Cassazione Penale, Ordinanza n. 38385/2025 del 26/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, condannato in primo e secondo grado a otto mesi di reclusione per evasione, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria. Ha dedotto, da un lato, l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, sostenendo che la recidiva reiterata fosse stata dichiarata equivalente alle attenuanti e che, comunque, anche computando la recidiva, il termine prescrizionale fosse spirato in ragione dell'aumento di due terzi del massimo edittale; dall'altro lato, ha lamentato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e il mancato contenimento della pena al minimo edittale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, osservando che la recidiva deve comunque essere considerata ai fini del calcolo della prescrizione e incide non solo sul computo della pena ma anche sul termine prorogato dopo l'interruzione, in forza dell'art. 161, secondo comma, c.p. Ha inoltre reputato del tutto generico il secondo motivo relativo alle attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 161, secondo comma, c.p.
La recidiva rileva anche nel calcolo del termine di prescrizione dopo l'interruzione, incidendo sul termine prorogato oltre che sul computo della pena.
Massime di principio
- Ai fini del calcolo della prescrizione, la recidiva non può essere ignorata solo perché sia stata dichiarata equivalente alle attenuanti: essa resta rilevante anche per determinare il termine di prescrizione dopo l'interruzione, secondo il regime dell'art. 161, comma 2, c.p.
- Un motivo di ricorso è inammissibile quando prospetta una questione giuridica già superata da una corretta applicazione della disciplina sulla prescrizione e non si confronta con il dato normativo decisivo.
- Le doglianze sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e sul trattamento sanzionatorio devono essere specifiche e argomentate; una censura meramente assertiva o generica non è scrutinabile in cassazione.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono per legge la condanna al pagamento delle spese processuali e la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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