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Sentenza

Sentenza del 23/01/2017 n. 139 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

IRPEF - Accertamento sintetico -'Vecchio' redditometro

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava l'interpretazione del comma 4 dell'articolo 38 del d.P.R. 600/1973, nella versione applicabile al cosiddetto vecchio redditometro. La norma consentiva all'Ufficio di determinare induttivamente il reddito quando quello dichiarato non fosse risultato congruo rispetto agli elementi indicativi di capacità contributiva per due o più periodi d'imposta. Il contribuente sosteneva, in sostanza, che non fosse sufficiente la mera non congruità rispetto agli indicatori del redditometro, ma che dovessero essere stati emessi e notificati avvisi di accertamento anche per gli altri periodi d'imposta considerati ai fini del requisito biennale.

La decisione

L'interpretazione accolta è che, ai fini dell'accertamento sintetico fondato sul vecchio redditometro, è sufficiente che il reddito dichiarato risulti non congruo rispetto agli elementi indicativi di capacità contributiva per almeno due periodi d'imposta. Non è necessario che, per entrambi o per tutti i periodi rilevanti, l'Ufficio abbia già emesso e notificato specifici avvisi di accertamento. Il requisito della pluriennale non congruità riguarda quindi la situazione reddituale sostanziale e non l'esistenza di precedenti atti impositivi.

Norme richiamate

  • Articolo 38, comma 4, d.P.R. 600/1973

    quando il reddito dichiarato non risulta congruo rispetto ai predetti elementi per 2 o più periodi d'imposta

    La disposizione è stata interpretata nel senso che la non congruità del reddito dichiarato rispetto agli elementi indicativi di capacità contributiva deve sussistere per almeno due periodi d'imposta, ma non richiede che per tali periodi siano stati necessariamente emessi e notificati avvisi di accertamento.

  • D.M. 10 settembre 1992, n. 10992, cosiddetto redditometro

    Il decreto individua gli elementi e gli indicatori di capacità contributiva utilizzabili per la determinazione sintetica del reddito. La non congruità rispetto a tali elementi può fondare l'accertamento quando ricorre per almeno due periodi d'imposta.

Massime di principio

  • Nel vecchio accertamento sintetico, la condizione dei due o più periodi d'imposta si riferisce alla non congruità dei redditi rispetto agli indicatori del redditometro, non alla necessaria emissione di precedenti avvisi di accertamento.
  • L'Amministrazione può utilizzare la situazione di non congruità rilevata in più annualità anche se procede formalmente all'accertamento soltanto per una di esse o se per le altre non sono stati notificati atti impositivi.
  • La mera presenza di una non congruità biennale non rende automaticamente incontestabile l'accertamento: il contribuente può comunque dimostrare, nel contraddittorio o in giudizio, l'effettiva provenienza delle somme utilizzate, la disponibilità di redditi esenti o già tassati o l'erronea applicazione degli indicatori.
  • La verifica deve essere effettuata secondo la disciplina vigente per i periodi d'imposta interessati, distinguendo il vecchio redditometro dalle regole introdotte dalle riforme successive.

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