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Sentenza

Sentenza del 23/11/2016 n. 23821 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale di Napoli, che aveva dichiarato inammissibile il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Caserta. Il ricorso denunciava la violazione e falsa applicazione dell'art. 52 del D.Lgs. n. 546/1992, con riferimento all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., contestando la ritenuta necessità dell'autorizzazione all'impugnazione prevista dalla disciplina previgente.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, senza esaminare il motivo di merito. Dagli atti non risultava depositato l'avviso di ricevimento della notificazione del ricorso per cassazione effettuata a mezzo posta. Tale documento è necessario per dimostrare il perfezionamento della notificazione. La Corte ha inoltre escluso il rinvio dell'udienza per consentirne la successiva produzione, poiché l'Agenzia non aveva dimostrato di essere incorsa incolpevolmente nella decadenza necessaria per ottenere la rimessione in termini. Non è stata adottata alcuna pronuncia sulle spese, poiché la resistente non aveva svolto attività difensiva.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 52, comma 2, nella formulazione previgente

    La controversia riguardava l'autorizzazione richiesta per proporre appello da parte dell'Amministrazione finanziaria secondo la disciplina previgente; tuttavia, la Corte non ha esaminato tale questione perché il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile per un vizio della notificazione.

  • Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È stato indicato come parametro per denunciare la violazione delle norme processuali, ma il motivo non è stato esaminato a causa dell'inammissibilità preliminare del ricorso.

  • Art. 153 c.p.c.

    La rimessione in termini presuppone che la parte dimostri di essere incorsa nella decadenza per causa ad essa non imputabile. In mancanza di tale prova, non può essere concesso un rinvio per sanare tardivamente la mancata produzione dell'avviso di ricevimento.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione notificato a mezzo posta, il deposito dell'avviso di ricevimento è essenziale per provare il perfezionamento della notificazione; la sua omissione può determinare l'inammissibilità del ricorso.
  • La produzione dell'avviso di ricevimento può essere effettuata entro l'udienza di discussione, ma non è normalmente consentito ottenere un rinvio per produrlo successivamente.
  • La rimessione in termini richiede la prova concreta di una causa non imputabile che abbia impedito il deposito tempestivo del documento; la semplice richiesta di rinvio non è sufficiente.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per un vizio processuale preliminare, il giudice non esamina le questioni di merito o le violazioni di legge dedotte.
  • In assenza di attività difensiva della parte resistente, non viene generalmente disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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