Salta al contenuto
Circolare

Circolare numero 100 del 3-5-1999

1. Premessa. 2. Il quadro SA 3 Modalità di compilazione del quadro SA. 4. Modalità di presentazione delle dichiarazioni. 5. Modelli O1/M relativi all'anno 1998 già consegnati all'Istituto. 6. Modelli O1/M-int. 7. Modelli O1/M-vig2. 8. Modelli O1/M-sost.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra l'unificazione, dal periodo d'imposta 1998, degli adempimenti fiscali e previdenziali relativi ai lavoratori dipendenti, con particolare focus sul modello 770/99 e sul quadro SA, che sostituisce i modelli O1/M e O3/M. Vengono chiariti i soggetti obbligati, le modalità di presentazione, la compilazione dei dati fiscali, contributivi e assicurativi, nonché le regole speciali per categorie particolari di lavoratori, fondi sostitutivi e integrativi. Sono inoltre riportate le scadenze, le modalità operative di trasmissione e i codici contratto e stato estero da utilizzare.

Istruzioni per il modello 770/99 e per il quadro SA previdenziale e assistenziale

Istruzioni per il modello 770/99 e il quadro SA

La circolare disciplina l'attuazione dell'unificazione tra adempimenti fiscali e previdenziali prevista dal D.Lgs. n. 241/1997, con riferimento alle dichiarazioni relative al 1998 da presentarsi nel 1999. Il documento chiarisce il funzionamento del modello 770/99 o UNICO99, la soppressione dei modelli O1/M e O3/M e le modalità di certificazione e trasmissione dei dati previdenziali, assistenziali e fiscali.

Quadro normativo e novità introdotte

Il quadro normativo è costruito attorno all'art. 4 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, che ha sostituito l'art. 7 del DPR n. 600/1973, imponendo ai soggetti che corrispondono compensi soggetti a ritenuta di presentare una dichiarazione unica annuale, valida anche ai fini INPS e INAIL. Per il periodo d'imposta 1998 viene quindi introdotto il modello 770/99, approvato con decreto ministeriale 2 marzo 1999, dotato di quadro SA per i dati previdenziali e assistenziali e quadro SS per i dati riassuntivi già comunicati con il modello O3/M.

La circolare precisa che:

  • il modello O3/M è soppresso e sostituito dal quadro SS;
  • il modello O1/M è soppresso e sostituito dalla CUD per la consegna al dipendente e dal quadro SA per la comunicazione dei dati previdenziali;
  • il quadro SA sostituisce anche il modello O1/M per i non sostituti d'imposta già tenuti alla relativa presentazione;
  • il quadro SA e il quadro SS si utilizzano anche quando il datore di lavoro presenta il modello UNICO al posto del 770.

Soggetti obbligati e ambito di applicazione

Sono tenuti alla presentazione del quadro SA tutti i datori di lavoro pubblici e privati obbligati al modello DM10/2. L'obbligo riguarda anche soggetti non sostituti d'imposta ma soggetti a contribuzione INPS, già tenuti al modello O1/M, come:

  • Ambasciate;
  • Stato Città del Vaticano;
  • organismi internazionali, come FAO e NATO;
  • aziende straniere che occupano lavoratori italiani all'estero assicurati in regime di L. n. 398/1987.

Devono essere comunicati i dati dei lavoratori per i quali risulta dovuto almeno uno dei contributi indicati nella circolare, mentre restano esclusi i soggetti per i quali la contribuzione non è denunciata con DM10/2 o per i quali non ricorrono i presupposti contributivi richiamati.

Certificazione ai lavoratori: CUD e modello O1/M-SOST

La certificazione unica CUD, istituita dal D.Lgs. n. 314/1997 e attuata dal D.M. 9 gennaio 1998, sostituisce la copia del modello O1/M da consegnare al lavoratore. La certificazione deve essere rilasciata dal sostituto d'imposta entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, oppure entro 12 giorni dalla richiesta dell'interessato in caso di cessazione del rapporto di lavoro.

I datori di lavoro non sostituti d'imposta, pur non essendo destinatari diretti della disciplina, possono comunque compilare una certificazione conforme allo schema CUD limitatamente ai dati identificativi e contributivi. Inoltre, per i periodi per i quali i flussi non risultano ancora acquisiti negli archivi INPS, il datore di lavoro deve rilasciare, a richiesta, la dichiarazione sostitutiva mediante il modello O1/M-SOST.

Presentazione delle dichiarazioni e rapporti con l'INPS

Le dichiarazioni unificate non devono in alcun caso essere presentate all'INPS. Il datore di lavoro deve trasmettere la dichiarazione all'Amministrazione finanziaria, direttamente o tramite intermediari abilitati, secondo le modalità riepilogate nell'allegato 2.

La circolare dispone anche che i modelli O1/M già presentati per il 1998 all'Istituto possano essere trattenuti dalle sedi territoriali come documentazione utile a comprovare l'avvenuto rapporto di lavoro, fermo restando l'obbligo di presentare comunque la dichiarazione unificata secondo le nuove regole.

Scadenze e modalità di invio

L'allegato 2 riepiloga le scadenze e le modalità di presentazione per 770/99 e UNICO99. Per il modello 770/99, il termine di presentazione del supporto cartaceo è fissato al 31 maggio 1999, mentre la trasmissione telematica o su supporti magnetici è prevista entro il 30 settembre 1999. Sono inoltre riportate le scadenze di UNICO99 per persone fisiche, società di persone e soggetti IRPEG, distinguendo tra presentazione cartacea e trasmissione telematica.

La circolare precisa anche i casi in cui la presentazione può avvenire presso banche o poste, o tramite intermediari abilitati, e indica che il numero dei dipendenti va conteggiato con riferimento ai soggetti elencati nel quadro SA, non ai numeri d'ordine utilizzati.

Compilazione del quadro SA: struttura e criteri generali

Il quadro SA raccoglie, per ciascun dipendente, i dati identificativi, fiscali, previdenziali, assistenziali e assicurativi. In caso di più numeri d'ordine riferiti alla stessa matricola aziendale, devono essere ripetuti i dati dei punti da 1 a 9 e il punto 61, mentre i dati fiscali non vanno duplicati. I dati del domicilio fiscale del percipiente devono essere indicati nel primo numero d'ordine riferito allo stesso soggetto.

In caso di estinzione del datore di lavoro e prosecuzione dell'attività da parte di un nuovo soggetto, quest'ultimo deve compilare distinti quadri SA, distinguendo il periodo anteriore e quello successivo all'evento. Nei casi di passaggio di dipendenti tra datori di lavoro senza interruzione del rapporto, ciascun datore di lavoro dichiara la parte di propria competenza. Se un datore di lavoro ha più matricole INPS, deve includere nel quadro SA tutti i dipendenti relativi alle diverse matricole riconducibili allo stesso codice fiscale.

Dati identificativi, qualifica e domicilio fiscale

Il punto 8 riguarda la cittadinanza, da indicare con il codice del paese estero desunto dalla tabella SG. Il punto 9, relativo alla qualifica, richiede la compilazione dei campi a, b, c e, se necessario, d ed e, utilizzando la tabella SD. La circolare chiarisce che le qualifiche del vecchio modello O1/M sono ora sdoppiate tra qualifica assicurativa e indicazione del tempo pieno o parziale; il campo c distingue poi il rapporto a tempo indeterminato, determinato o stagionale.

Nei punti da 10 a 12 va indicato il domicilio fiscale del percipiente o assicurato alla data del 31 dicembre 1998, oppure alla data di cessazione del rapporto se anteriore.

Dati previdenziali: matricola, provincia, assicurazioni e retribuzioni

Nel punto 61 va indicata la matricola aziendale INPS; se nel corso dell'anno sono state utilizzate più posizioni aziendali per lo stesso dipendente, devono essere compilati distinti numeri d'ordine. Nel punto 62 va indicata la sigla della provincia di lavoro, che deve essere sempre compilata anche quando coincide con la provincia della matricola; per lavoro all'estero si indica "EE".

Nel punto 63 vanno barrate le assicurazioni coperte, in particolare IVS, DS e TBC, secondo la posizione previdenziale del lavoratore. La casella IVS non va barrata per gli iscritti a enti diversi dall'INPS, mentre va barrata per i contributi pensionistici gestiti dall'INPS anche in fondi sostitutivi o speciali. Per gli apprendisti vanno barrate IVS e TBC.

I punti 64 e 65 distinguono rispettivamente competenze correnti e altre competenze. Le competenze correnti comprendono le retribuzioni mensili dovute nell'anno, anche su base convenzionale; le altre competenze comprendono arretrati da norme o contratti retroattivi, mensilità aggiuntive, premi di risultato, ferie e festività non godute e fringe benefits. La circolare chiarisce che non vanno ricompresi gli arretrati liquidati a seguito di transazione, conciliazione o sentenza, che devono essere imputati agli anni di spettanza con la procedura delle regolarizzazioni contributive.

Settimane, giornate e mesi retribuiti

Il punto 66 indica il numero complessivo delle settimane cui si riferisce la retribuzione del punto 64, computando la settimana da domenica a sabato e considerando utile quella che comprenda almeno un giorno retribuito. Il punto 67 indica le giornate retribuite, calcolate sulla base della settimana di sei giorni lavorativi.

Il punto 68 deve essere barrato se la retribuzione del punto 64 si riferisce a tutti i mesi dell'anno; il punto 69 deve invece evidenziare i mesi non coperti, nemmeno parzialmente, dalla retribuzione. Sono fornite regole particolari per il part-time, per il lavoro discontinuo e per i mesi totalmente non retribuiti.

Codici contratto e livello di inquadramento

Il punto 70 richiede il codice del contratto nazionale applicato, o più affine, secondo la tabella di allegato A. Se è applicato anche un contratto di secondo livello, deve essere comunque indicato il contratto nazionale e non va compilato il punto 71. Il punto 71 è utilizzato solo quando non è applicato un contratto nazionale e identifica il tipo di contratto regionale, provinciale, aziendale o la mancanza di un contratto di tale tipo.

Il punto 72 contiene il livello di inquadramento, riferito al contratto applicato, mentre il punto 73 indica giorno e mese di cessazione del rapporto senza considerare il periodo coperto dall'indennità sostitutiva del preavviso. Il punto 74 è riservato a specifici tipi di rapporto o agevolazioni contributive e ammette numerosi codici, tra cui quelli relativi a contratti di formazione, lavoro interinale, mobilità, apprendistato agevolato, esoneri contributivi e altri casi speciali.

Trasformazione del rapporto, part-time e settimane utili

Il punto 75 va barrato solo quando il rapporto passa da part-time a tempo pieno o viceversa. Se la trasformazione avviene nel corso dell'anno, devono essere compilati due numeri d'ordine. Il punto 76, relativo alle settimane utili, è rilevante per i rapporti a tempo parziale ai fini della misura della pensione: il numero si ottiene dividendo le ore retribuite nell'anno per l'orario ordinario settimanale del tempo pieno, arrotondato all'unità superiore.

Il punto 77 indica la matricola della precedente azienda quando il rapporto prosegue senza soluzione di continuità ma cambia la matricola INPS, anche a seguito di cessione aziendale o trasformazioni analoghe. Il punto 78 riporta l'accantonamento TFR spettante fino al 31 dicembre dell'anno di riferimento o fino alla cessazione del rapporto, al netto dei contributi versati al fondo pensioni e di eventuali anticipazioni, escludendo le quote destinate alla previdenza complementare.

Assegni familiari e retribuzioni particolari

I punti da 79 a 81 contengono le coordinate degli assegni per il nucleo familiare, riferite alla situazione di dicembre. Se il dipendente non ha percepito A.N.F. a dicembre, i punti restano vuoti. Se esistono più numeri d'ordine, i dati vengono inseriti nell'ultimo.

Le retribuzioni particolari, indicate nei punti da 82 a 100, servono per categorie speciali di lavoratori o per particolari tipi di compenso. Il punto 82 segnala la presenza di ulteriori retribuzioni particolari e consente di utilizzare più righe con soli dati identificativi e matricola. I codici comprendono, tra gli altri, preavviso, lavoro a domicilio, personale di volo, marittimi, lavoratori con massimale contributivo, aspettative politiche o sindacali, e varie posizioni legate a fondi speciali o integrativi.

Contribuzione figurativa: punti da 101 a 112

I punti da 101 a 112 sono destinati all'accredito figurativo delle settimane e delle retribuzioni riconoscibili per malattia, infortunio, maternità, integrazione salariale e donazione di sangue. La circolare richiama l'art. 8 della L. n. 155/1981 e precisa che i periodi sono rilevanti anche quando vi sia retribuzione ridotta, mentre non devono essere compilati se il lavoratore ha percepito l'intera retribuzione con contribuzione ordinaria.

Il punto 101 indica il totale annuo delle settimane con retribuzione ridotta per gli eventi tassativamente elencati; il punto 102 riporta l'importo complessivo delle retribuzioni corrisposte in tali settimane; il punto 103 indica le differenze retributive da accreditare in caso di CIG o solidarietà; i punti 104, 106, 108 e 110 evidenziano le settimane interamente non retribuite per ciascun evento; i punti 105, 107, 109 e 111 le settimane con retribuzione ridotta; il punto 112 riguarda la donazione di sangue. Sono altresì specificati i criteri per concorso di eventi diversi, successione temporale degli eventi e rapporto part-time.

Fondi sostitutivi e speciali gestiti dall'INPS

La circolare dedica istruzioni dettagliate ai fondi sostitutivi e alle gestioni speciali. Per il soppressso Fondo trasporti, il Fondo elettrici, il Fondo telefonici e il Fondo volo, vengono distinti i lavoratori iscritti prima o dopo specifiche date di armonizzazione, con diversi codici da indicare nelle retribuzioni particolari e differenti regole sul trattamento delle retribuzioni pensionabili e degli arretrati.

Analoghe indicazioni sono fornite per il Fondo speciale del personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo, per la gestione speciale degli ex enti pubblici creditizi, per i fondi integrativi gestiti dall'INPS, per il Fondo esattoriali, per il Fondo gas, per il Consorzio del porto di Genova ed Ente autonomo porto di Trieste e per la gestione ad esaurimento degli enti disciolti. In diversi casi la circolare rinvia alle istruzioni già vigenti per il modello O1/M.

Casi particolari di lavoratori e retribuzioni

Sono presenti numerose istruzioni specifiche per categorie particolari:

  • lavoratori del credito e delle assicurazioni, con riga speciale per retribuzioni soggette a contributo ANF;
  • indennità sostitutiva del preavviso, con codice dedicato e regole specifiche in caso di decesso del lavoratore;
  • lavoranti a domicilio, con imputazione separata delle commesse iniziate o concluse in anni diversi;
  • lavoratori richiamati alle armi;
  • lavoratori di miniere, cave e torbiere con lavoro in sotterraneo e periodi di CIG a zero ore;
  • lavoratori marittimi soggetti alla L. n. 413/1984, con distinzione tra imbarco e comandata;
  • lavoratori soggetti al massimale contributivo ex art. 2, comma 18, L. n. 335/1995;
  • contribuzione dovuta per amministratori locali ai sensi della L. n. 816/1985;
  • lavoratori in aspettativa per cariche elettive o sindacali, anche con contribuzione aggiuntiva ex D.Lgs. n. 564/1996, come modificato dal D.Lgs. n. 278/1998;
  • personale scolastico a tempo parziale con specifiche regole di indicazione delle settimane utili.

Personale a tempo parziale nel pubblico impiego e personale scolastico

La circolare chiarisce che per il personale direttivo, docente e non docente statale di ruolo con part-time e per il personale non di ruolo nominato per orari inferiori a quelli d'obbligo, normalmente non assume rilievo l'eventuale trasformazione del rapporto da part-time a tempo pieno e viceversa, poiché l'INPS riceve soltanto contribuzione minore. L'unica eccezione rilevante riguarda i docenti di religione che abbiano optato per l'assicurazione IVS.

Per il personale part-time iscritto all'IVS vanno indicati il codice qualifica, il codice part-time e le settimane utili calcolate secondo i criteri generali; per i non iscritti all'IVS, va indicato il codice corrispondente, senza compilare il punto 76.

Sanzioni e regime applicabile

La circolare evidenzia che, per i periodi successivi al 1997, viene meno l'applicabilità della sanzione amministrativa prevista dalla L. n. 467/1978 per omessa o tardiva denuncia nominativa annuale dei lavoratori o per dati inesatti o incompleti. In tali casi trova applicazione la disciplina sanzionatoria fiscale prevista per le dichiarazioni unificate.

Allegati: codici contratto e codici stati esteri

L'allegato A contiene una tabella molto ampia dei codici contratto da usare nel punto 70 del quadro SA, con riferimento ai principali settori produttivi e alle diverse tipologie contrattuali nazionali o di settore. L'allegato B riporta la tabella degli stati esteri con i relativi codici da utilizzare nel punto 8 per la cittadinanza del lavoratore straniero.

Documentazione di supporto e diffusione

La circolare annuncia che le Direzioni regionali devono organizzare riunioni provinciali con consulenti del lavoro, associazioni di categoria e altri operatori entro il 15 maggio, al fine di illustrare le nuove modalità di presentazione delle dichiarazioni e di segnalazione dei dati previdenziali e assistenziali. È inoltre richiesto di dare massima diffusione al contenuto della circolare anche tramite il sito internet dell'Istituto.

Punti principali

Unificazione delle dichiarazioni e superamento dei modelli O1/M e O3/M

Dal 1999, per le dichiarazioni riferite al 1998, la normativa unifica gli adempimenti fiscali e previdenziali: il modello O3/M è soppresso e sostituito dal quadro SS del modello 770 o UNICO, mentre il modello O1/M è sostituito dalla CUD per la certificazione al lavoratore e dal quadro SA del modello 770 o UNICO per i dati da trasmettere all'Amministrazione finanziaria. I dati previdenziali e assistenziali non devono più essere presentati all'INPS, ma confluiscono nel canale fiscale.

Ambito soggettivo e lavoratori interessati

Sono tenuti alla compilazione del quadro SA tutti i datori di lavoro pubblici e privati obbligati al modello DM10/2, inclusi anche soggetti non sostituti d'imposta ma assoggettati a contribuzione INPS, come ambasciate, Stato Città del Vaticano, organismi internazionali e aziende straniere con lavoratori italiani all'estero in regime L. 398/1987. Devono essere comunicati i dati dei lavoratori per i quali è dovuto almeno uno dei contributi indicati dalla circolare; sono esclusi, tra gli altri, operai agricoli, lavoratori domestici e soggetti per i quali non vi sono gli obblighi contributivi richiamati.

Compilazione del quadro SA: criteri generali e dati identificativi

Il quadro SA contiene i dati generali del lavoratore, la parte fiscale, previdenziale e assistenziale, oltre alle informazioni assicurative INAIL. In caso di più numeri d'ordine per lo stesso lavoratore si ripetono i dati identificativi necessari, ma non i dati fiscali già esposti. Vanno indicati il domicilio fiscale, la cittadinanza secondo la tabella dei paesi esteri, la qualifica con i codici previsti, il regime di tempo pieno o part-time e il tipo di rapporto (tempo indeterminato, determinato o stagionale).

Dati previdenziali: matricola, assicurazioni, retribuzioni e TFR

Nel quadro SA vanno indicati la matricola INPS, la provincia di lavoro, le assicurazioni coperte, le competenze correnti e le altre competenze, con separata evidenza delle retribuzioni ridotte e dei periodi non retribuiti. La circolare disciplina anche l'accantonamento TFR, il numero di settimane retribuite, i giorni retribuiti, i mesi coperti e i criteri di arrotondamento delle retribuzioni alle mille lire. Sono riportate indicazioni specifiche su ferie, riposi, gratifiche, fringe benefits, arretrati e ricalcoli contributivi.

Retribuzioni particolari e categorie speciali

Sono previste righe dedicate per categorie e situazioni particolari, tra cui indennità sostitutiva del preavviso, lavoranti a domicilio, richiamati alle armi, lavoratori delle miniere in sotterraneo, marittimi, lavoratori soggetti al massimale contributivo, amministratori locali, contribuzione figurativa per assegni straordinari, aspettative sindacali o politiche e contribuzione aggiuntiva per distacco sindacale. Per ciascuna fattispecie sono indicati i codici da usare, i dati temporali da riportare e gli importi da esporre.

Fondi sostitutivi e gestioni speciali

La circolare contiene istruzioni specifiche per i fondi sostitutivi o speciali gestiti dall'INPS: Fondo trasporti, Fondo elettrici, Fondo telefonici, Fondo volo, ex enti pubblici creditizi, fondo dazieri e altri fondi integrativi o gestioni ad esaurimento. Per ciascun fondo sono indicati i codici da utilizzare nelle retribuzioni particolari, il trattamento delle retribuzioni pensionabili e degli arretrati, nonché le regole di compilazione per i lavoratori iscritti prima o dopo specifiche date di armonizzazione.

Termini, modalità di presentazione e sanzioni

Le dichiarazioni unificate non vanno presentate all'INPS ma all'Amministrazione finanziaria, direttamente, tramite intermediari abilitati, su supporto magnetico o per via telematica secondo i casi. La circolare riepiloga le scadenze del 1999 per 770/99 e UNICO99 e precisa che, per i periodi successivi al 1997, viene meno l'applicazione della sanzione amministrativa prevista per l'omessa o ritardata denuncia nominativa annuale, sostituita dalla disciplina sanzionatoria fiscale delle dichiarazioni unificate.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.