona territoriale rispetto alle cinque già esistenti. La circolare informa che sono in corso le modifiche alle procedure di acquisizione e tariffazione per recepirne la gestione, ma rinvia a successive istruzioni operative e raccomanda di non utilizzarlo fino ad allora.
Controllo delle retribuzioni e tutela dei minimali di legge
Particolare attenzione deve essere dedicata, nella fase di istruttoria preventiva, al controllo delle retribuzioni dichiarate, con riferimento ai minimali di legge e alle retribuzioni tabellari contrattuali. La circolare chiarisce che, nel caso di retribuzioni giornaliere inferiori a quelle contrattuali per un singolo periodo, ciò non consente di per sé di affermare la violazione dell’art. 1, comma 1, del D.L. 338/1989, convertito nella legge n. 389/1989.
In tale ipotesi l’Ufficio deve:
- acquisire normalmente la dichiarazione così come pervenuta;
- avviare gli accertamenti del caso, comprese eventuali azioni ispettive;
- se la violazione è confermata, procedere all’accertamento d’ufficio e alla variazione della dichiarazione mediante la procedura di imminente rilascio;
- se gli esiti dei controlli sono già disponibili prima della conclusione dell’acquisizione trimestrale ordinaria, rettificare preventivamente la dichiarazione portando le retribuzioni ai valori contrattuali accertati;
- in ogni caso, notificare preventivamente alla ditta gli effetti di carattere contributivo.
Diversamente, se in sede di istruttoria preventiva risultano retribuzioni inferiori ai minimali di legge rivalutati ai sensi dell’art. 1, comma 2, della legge 26 settembre 1981, n. 537, l’Ufficio deve rettificare subito i dati ai valori minimi richiesti, acquisire la denuncia nello stesso trimestre e negare i benefici contributivi. Per i lavoratori interessati deve essere utilizzato il codice zona tariffaria "1".
Chiusura operativa
La circolare conclude ribadendo che il codice zona tariffaria "1" deve essere utilizzato secondo le modalità che saranno successivamente fornite e che, fino ad allora, non deve essere impiegato. La disciplina delineata mira a garantire uniformità di comportamento degli Uffici nel controllo preventivo delle denunce di manodopera agricola, nella rettifica dei dati e nella corretta applicazione dei contributi dovuti.
Punti principali
Quadratura tra DMAG/D e DMAG/R
La dichiarazione trimestrale di manodopera agricola è unica e i due modelli che la compongono devono necessariamente coincidere. Se la quadratura non sussiste, l’Ufficio deve rettificare il DMAG/R sulla base dei dati analitici del DMAG/D, acquisendo il modello rettificato con origine "P" e annotandolo come compilato d’ufficio a seguito di rettifica. La ditta deve essere informata che, ai fini della tariffazione, vengono portati esattamente i dati dichiarati nel DMAG/D.
Istruttoria preventiva e rettifiche prima dell’acquisizione
Quando, in sede di istruttoria preventiva, emergono errori o omissioni che incidono sulla liquidazione dei contributi, l’Ufficio deve notificare alla ditta gli effetti di carattere contributivo ai sensi dell’art. 8, comma 1, D.Lgs. 375/1993, come richiamato dalla circolare n. 161 del 21 luglio 1998. Successivamente, deve compilare un nuovo DMAG con i dati rettificati, annotando che il modello è stato compilato d’ufficio a seguito di rettifica e indicando la data del provvedimento; anche questo modello va acquisito con origine "P". La circolare precisa che in tale ipotesi non si applicano conseguenze sul piano delle sanzioni civili, poiché la ditta è posta in condizione di versare correttamente alla scadenza.
Elementi oggetto di controllo preventivo
Il controllo preventivo deve riguardare tutti gli elementi immediatamente riscontrabili negli archivi cartacei e informatici, sulla base di documentazione prodotta dalle aziende o trasmessa da altri uffici ed enti. Tra gli elementi richiamati figurano il tipo ditta, la zona tariffaria, il tipo contratto e le retribuzioni, con particolare riferimento ai minimali di legge. Sono richiamati, tra gli altri, i casi della qualifica di coltivatore diretto per il tipo ditta "08", dello status di cooperativa per il tipo ditta "01", dei codici zona tariffaria, e di alcuni tipi di contratto come la formazione-lavoro.
Gestione delle operazioni nello stesso trimestre o in trimestre successivo
Se le operazioni di rettifica sono effettuate nello stesso trimestre di competenza della denuncia, gli Uffici devono seguire la procedura di rettifica, riacquisizione e trasmissione del modello. Se invece gli elementi di valutazione sono insufficienti, l’Ufficio può sospendere l’acquisizione in attesa di completare gli accertamenti oppure acquisire il modello presentato e completare successivamente le verifiche. Quando omissioni o errori sono accertati in un trimestre successivo a quello di competenza, i dati devono essere acquisiti con origine "U" e non "P".
Nuovo codice zona tariffaria "1" per la perdita di benefici
In relazione alle circolari n. 38 del 19 febbraio 1997 e n. 119 del 27 maggio 1997, viene istituito il codice zona tariffaria "1" per gestire i casi di perdita del diritto dell’azienda alle riduzioni e agevolazioni contributive. Il codice consente al Centro di applicare le aliquote intere alle basi imponibili interessate ed è gestito solo dall’Ufficio, non potendo essere utilizzato dalle aziende nel DMAG. La circolare precisa che il codice non costituisce una nuova zona tariffaria territoriale e che sono in corso modifiche procedurali; fino a nuove istruzioni se ne raccomanda il non utilizzo.
Controllo delle retribuzioni e minimali di legge
Nella fase istruttoria preventiva va prestata massima attenzione alle retribuzioni dichiarate, con riferimento sia alle retribuzioni tabellari contrattuali sia ai minimali di legge. Se la retribuzione giornaliera dichiarata è inferiore a quella contrattuale per un singolo periodo, ciò non prova automaticamente la violazione dell’art. 1, comma 1, D.L. 338/1989 convertito nella legge n. 389/1989: l’Ufficio deve acquisire la dichiarazione e avviare gli accertamenti, anche ispettivi, rettificando eventualmente i dati ai valori contrattuali accertati, previa notifica alla ditta. Se invece risultano retribuzioni inferiori ai minimali di legge rivalutati ai sensi dell’art. 1, comma 2, legge n. 537/1981, l’Ufficio deve rettificare subito i dati ai minimi legali, acquisire nello stesso trimestre e negare i benefici contributivi, utilizzando per i lavoratori interessati il codice Z.T. "1".
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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