Circolare numero 19 del 04-05-2000 enpals
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa nota chiarisce l’ambito applicativo della circolare n. 15 del 21.3.2000, precisando che le disposizioni sui contratti a tempo determinato e a prestazione riguardano i lavoratori non rientranti nei CCNL. Per tali prestazioni si applica il minimale di legge per gli anni 1999 e 2000; se però risultano applicabili minimi retributivi più elevati previsti da CCNL, da altre norme di legge o derivanti dai criteri di calcolo contributivo, è quest’ultimo importo superiore a costituire l’imponibile contributivo.
Chiarimenti sulla circolare n. 15 del 21.3.2000 relativa ai contratti a tempo determinato e ai contratti a prestazione
Chiarimento sulla circolare n. 15 del 21.3.2000
La nota interviene per sciogliere le difficoltà interpretative segnalate da alcune imprese in relazione alla circolare n. 15 del 21.3.2000, avente ad oggetto i "Contratti a tempo determinato - Contratti a prestazione", con particolare riferimento al punto D) e all’esempio ivi contenuto. L’obiettivo è ribadire il corretto criterio di individuazione dell’imponibile contributivo nei casi considerati.
Ambito di applicazione
Le disposizioni richiamate dalla circolare si applicano alle categorie di lavoratori che non rientrano nei vari CCNL e che, proprio per questo, possono essere destinatari delle forme contrattuali oggetto di esame. La precisazione serve a delimitare il perimetro dei rapporti cui si riferiscono le istruzioni.
Minimale di legge e soglia retributiva
Per tali prestazioni viene confermato che si applica il minimale di legge quando la retribuzione è inferiore a quel limite. La nota indica espressamente i seguenti valori:
- anno 1999: L. 67.474
- anno 2000: L. 68.552
Criterio per l’imponibile contributivo
La circolare chiarisce inoltre che, qualora risultino applicabili tabelle retributive previste da CCNL o da altre disposizioni di legge con importi superiori al minimale di legge, oppure qualora le modalità di calcolo contributivo illustrate nella circolare n. 15 determinino comunque un importo superiore al minimale, deve essere assunto come imponibile contributivo esclusivamente l’importo più elevato. In sostanza, il minimale di legge opera solo come soglia minima, ma non prevale quando una diversa base retributiva risulti maggiore.
Punti principali
Ambito soggettivo di applicazione
Le istruzioni della circolare n. 15 del 21.3.2000 si riferiscono alle categorie di lavoratori che non rientrano nei vari CCNL e che, quindi, possono essere destinatari delle forme contrattuali esaminate.
Applicazione del minimale di legge
Per queste prestazioni si deve far riferimento al minimale di legge quando la retribuzione percepita è inferiore a tale soglia. La nota richiama i valori del minimale: L. 67.474 per il 1999 e L. 68.552 per il 2000.
Determinazione dell’imponibile contributivo
Se sono applicabili tabelle retributive previste da CCNL o da altre disposizioni di legge con importi superiori al minimale di legge, oppure se i criteri di calcolo contributivo della circolare n. 15 portano a un importo comunque superiore, l’imponibile contributivo deve essere assunto esclusivamente pari a tale importo superiore.
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