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Sentenza

Sentenza n. 3673/2026 - Milano, Sezione 4

per l'ottemperanza della sentenza n. 256/2025 del Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, pubblicata il 24.02.2025, passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202600105

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per complessivi euro 3.500,00

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e 114 c.p.a. deducendo l'inottemperanza del Ministero a una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, notificata telematicamente quale titolo esecutivo. La sentenza civile aveva dichiarato il diritto del docente a ottenere la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione professionale, nella misura di euro 500,00 per ciascuna annualità scolastica, e aveva condannato il Ministero ad attivare la carta per complessivi euro 3.500,00. Il ricorrente ha chiesto l'accredito dell'importo e degli interessi legali dalla maturazione del credito fino al saldo, nonché la nomina preventiva di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito senza adempiere spontaneamente. Il ricorrente ha documentato il passaggio in giudicato, la corretta notificazione del titolo presso la sede reale dell'amministrazione e l'inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996.

La decisione

Il TAR ha accolto l'azione di ottemperanza limitatamente all'importo di euro 3.500,00. Ha accertato l'inottemperanza del Ministero e ordinato di dare piena esecuzione al giudicato civile, riconoscendo al docente il beneficio della Carta elettronica per tale importo entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore. Ha respinto la domanda relativa agli interessi legali, perché la sentenza civile non li aveva riconosciuti e il giudice dell'ottemperanza non può integrare, con un'attività cognitoria, il contenuto del giudicato civile né riconoscere componenti del credito sulle quali il giudice ordinario non si è pronunciato. Il TAR ha inoltre nominato, per l'eventuale perdurante inerzia, il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza quale commissario ad acta, con facoltà di delega e termine di 120 giorni per l'esecuzione, anche mediante il ricorso al pagamento in conto sospeso in caso di incapienza dei fondi dell'amministrazione. Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, trattandosi di attività istituzionale. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • artt. 112 e 114 c.p.a.

    Disciplinano l'azione di ottemperanza, consentendo di ottenere l'esecuzione del giudicato e l'adozione delle misure necessarie in caso di inerzia dell'amministrazione.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    Il termine dilatorio di centoventi giorni si applica anche al giudizio di ottemperanza quando abbia a oggetto obbligazioni pecuniarie derivanti da un giudicato; la sua decorrenza richiede la notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione debitrice.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente l'ottemperanza delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti equiparati, anche quando il titolo da eseguire provenga dal giudice ordinario.

  • art. 429, comma 3, c.p.c.

    Anche ove astrattamente applicabile ai crediti derivanti da rapporti di lavoro, non consente al giudice amministrativo dell'ottemperanza di riconoscere interessi non compresi nella pronuncia del giudice ordinario, perché ciò richiederebbe un'inammissibile integrazione cognitoria del giudicato civile.

  • art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996

    In caso di incapienza dei fondi dell'amministrazione soccombente, consente il ricorso al pagamento in conto sospeso secondo la disciplina applicabile.

  • art. 1 l. n. 107/2015

    Costituisce la base normativa del beneficio della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, oggetto del giudicato da eseguire.

  • art. 2 D.P.C.M. 28.11.2016

    È richiamato per l'orientamento secondo cui il credito relativo alla formazione professionale del docente è indicato al valore nominale, senza ulteriori maggiorazioni.

Massime di principio

  • Il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 si applica anche al giudizio di ottemperanza avente a oggetto l'esecuzione di un giudicato che impone a un'amministrazione il pagamento o l'attribuzione di una somma di denaro; il termine decorre dalla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione presso la sede e con modalità idonee ad attivare il procedimento di pagamento.
  • Nel giudizio di ottemperanza promosso per l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario, il giudice amministrativo deve limitarsi ad attuare il contenuto del giudicato e non può integrare la pronuncia con statuizioni su componenti del credito, quali gli interessi, non riconosciute dal giudice civile, poiché ciò richiederebbe un'attività cognitoria estranea alla funzione propria dell'ottemperanza.
  • Quando il giudicato riconosce al privato un beneficio economico determinato e l'amministrazione rimane inerte, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione entro un termine e nominare preventivamente un commissario ad acta destinato a intervenire, su istanza del creditore, in caso di ulteriore inerzia.
  • Il commissario ad acta incaricato di eseguire un giudicato nei confronti di un'amministrazione può adottare gli atti necessari anche ricorrendo, ove manchino fondi disponibili, ai capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e all'istituto del pagamento in conto sospeso previsto dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

Testo integrale

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