Sentenza n. 1616/2026 - Salerno, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza di demolizione, determina di accertamento dell’inottemperanza e irrogazione della sanzione pecuniaria, determina di sgombero e atti connessi, oltre alla pretesa acquisizione dell’area e degli immobili al patrimonio comunale
Esito
Favorevole al ricorrente (comproprietario)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza di demolizione, la determina che accertava l’inottemperanza e irrogava la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 31, comma 4, d.P.R. 380/2001, nonché gli atti di acquisizione e sgombero. Hanno inoltre chiesto l’accertamento della mancata acquisizione al patrimonio comunale dell’area e degli immobili. In particolare, uno dei comproprietari ha dedotto di non avere ricevuto la notificazione dell’ordinanza di demolizione. Con motivi aggiunti sono stati contestati l’atto che integrava in autotutela la determinazione, estendendone gli effetti acquisitivi agli altri comproprietari e attribuendole valore di titolo per l’immissione in possesso e la trascrizione, e l’ordinanza di sgombero coattivo e immissione in possesso entro trenta giorni.
La decisione
Il ricorso è stato deciso con sentenza in forma semplificata. L’impugnazione dell’ordinanza di demolizione è stata dichiarata irricevibile per tardività: dagli atti risultava che era stata notificata a tutti i comproprietari, compreso quello che ne contestava la notifica. L’impugnazione dell’accertamento dell’inottemperanza è stata dichiarata inammissibile, perché, decorso inutilmente il termine previsto dopo la notificazione dell’ordine, l’inottemperanza si era già verificata ope legis e l’accertamento aveva carattere meramente dichiarativo. È stata invece accolta la censura contro la sanzione pecuniaria e la relativa sanzione è stata annullata: la disposizione che l’aveva introdotta non era in vigore quando si era perfezionata l’inottemperanza, momento in cui si era consumato l’illecito. È stata respinta l’impugnazione dello sgombero, ritenuto atto vincolato in conseguenza dell’avvenuta acquisizione del bene alla proprietà pubblica. Le spese sono state compensate per la reciproca soccombenza.
Norme richiamate
art. 31, comma 4, d.P.R. 380/2001
Viceversa, esso è manifestamente fondato quanto all’irrogazione della sanzione pecuniaria, atteso che la norma che l’ha prevista (inserita nel d.l. 12.09.2014, n. 133) non era in vigore al momento dell’illecito, che coincide con il perfezionamento dell’inottemperanza (T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, 20 aprile 2016, n. 1042).
La sanzione pecuniaria non può essere applicata retroattivamente: la disciplina sanzionatoria deve essere vigente al momento in cui si perfeziona l’inottemperanza, che coincide con il momento di consumazione dell’illecito.
Massime di principio
- L’accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione ha carattere meramente dichiarativo quando l’effetto dell’inottemperanza si è già prodotto ope legis per il decorso del termine assegnato; il relativo atto non può essere utilmente impugnato come se costituisse il momento costitutivo dell’effetto.
- La sanzione pecuniaria per inottemperanza all’ordine di demolizione non è applicabile a un illecito perfezionatosi prima dell’entrata in vigore della norma che la introduce; ai fini della successione temporale delle norme, rileva il momento in cui si perfeziona l’inottemperanza.
- Lo sgombero conseguente all’acquisizione del bene alla proprietà pubblica per inottemperanza all’ordine di demolizione è atto vincolato, secondo quanto affermato nella decisione.
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