Cassazione Civile, Ordinanza n. 31771/2024 del 10/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione proposta avverso un'ordinanza-ingiunzione emessa per alcune violazioni del codice della strada. Il destinatario dell'ingiunzione ha contestato, in primo luogo, la ritualità delle notificazioni dei verbali presupposti, disconoscendo la firma apposta sulle cartoline di ricevimento e sostenendo che, a seguito del disconoscimento, l'amministrazione avrebbe dovuto produrre gli originali delle cartoline per procedere a verificazione. In secondo luogo, ha contestato la pretesa creditoria quanto al calcolo degli interessi/maggiorazione, deducendo l'erroneità del computo e l'assenza di prova scritta circa la maggiorazione prevista dall'art. 27 della legge n. 689 del 1981. Il Comune ha resistito e, in cassazione, ha proposto anche ricorso incidentale sulla questione della maggiorazione semestrale del 10%.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso principale e accolto il ricorso incidentale del Comune. Quanto al primo motivo del ricorso principale, ha ritenuto che la doglianza sulla genericità del disconoscimento non fosse decisiva, perché nel caso di notificazione di verbali per violazioni stradali la firma sull'avviso di ricevimento fa fede fino a querela di falso e le contestazioni sulla riferibilità della sottoscrizione non possono essere fatte valere con il semplice disconoscimento. Quanto al secondo motivo del ricorso principale, la Corte ha confermato la correttezza del dispositivo della sentenza impugnata. Sul ricorso incidentale, invece, ha cassato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva escluso la debenza della maggiorazione ex art. 27 L. 689/1981 per mancata indicazione del criterio di calcolo: la maggiorazione è stabilita ex lege, sorge dal momento in cui la sanzione principale diviene esigibile e non richiede una specifica motivazione sul calcolo nell'ordinanza-ingiunzione. La causa è stata rinviata al Tribunale di Milano in diversa composizione anche per le spese.
Norme richiamate
artt. 214-216 c.p.c.
Le norme sul disconoscimento e sulla verificazione non sono state ritenute decisive nel caso concreto, perché la questione riguardava una notificazione assistita da fede privilegiata fino a querela di falso.
artt. 138, 139, 160 c.p.c.
Sono richiamati come norme sulla notificazione, ma la Corte ha ritenuto corretta la conclusione del giudice di merito sulla ritualità della notifica eseguita all'indirizzo del destinatario.
art. 201, comma 3, codice della strada
La notificazione dei verbali per violazioni del codice della strada può avvenire secondo le modalità del codice di procedura civile o a mezzo posta.
art. 2719 c.c.
Richiamato dal giudice di merito, ma ritenuto non pertinente alla specifica contestazione esaminata dalla Corte.
art. 27 della legge n. 689 del 1981
"in caso di ritardo nel pagamento la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all'esattore"
La maggiorazione semestrale del 10% ha natura di sanzione aggiuntiva stabilita direttamente dalla legge, che sorge quando la sanzione principale diviene esigibile; non è necessario che l'ordinanza-ingiunzione esponga i criteri di calcolo della maggiorazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Viene applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente principale, soccombente.
Massime di principio
- Nelle notificazioni degli atti sanzionatori eseguite all'indirizzo del destinatario, la contestazione della sottoscrizione dell'avviso di ricevimento non può essere fatta valere con il semplice disconoscimento, quando la firma e le attestazioni dell'agente postale o del pubblico ufficiale siano coperte da fede privilegiata fino a querela di falso.
- Per i verbali di violazioni del codice della strada notificati a mezzo posta, la validità della consegna all'indirizzo del destinatario prevale sulla mera contestazione circa l'identità del sottoscrittore, salvo esperimento del rimedio della querela di falso.
- La maggiorazione prevista dall'art. 27 L. 689/1981 costituisce una sanzione aggiuntiva ex lege: matura automaticamente dal momento in cui la sanzione principale diviene esigibile e può essere iscritta a ruolo senza necessità di una specifica motivazione sul criterio di calcolo nell'ordinanza-ingiunzione.
- Quando la legge determina direttamente la misura della maggiorazione o del supplemento sanzionatorio, l'amministrazione non è tenuta a fornire una dettagliata dimostrazione aritmetica del computo nel provvedimento, essendo sufficiente l'applicazione del parametro legale.
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