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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34173/2024 del 23/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha rigettato il ricorso, confermando la decisione di merito che aveva escluso la legittimazione attiva della società cessionaria nei confronti del comune. Ha inoltre condannato la ricorrente alle spese del giudizio di cassazione in favore del Comune di Ceresara e, ricorrendone i presupposti, al pagamento di somme ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre che in favore della Cassa delle ammende.

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente pubblico)

La controversia

Una società cessionaria agiva contro un comune per ottenere il pagamento di crediti originati da una fornitura di energia elettrica, crediti che le erano stati trasferiti da una società factor a sua volta cessionaria del fornitore originario. I giudici di merito avevano escluso la legittimazione attiva della cessionaria ritenendo che, per la cessione di crediti verso un ente locale, fosse necessaria l'accettazione espressa del debitore pubblico ai sensi degli artt. 69 e 70 del R.D. 2240/1923. In cassazione la società ricorrente deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 9 l. 2248/1865 all. E, dell'art. 70 R.D. 2240/1923 e dell'art. 106, comma 13, d.lgs. 50/2016, sostenendo: che alla cessione si dovesse applicare la disciplina sopravvenuta del codice dei contratti pubblici, con presunzione di adesione della PA salvo rifiuto; che tale disciplina avesse abrogato o comunque sostituito la norma speciale del 1923; e che, comunque, la cessione fosse opponibile anche dopo la cessazione del rapporto contrattuale da cui i crediti derivavano. La Corte di cassazione ha ritenuto infondate tutte le censure: ha ribadito che il divieto di cessione dei crediti verso la PA senza adesione del debitore pubblico si applica anche agli enti comunali; ha escluso che la disciplina generale sulla cessione dei crediti d'impresa o quella sui contratti pubblici si applichi ai crediti derivanti da contratti di fornitura verso la PA; e ha confermato che, nel caso concreto, al momento della cessione era ancora in essere il rapporto di fornitura, sicché persistevano le ragioni di tutela dell'amministrazione sottese alla disciplina speciale.

Norme richiamate

  • art. 9 l. 20 marzo 1865 n. 2248, all. e

    richiamato dalla ricorrente come norma violata, ma non ritenuto decisivo dalla Corte ai fini della cessione dei crediti verso la PA

  • art. 69 R.D. 18 novembre 1923 n. 2440

    parte della disciplina speciale sulla cessione dei crediti verso la pubblica amministrazione, confermata come applicabile

  • art. 70 R.D. 18 novembre 1923 n. 2440

    la cessione di crediti verso la PA richiede l'adesione/espressa accettazione del debitore pubblico; la norma si applica anche agli enti comunali

  • art. 106, comma 13, d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50

    la Corte esclude che questa disciplina sopravvenuta sia applicabile ai crediti derivanti da contratti di fornitura verso la PA nel caso esaminato

  • art. 117, comma 3, d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163

    richiamato dalla ricorrente in appello come disciplina invocata, ma ritenuta non pertinente dalla Corte

  • art. 380-bis c.p.c.

    utilizzato per la definizione accelerata del ricorso e per la richiesta di decisione da parte della ricorrente

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    norma processuale che ha regolato la trattazione in camera di consiglio

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    base del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di norme di diritto

  • art. 96, commi 3 e 4 c.p.c.

    la Corte condanna la ricorrente al pagamento di somme per la manifesta infondatezza del ricorso e per responsabilità aggravata

  • art. 96, comma 3 c.p.c.

    fondamento della condanna a una somma ulteriore a favore della controparte

  • art. 96, comma 4 c.p.c.

    fondamento della condanna a una somma ulteriore in favore della Cassa delle ammende

Massime di principio

  • La disciplina speciale sulla cessione dei crediti verso la pubblica amministrazione prevale sulla disciplina generale della cessione del credito e richiede l'adesione espressa del debitore pubblico.
  • La regola di cui all'art. 70 R.D. 2440/1923 si applica non solo all'amministrazione statale in senso stretto, ma anche agli enti pubblici territoriali, compresi i comuni.
  • La disciplina sulla cessione dei crediti d'impresa e quella prevista dal codice dei contratti pubblici non si estendono automaticamente a tutti i crediti verso la PA, né possono derogare alla disciplina speciale del 1923 in assenza di un'espressa previsione applicabile al tipo di credito considerato.
  • Ai fini dell'opponibilità della cessione, rileva anche il permanere del rapporto contrattuale originario e la permanenza dell'esigenza pubblicistica di controllo sulle ragioni della cessione; la mera anteriorità cronologica della cessione rispetto alla cessazione del rapporto non elimina la tutela riconosciuta all'ente pubblico.
  • In sede di legittimità, una censura che non si confronti con la ratio decidendi della sentenza impugnata o che introduca una tesi non supportata dal quadro giurisprudenziale consolidato è destinata al rigetto.

Come è indicizzato

MaterieMandatoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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