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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11602/2026 del 26/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) censura per mancata motivazione rispetto a motivi "nuovi" di appello depositati il 14/06/2025, consistenti nella presunta irrilevanza degli elementi probatori (dichiarazioni della persona offesa e riconoscimento fotografico) e nella richiesta di assoluzione o mancanza di prova del reato di cui al capo b) per un contratto di noleggio senza scadenza; 2) violazione/erronea applicazione dell'art. 133 c.p. nella determinazione della pena, con la doglianza che non poteva essere valorizzato l'"elevato valore commerciale" del bene in assenza della contestazione dell'aggravante di cui all'art. 61, 1° comma, n. 7); 3) motivazione insufficiente in relazione alla determinazione della diminuzione di pena per il tentativo (capo b), e mancata considerazione di circostanze a favore dell'imputato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazioni principali: 1) i motivi "nuovi" di appello erano inammissibili perché introducevano censure sull'accertamento della responsabilità non riconducibili ai motivi principali di appello originari (che riguardavano solo il trattamento sanzionatorio e le attenuanti generiche); di conseguenza la mancata considerazione di tali motivi da parte della Corte d'appello è irrilevante e il Collegio dichiara l'inammissibilità ai sensi dell'art. 591, comma 4 c.p.p.; 2) il secondo motivo è infondato: anche se l'aggravante di cui all'art. 61 n. 7) non era contestata, il giudice poteva comunque tener conto, ai sensi dell'art. 133 c.p., della gravità del danno o del pericolo (compreso il valore commerciale elevato del bene) ai fini della determinazione della pena base; 3) il terzo motivo non è consentito come autonomo rimedio di cassazione; inoltre la Corte d'appello ha legittimamente adottato il metodo bifasico per il tentativo (riduzione della metà), ha fornito motivazione circa la scelta (modalità allarmanti del fatto, falsificazione di documenti, fuga e numerosi precedenti) e la pena irrogata rientra nella discrezionalità del giudice del merito. Esito pratico: ricorso inammissibile; conferma della condanna di merito (pena complessiva: 1 anno e 8 mesi di reclusione per sostituzione di persona, tentata appropriazione indebita di una Ferrari, e falsificazione di documenti); condanna del ricorrente al pagamento delle spese e al versamento di €3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    Norma richiamata dal ricorrente per denunciare carenze di motivazione; la Corte osserva che la censura relativa ai "nuovi" motivi d'appello è inammissibile quando i mezzi aggiunti escano dal perimetro dei motivi originari.

  • art. 133 cod. pen.

    La Corte conferma che il parametro della "gravità del danno o del pericolo" (es. elevato valore commerciale del bene) è utilizzabile dal giudice per determinare la pena base, anche in assenza della contestazione di una specifica circostanza aggravante.

  • art. 61, primo comma, n. 7), cod. pen.

    Quando non contestata non può essere pronunciata dal giudice (art. 522 c.p.p.), ma la mancata contestazione non impedisce l'uso di altri parametri di cui all'art. 133 per la determinazione della pena.

  • art. 522 cod. proc. pen.

    Richiamata per spiegare che l'assenza di contestazione di una circostanza aggravante esclude la pronuncia su di essa.

  • art. 23 cod. pen.

    Richiamato in relazione al limite minimo assoluto di pena invalicabile anche per i delitti tentati (si evidenzia che la pena edittale minima per il tentativo era di quindici giorni).

  • art. 591, comma 4, cod. proc. pen.

    Autorità per la Corte di cassazione a rilevare d'ufficio e dichiarare l'inammissibilità dei motivi nuovi di appello non consentiti.

  • art. 581, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il contenuto dell'appello: i motivi originari posti nel termine definiscono il perimetro entro cui sono ammissibili i successivi motivi aggiunti.

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Base normativa per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente per il ricorso dichiarato inammissibile.

  • art. 646 cod. pen. (testo previgente alla riforma del 2019)

    Richiamato per stabilire la pena edittale applicabile ratione temporis al fatto commesso nel 2015 (reclusione fino a tre anni prima dell'aumento previsto dalla legge del 2019).

  • legge 9 gennaio 2019, n. 3, art. 1, comma 1, lett. u)

    Norma citata per spiegare la successiva modifica della pena edittale dell'appropriazione indebita (aumenti intervenuti dopo il fatto), rilevante per il calcolo delle misure di pena ratione temporis.

Massime di principio

  • I motivi "nuovi" di appello sono ammissibili solo se costituiscono mero sviluppo o migliore esposizione dei motivi originari; non possono introdurre censure nuove sull'affermazione di responsabilità non tempestivamente dedotte.
  • L'assenza di contestazione di una specifica circostanza aggravante impedisce la sua pronuncia ma non esclude che il giudice, ai fini della determinazione della pena base, possa considerare parametri pertinenti quali la gravità del danno o il valore commerciale del bene (art. 133 c.p.).
  • La determinazione della pena per il tentativo può avvenire con metodo diretto o bifasico; se la scelta porta a una pena superiore alla misura media edittale il giudice deve motivare adeguatamente la scelta, facendo riferimento alle modalità del fatto e agli elementi della personalità del reo (precedenti, pericolosità).
  • La Corte di cassazione verifica la discrezionalità del giudice del merito solo nella misura in cui la motivazione sia carente o manifestamente illogica; motivazioni sufficienti sulle ragioni di aggravazione o scelta metodologica rendono la determinazione della pena inattaccabile in sede di legittimità.
  • L'inammissibilità del ricorso può comportare non solo il rigetto, ma anche la condanna alle spese e, se emergono profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

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