Cassazione Penale, Sentenza n. 11183/2025 del 20/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha rifiutato la retrodatazione della decorrenza della custodia cautelare (art. 297, comma 3 c.p.p.). Il ricorrente sostiene che, già al momento del primo arresto del 12 aprile 2021 e del successivo rinvio a giudizio per reati in materia di armi, sussistevano negli atti elementi idonei a giustificare la misura cautelare successiva (ordinanza del 17 gennaio 2024) per il delitto di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990 aggravato da uso di armi e metodo mafioso. A supporto invoca, tra l'altro, l'informativa del 31/03/2021, l'iscrizione nel registro degli indagati del 01/06/2021 e altri atti, nonché la sentenza che ha accertato la connessione qualificata tra i fatti.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale secondo cui, al momento dell'adozione della prima misura cautelare e del rinvio a giudizio per i reati in materia di armi, non erano presenti negli atti elementi univoci e sufficienti (desumibilità allo stato degli atti) tali da giustificare sin da allora l'adozione della successiva ordinanza cautelare per il delitto associativo ex art. 74 DPR 309/1990. La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui la mera conoscibilità o iscrizione della notizia di reato non equivale alla desumibilità dei gravi indizi. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e dispone il versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 297 cod. proc. pen.
La retrodatazione della decorrenza della custodia cautelare richiede tre requisiti: connessione qualificata tra i fatti, anteriorità dei fatti oggetto della misura da retrodatare e la desumibilità, allo stato degli atti al momento della prima misura, degli elementi indiziari che fondano la seconda. La desumibilità implica elementi probatori univoci e idonei a giustificare la misura già in quel momento.
art. 74 d.P.R. n. 309/1990
Norma sostanziale contestata (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti); nella fattispecie il reato è stato contestato con le aggravanti dell'uso di armi e del metodo mafioso.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Richiamato come parametro per le censure di vizio di motivazione devolute alla Corte di cassazione; la Corte ha ritenuto le censure del ricorrente o manifestamente infondate o prive di specificità.
art. 335 cod. proc. pen.
Citato implicitamente: l'iscrizione della notizia di reato nel registro ex art. 335 non è di per sé sufficiente a integrare la desumibilità di gravi indizi di colpevolezza.
art. 73 d.P.R. n. 309/1990
Riferimento a provvedimento del G.I.P. che aveva valutato distinte fattispecie di spaccio; la Corte osserva che il ricorrente non ha allegato il provvedimento né precisato a carico di chi fosse stato emesso, per cui non può trarne vantaggio.
Massime di principio
- Per ottenere la retrodatazione ai sensi dell'art. 297, comma 3 c.p.p. servono tre requisiti cumulativi: connessione qualificata, anteriorità dei fatti e la 'desumibilità allo stato degli atti' degli elementi a fondamento della successiva misura.
- La desumibilità non si identifica con la mera conoscibilità o con la semplice iscrizione della notizia di reato: occorrono elementi probatori concreti, univoci e tali da consentire al PM un apprezzamento prognostico già al momento della prima misura.
- Elementi decisivi per la desumibilità possono essere intercettazioni, dichiarazioni chiaramente riferibili al ricorrente, riscontri oggettivi (sequestri, collegamenti documentali) che mostrino in modo univoco il ruolo dell'indagato nella fattispecie successiva.
- In fase di impugnazione è fondamentale allegare e documentare (e non solo evocare) gli atti che si ritiene dimostrino la desumibilità: la mancata produzione o la genericità delle censure può determinarne l'inammissibilità.
- La giurisprudenza esclude che indizi successivamente chiariti o interpretati in modo diverso retrofitino automaticamente la decorrenza della misura: se la chiarezza degli indizi emerge solo in seguito, la retrodatazione è negata.
- Rischi processuali: ricorsi manifestamente infondati o non specifici possono comportare condanna alle spese e sanzioni pecuniarie (cassa delle ammende).
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