Sentenza del 23/03/2016 n. 5727 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato un avviso di accertamento relativo all'anno 2004, con cui erano state recuperate maggiori imposte dirette e IVA e applicate sanzioni. In Cassazione ha contestato, tra l'altro, l'imparzialità del giudice, la competenza dei funzionari della Direzione regionale a svolgere la verifica fiscale, la legittimità dell'accesso e delle modalità della verifica, nonché la valutazione e la motivazione dei giudici di merito sulle singole riprese a tassazione. Le riprese riguardavano soprattutto spese ritenute non inerenti o non documentate, tra cui canoni di locazione e leasing, acquisti personali dell'amministratore e della sua famiglia, utilizzo di carte di credito e assegni, movimenti bancari e operazioni IVA.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la valutazione negativa dell'appello era un'osservazione retorica e non una autonoma ragione della decisione. Ha respinto il secondo motivo, riconoscendo la competenza della Direzione regionale a svolgere verifiche fiscali sulla base della disciplina legislativa e organizzativa dell'Agenzia delle entrate. Ha disatteso il terzo motivo, rilevando che eventuali violazioni delle garanzie procedimentali del contribuente producono nullità solo quando tale conseguenza è prevista dalla legge o quando la violazione abbia concretamente inciso sul risultato dell'accertamento. Il quarto e il quinto motivo sono stati dichiarati inammissibili per formulazione contraddittoria o generica, carenza di specificità e violazione del principio di autosufficienza del ricorso. La società è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 10.260 euro oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Art. 111 Costituzione
Il richiamo ai principi di imparzialità e terzietà del giudice non è sufficiente, se non viene indicata una concreta violazione rilevante ai fini del giudizio; nel processo tributario tali principi trovano attuazione principalmente attraverso gli istituti tipizzati dell'astensione e della ricusazione.
Art. 116 c.p.c.
La censura relativa alla valutazione delle prove non può essere proposta genericamente come violazione di legge; normalmente deve essere dedotta attraverso lo specifico vizio motivazionale previsto per il ricorso per cassazione.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52
Gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto possono disporre l'accesso di impiegati dell'amministrazione finanziaria nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, agricole, artistiche o professionali.
La norma costituisce la disciplina generale degli accessi, ispezioni e verifiche IVA e non esclude che l'attività possa essere svolta da funzionari appartenenti alle Direzioni regionali, quando ciò risulti dalla competenza attribuita dalla legge o dall'organizzazione dell'Agenzia.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 33
Per l'esecuzione di accessi, ispezioni e verifiche si applicano le disposizioni dell'art. 52 del D.P.R. n. 633 del 1972.
La disciplina degli accessi prevista in materia IVA si applica anche alle verifiche relative alle imposte dirette.
D.Lgs. n. 300 del 1999, art. 62
All'Agenzia delle entrate sono attribuite tutte le funzioni concernenti le entrate tributarie erariali.
L'Agenzia delle entrate dispone delle funzioni accertative e può distribuirne l'esercizio tra uffici centrali e periferici secondo la legge e le proprie norme organizzative.
Legge n. 212 del 2000, art. 12
Garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali.
La violazione degli obblighi informativi o delle regole volte a ridurre la turbativa dell'attività del contribuente non comporta automaticamente la nullità dell'accertamento. Occorre una previsione legislativa espressa oppure la prova che la violazione abbia concretamente compromesso il risultato procedimentale o difensivo.
Art. 360 c.p.c.
I motivi di ricorso per cassazione devono essere formulati in modo specifico e coerente. Non è ammissibile cumulare nello stesso motivo censure incompatibili, come omessa pronuncia e vizio di motivazione, senza distinguere chiaramente le rispettive doglianze.
Principio di autosufficienza del ricorso per cassazione
Chi denuncia omessa pronuncia o vizi di motivazione deve riportare nel ricorso le richieste, le prove e le parti degli atti processuali rilevanti, indicando dove siano reperibili. Il rinvio generico agli atti di merito impedisce alla Corte di verificare la fondatezza della censura.
Massime di principio
- La competenza di una Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate a svolgere verifiche fiscali può derivare non solo da una specifica disposizione primaria, ma anche dalle norme organizzative dell'Agenzia, purché l'ufficio abbia effettivamente ricevuto quel potere.
- Una violazione delle regole procedurali della verifica fiscale non determina automaticamente la nullità dell'accertamento: la nullità opera solo se è prevista dalla legge o se la violazione ha inciso concretamente sulle garanzie difensive o sull'esito dell'accertamento.
- Le spese societarie devono essere documentate e dimostrate come inerenti all'attività d'impresa. La mera riconducibilità formale alla società non basta quando emergano elementi di possibile uso personale o di disponibilità del bene da parte di soggetti diversi.
- Nel ricorso per cassazione ogni censura deve essere specifica, autosufficiente e riferita al corretto motivo previsto dall'art. 360 c.p.c.; la formulazione generica o cumulativa di vizi diversi può comportare l'inammissibilità senza esame del merito.
- Per contestare l'omessa pronuncia è necessario dimostrare che la questione sia stata tempestivamente proposta ai giudici di merito, riportandone nel ricorso il contenuto preciso e indicando l'atto processuale in cui era stata formulata.
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