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Cassazione Penale, Ordinanza n. 27694/2026 del 23/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che aveva definito il giudizio di merito. Dalla motivazione emerge che i primi due motivi censuravano il giudizio di responsabilità penale, ma la Corte di cassazione li qualifica come generici e sostanzialmente ripetitivi di doglianze già esaminate e respinte dalla Corte territoriale con motivazione immune da vizi logici o giuridici. Il terzo motivo riguardava invece la statuizione civile sulla provvisionale riconosciuta alla parte civile; la censura è stata ritenuta non proponibile in sede di legittimità perché la concessione e la quantificazione della provvisionale hanno natura discrezionale, meramente delibativa e non sono suscettibili di ricorso per cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato, da un lato, la genericità e la natura riproduttiva dei primi due motivi rispetto a questioni già affrontate dai giudici di merito; dall'altro, ha affermato che non è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione relativa alla concessione e quantificazione della provvisionale. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, richiamando il principio secondo cui l'inammissibilità non è esclusa quando il ricorso sia stato proposto con colpa.

Norme richiamate

  • art. 44859 del 17/10/2019

    Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773 - 02

    La statuizione sulla concessione e quantificazione della provvisionale in sede penale non è impugnabile con ricorso per cassazione, perché ha natura discrezionale, meramente delibativa, non necessariamente motivata e non passa in giudicato, restando assorbita dalla liquidazione definitiva del risarcimento.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    Corte cost. n. 186 del 2000

    In caso di inammissibilità del ricorso, la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende presuppone che non possa escludersi la colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili motivi che si limitino a riprodurre censure già esaminate e disattese dai giudici di merito senza confrontarsi con la motivazione impugnata.
  • È inammissibile il ricorso per cassazione contro la statuizione penale relativa alla concessione o alla quantificazione della provvisionale, poiché essa ha natura discrezionale e provvisoria ed è destinata a essere assorbita dalla liquidazione integrale del danno.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

Testo integrale

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