Cassazione Civile, Ordinanza n. 23927/2026 del 23/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha rilevato che la dichiarazione del ricorrente dimostrava la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, anche in considerazione della definizione agevolata della lite e dei pagamenti rateali in corso. Perciò ha dichiarato inammissibile il ricorso. Quanto alle spese, ha disposto che restino a carico di chi le ha anticipate; ha inoltre escluso l’obbligo di versamento del c.d. doppio contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (ente riscossione)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di un contribuente, di diciannove cartelle di pagamento delle quali aveva avuto notizia tramite iscrizione ipotecaria. I ricorsi riuniti erano stati respinti in primo grado e poi in appello. In Cassazione il contribuente ha proposto sei motivi, ma prima della decisione ha depositato una nota con cui ha precisato che alcune cartelle indicate nel ricorso erano estranee alla materia tributaria per mero errore materiale, che per altre risultava in corso la regolare rateizzazione/definizione agevolata e che, per effetto di tali circostanze, non aveva più interesse a proseguire il giudizio di legittimità ex art. 100 c.p.c. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha resistito con controricorso, ma non ha preso posizione sulla sopravvenuta dichiarazione di carenza di interesse.
Norme richiamate
art. 100 c.p.c.
L’interesse ad agire o a proseguire il giudizio deve permanere fino alla decisione; la sua sopravvenuta mancanza comporta l’inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
La Corte ha escluso, nel caso concreto, i presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato.
Massime di principio
- Se il ricorrente dichiara o emerge dagli atti una sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, il ricorso per cassazione diviene inammissibile.
- La definizione agevolata della lite o la prosecuzione di pagamenti rateali possono essere elementi idonei a far venir meno l’interesse a coltivare l’impugnazione.
- In presenza di inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse, la regolazione delle spese può essere disposta in modo tale da lasciarle a carico di chi le ha anticipate, e può essere escluso il doppio contributo unificato quando non ne ricorrano i presupposti.
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