Sentenza n. 1961/2026 - Catanzaro, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: parziale inottemperanza alla sentenza del Tribunale di Cosenza che aveva riconosciuto il diritto alla retribuzione professionale docenti
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto azione di ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Cosenza n. 2037/2023, passata in giudicato, che aveva riconosciuto il diritto alla retribuzione professionale docenti prevista dall’art. 7 del CCNI del 31 agosto 1999 e condannato l’amministrazione al pagamento di € 2.019,54, oltre interessi. Dopo la notificazione del titolo al Ministero il 18 dicembre 2023 e la richiesta di pagamento, l’amministrazione ha corrisposto soltanto le spese di lite, lasciando insolute le differenze retributive. La ricorrente ha quindi chiesto l’esecuzione integrale del giudicato e la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito contestando la pretesa e riferendo erroneamente le somme alla cosiddetta “carta docente”.
La decisione
Il TAR ha accolto l’azione: decorso il termine di moratoria di 120 giorni dalla notificazione del titolo e persistendo l’inadempimento, ha ordinato al Ministero di eseguire la sentenza del Tribunale di Cosenza, pagando le differenze retributive riconosciute, entro 60 giorni dalla notificazione della decisione. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale del Ministero, con ulteriori 60 giorni per provvedere in via sostitutiva, anche adottando gli atti necessari e le eventuali modifiche di bilancio. Le spese dell’eventuale attività commissariale sono a carico dell’amministrazione; il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di giudizio, liquidate in € 1.286,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a.
è decorso il termine di moratoria di centoventi giorni dalla notifica della sentenza e, stante il perdurante inadempimento della p.a., l’azione ex art. 112, comma 2, lett. c) c.p.a. merita accoglimento;
L’azione di ottemperanza per l’esecuzione di una condanna al pagamento di somme di denaro è esperibile una volta decorso il termine di moratoria di 120 giorni dalla notificazione del titolo, quando l’amministrazione permane inadempiente.
art. 114 c.p.a.
in caso di inutile decorso del termine di cui sopra, è nominato sin d’ora quale commissario ad acta un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per le risorse, l’organizzazione e l’innovazione digitale del Ministero dell’Istruzione e del Merito, affinché, entro sessanta giorni dalla comunicazione - a cura di parte ricorrente dell’ulteriore inottemperanza dell’amministrazione, provveda, in via sostitutiva, a dare esecuzione alla pronuncia compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio;
In sede di ottemperanza il giudice può nominare un commissario ad acta, destinato a intervenire in via sostitutiva in caso di ulteriore inadempimento, con il compito di compiere tutti gli atti necessari all’esecuzione del giudicato.
art. 5-sexies, ottavo comma, l. 89/2001
le spese per l’eventuale attività commissariale restano poste a carico dell’amministrazione inadempiente, in quanto comprese per legge nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale: infatti, la disposizione di cui all’art. 5-sexies, ottavo comma, della legge n. 89/2001, come introdotta dall’art. 1, comma 777, della legge n. 208/2015, ancorché dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti decisori emessi ai sensi della legge n. 89/2001, può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro;
La regola che pone a carico dell’amministrazione inadempiente le spese dell’attività commissariale, in quanto comprese nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, è applicabile per analogia anche alle ottemperanze relative a condanne pecuniarie diverse da quelle emesse ai sensi della legge Pinto.
art. 1, comma 777, l. 208/2015
le spese per l’eventuale attività commissariale restano poste a carico dell’amministrazione inadempiente, in quanto comprese per legge nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale: infatti, la disposizione di cui all’art. 5-sexies, ottavo comma, della legge n. 89/2001, come introdotta dall’art. 1, comma 777, della legge n. 208/2015, ancorché dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti decisori emessi ai sensi della legge n. 89/2001, può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro;
La disposizione introduttiva della regola sulle spese commissariali consente, secondo il TAR, di estenderne analogicamente l’applicazione alle altre condanne al pagamento di somme di denaro.
Massime di principio
- Decorso il termine di moratoria di 120 giorni dalla notificazione di una sentenza passata in giudicato che condanna l’amministrazione al pagamento di somme di denaro, la persistente mancata esecuzione legittima l’azione di ottemperanza.
- In caso di mancata esecuzione del giudicato entro il termine assegnato, il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva, adottando tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio.
- Le spese dell’eventuale attività commissariale possono essere poste a carico dell’amministrazione inadempiente anche nelle ottemperanze relative a condanne pecuniarie diverse da quelle soggette alla legge n. 89/2001, applicando per analogia l’art. 5-sexies, ottavo comma, della stessa legge.
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