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Sentenza

Sentenza del 04/03/2015 n. 4314 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Istituto ha impugnato l'avviso di accertamento ICI relativo all'anno 2001, notificato il 15 dicembre 2006, sostenendo sia la decadenza del Comune dal potere accertativo, sia il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi per l'esenzione prevista per gli immobili degli enti ecclesiastici destinati ad attività di religione o culto. Ha inoltre contestato vizi processuali dell'appello comunale e lamentato la mancata valutazione dell'atto di donazione e di un'attestazione della Diocesi, che avrebbero dimostrato lo svolgimento di attività istituzionali non commerciali.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate o inammissibili le eccezioni e le censure processuali dell'Istituto, affermando che la notifica dell'appello tramite difensore è equivalente a quella eseguita dall'ufficiale giudiziario. Nel merito, ha confermato che per l'ICI 2001 l'esenzione richiedeva la destinazione esclusiva dell'immobile ad attività di religione o culto, secondo la formulazione originaria del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i). Le modifiche normative successive, che hanno ampliato l'esenzione anche alle attività non esclusivamente commerciali, sono state considerate innovative e quindi non applicabili retroattivamente. L'atto di donazione e l'attestazione della Diocesi non hanno provato quale attività fosse concretamente svolta negli immobili nell'anno 2001; la mera prevalenza di attività non commerciali, in presenza anche di attività commerciali, non era sufficiente. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i)

    Esenzione ICI per gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché di attività di religione o culto.

    Per l'anno d'imposta 2001 l'esenzione spettava soltanto se l'immobile era destinato in via esclusiva a una delle attività agevolate. Non era sufficiente che l'ente fosse ecclesiastico o che le attività non commerciali fossero prevalenti.

  • Legge 20 maggio 1985, n. 222, art. 16, lett. a)

    Sono considerate attività di religione o di culto quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi e all'educazione cristiana.

    La norma individua le attività religiose rilevanti ai fini dell'esenzione, che devono essere concretamente esercitate nell'immobile e non soltanto previste dallo statuto o dichiarate dall'ente.

  • D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 7, comma 2-bis, e successive modifiche

    L'esenzione è stata estesa alle attività indicate dalla norma anche a prescindere dalla natura eventualmente commerciale delle stesse e, successivamente, alle attività che non abbiano esclusivamente natura commerciale.

    Le modifiche hanno carattere innovativo e non interpretativo; pertanto non possono essere applicate all'ICI relativa al 2001.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 111-bis

    La perdita della qualifica di ente non commerciale per esercizio prevalente di attività commerciale non si applica, tra gli altri, agli enti ecclesiastici.

    La disposizione incide sulla qualifica soggettiva dell'ente, ma non elimina il requisito oggettivo relativo alla natura dell'attività concretamente svolta nell'immobile ai fini dell'esenzione ICI.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53, comma 2

    L'omesso deposito della copia dell'appello presso la segreteria del giudice di primo grado non determina automaticamente l'inammissibilità quando la notifica è stata eseguita dal difensore, poiché essa equivale a quella effettuata dall'ufficiale giudiziario e opera l'obbligo di avviso previsto dalla disciplina processuale.

Massime di principio

  • Per ottenere un'esenzione fiscale collegata all'uso dell'immobile non basta dimostrare la natura ecclesiastica o non commerciale dell'ente proprietario: occorre provare l'utilizzo concreto dell'immobile nell'anno d'imposta interessato.
  • Quando la normativa vigente nell'anno d'imposta richiede la destinazione esclusiva ad attività agevolate, la presenza anche parziale di attività commerciali può escludere l'esenzione; la prevalenza delle attività istituzionali non è sufficiente.
  • Le modifiche legislative che ampliano un'esenzione non si applicano automaticamente agli anni precedenti, soprattutto quando la giurisprudenza le qualifica come innovative e non meramente interpretative.
  • Atti di provenienza dell'immobile, statuti o attestazioni generiche possono dimostrare la titolarità o le finalità dell'ente, ma non provano necessariamente l'attività effettivamente svolta nell'immobile durante il periodo fiscale contestato.
  • Nelle controversie tributarie è opportuno documentare analiticamente, per ciascun immobile e per ciascun anno, gli spazi utilizzati, le attività svolte, la loro eventuale natura commerciale e il rapporto tra uso istituzionale e uso commerciale.

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