Cassazione Penale, Sentenza n. 16391/2025 del 30/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli (22/01/2025) che, in parziale accoglimento dell'appello del Pubblico Ministero, ha disposto la custodia cautelare in carcere per reati connessi a bancarotta societaria documentale e patrimoniale e autoriciclaggio. Il ricorrente ha proposto due motivi: (1) incompatibilità e aspecificità dell'appello dell'Ufficio requirente che non avrebbe confrontato il decisivo argomento del giudice per le indagini preliminari (decorso del tempo) e perciò avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile; (2) vizio di motivazione e difetto dei presupposti del periculum libertatis: secondo la difesa il Tribunale avrebbe basato il rischio di reiterazione su affermazioni apodittiche, su modalità di commissione «gravi» non adeguatamente provate, e su precedenti penali remoti, oltre a ignorare il corretto comportamento del ricorrente durante il periodo precedente e l'esistenza di misure non custodiali adottate per altri concorrenti.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso. Ha ritenuto fondata e congrua la motivazione del Tribunale di Napoli che aveva accertato gravi indizi di colpevolezza (bancarotta societaria documentale e patrimoniale, autoriciclaggio) e una permanenza di capacità operativa del sistema illecito dell'indagato. La Corte ha ritenuto ammissibile l'appello del Pubblico Ministero e non ha riscontrato contraddittorietà logica o manifesta illogicità nella valutazione del pericolo di reiterazione: la complessiva struttura aziendale occulta tramite prestanome, l'uso di professionisti e l'esistenza di amministratori disponibili (anche congiunti) giustificano la misura intramuraria e la necessità di interrompere i contatti. È stato altresì ribadito che la valutazione delle esigenze cautelari è autonoma per ciascun indagato, giustificando misure difformi rispetto ai coindagati. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; la cancelleria curerà gli adempimenti di legge.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Riferimento al concorso di persone nel reato: la imputazione riguarda partecipazioni plurime e concorsuali nelle condotte delittuose, elemento valutato nel quadro della gravità indiziaria
art. 223, primo comma (in relazione all'art. 216 r.d. 16 marzo 1942, n. 267)
Norme richiamate nel quadro dei reati fallimentari/bancarotta: la contestazione coinvolge fattispecie previste dal regio decreto in materia fallimentare, con riferimento agli specifici presupposti di bancarotta
art. 648-ter.1 cod. pen.
Norma sull'autoriciclaggio: impiegata per censire il reimpiego di proventi illeciti in attività economiche, anche con condotta qualificata come 'permanente'
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma processuale richiamata per la forma di riassunto dei motivi di ricorso in Cassazione
artt. 591, lett. c) e 581 cod. proc. pen.
Riferimenti alle norme sulla impugnazione e sui motivi di cassazione: il ricorso deduce violazioni processuali in ordine all'inammissibilità dell'appello e ai limiti del controllo di merito
artt. 274, lett. c) e 275 cod. proc. pen.
Norme sulle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione) e sul contenuto della motivazione del provvedimento cautelare: la valutazione del caso è stata operata facendo riferimento ai criteri di cui a tali articoli
art. 192 cod. proc. pen.
Si cita in rapporto ai canoni normativi di valutazione della prova: la Corte ricorda che la manifesta illogicità della motivazione attiene alla violazione dei criteri di valutazione della prova codificati
art. 274 cod. proc. pen.
Richiamato specificamente per sottolineare che la prognosi di pericolo di recidiva si fonda anche su profili personali e non solo su elementi comuni ai coindagati
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che regola la condanna alle spese in caso di rigetto del ricorso: il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali
art. 28 reg. esec. cod. proc. pen.
Richiama adempimenti esecutivi a carico della cancelleria in seguito alla decisione
Massime di principio
- Il sindacato della Corte di Cassazione sulla congruità delle esigenze cautelari è limitato: non può sostituirsi al giudice di merito per una rivalutazione ex novo degli elementi indiziari salvo casi di manifesta illogicità o violazione di legge.
- La gravità indiziaria e il pericolo di reiterazione possono essere fondati anche su elementi strutturali e organizzativi (uso di prestanome, disponibilità di società e capitali, ruoli di parenti/fidati) che dimostrano una capacità operativa permanente, indipendentemente dal decorso temporale delle singole condotte.
- La specificità dell'appello del pubblico ministero deve essere valutata nei termini della concreta indicazione dei punti censurati: un appello che indica i profili critici in modo adeguato è ammissibile e può validamente sostenere la misura cautelare impugnata.
- La posizione cautelare dei singoli indagati è autonoma: la presenza di misure non custodiali per altri concorrenti non invalida automaticamente la scelta della custodia per un soggetto la cui situazione personale e storica giustifichi un diverso equilibrio cautelare.
- Per contestare la motivazione in Cassazione occorre dimostrare la violazione di specifiche norme o la manifesta illogicità della motivazione; la mera proposta di una diversa valutazione degli elementi di fatto non è sufficiente.
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