Cassazione Civile, Ordinanza n. 20627/2024 del 24/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite nasce da un accertamento IVA per l'anno 2005 con cui l'Amministrazione contestava a una società l'omessa fatturazione di prestazioni di servizi rese nei confronti di una società partecipata, per un imponibile corrispondente a crediti vantati verso la controllata. La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente, ma la CTR aveva riformato la decisione ritenendo che il saldo del conto "fatture da emettere" relativo ai servizi amministrativi prestati nel 2004/2005 fosse stato di fatto "rinunciato" dalla società, con contestuale incremento del valore della partecipazione nella controllata, operazione assimilabile al pagamento delle prestazioni e quindi idonea a far sorgere l'obbligo di fatturazione e l'assoggettamento a IVA. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: omessa pronuncia sull'eccezione di tardività/inammissibilità dell'appello; nullità per mancata dichiarazione di inammissibilità dell'appello; motivazione apparente o mancante sul medesimo punto; omessa pronuncia e motivazione apparente in ordine alla contestazione del metodo induttivo di accertamento; violazione delle norme IVA e dell'art. 1552 c.c. per l'erronea equiparazione della rinuncia al credito a un pagamento/permutazione; violazione dell'art. 53 Cost. e del principio di abuso del diritto, assumendo che l'operazione fosse sorretta da una ragione economica lecita di patrimonializzazione della società consolidata; omesso esame di un fatto decisivo; ulteriori censure di motivazione e di mancata considerazione della non contestazione della ragione economica dell'operazione.
La decisione
La Corte non è entrata nel merito dei motivi di ricorso perché ha preso atto della rituale presentazione dell'istanza di definizione agevolata e dell'esito positivo comunicato dall'Agenzia delle entrate, dopo il deposito delle ricevute di pagamento relative alla cartella. Ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio. Le spese sono rimaste a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi dell'art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546/1992, e non sono state disposte statuizioni ulteriori ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
richiamato come parametro delle censure di omessa pronuncia
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
richiamato come vizio processuale dedotto nei motivi
artt. 61, 27, comma 1, e 49 d.lgs. n. 546/1992
richiamati in relazione alla dedotta inammissibilità dell'appello nel processo tributario
richiamato dalla ricorrente sul tema della prosecuzione del processo di appello
richiamato in relazione alla tempestività dell'appello
art. 36, comma 2, n. 4 d.lgs. n. 546/1992
richiamato per la censura di motivazione apparente o mancante della sentenza tributaria
art. 55, comma 2, d.P.R. n. 633/1972
richiamato dalla ricorrente in relazione alla motivazione dell'accertamento induttivo
artt. 6 e 11 d.P.R. n. 633/1972
richiamati per contestare l'assoggettamento a IVA della fattispecie
richiamato per escludere la configurabilità di una permuta o operazione assimilabile al pagamento
art. 53 Cost.
richiamato in tema di abuso del diritto e capacità contributiva
richiamato solo come ragione economica allegata dalla contribuente
art. 46, comma 3, d.lgs. 31.12.1992, n. 546
applicato per porre le spese del giudizio a carico delle parti che le hanno anticipate in caso di estinzione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per escludere le statuizioni sul contributo unificato in ragione dell'esito del giudizio
Massime di principio
- Quando risulti la rituale definizione agevolata della controversia e l'Amministrazione ne abbia confermato il buon esito, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto senza esame dei motivi di ricorso.
- L'estinzione del giudizio per definizione agevolata comporta che ciascuna parte resti onerata delle spese da essa anticipate, secondo la disciplina speciale del processo tributario.
- In presenza di estinzione del giudizio, non trovano applicazione le statuizioni ulteriori sul contributo unificato previste per i casi di rigetto o inammissibilità.
- Le censure di merito e di rito proposte con il ricorso restano assorbite quando sopravvenga una causa estintiva del processo.
- Nel processo tributario, la verifica dell'avvenuta definizione agevolata può essere compiuta sulla base della documentazione prodotta dalla parte interessata e del riscontro fornito dall'Ufficio.
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