Sentenza n. 1555/2026 - Salerno, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Inadempimento del Comune di Ascea all’obbligo di pagare le spese di lite liquidate dalla sentenza della Corte d’Appello di Salerno n. 720/2025, pubblicata l’8 agosto 2025
Esito
Favorevole al ricorrente (cessionario del credito)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza della Corte d’Appello di Salerno che aveva condannato il Comune di Ascea a pagare, in favore della creditrice originaria, anche quale liquidatrice della società in liquidazione, euro 9.600,00 per compensi difensivi, oltre IVA, CPA e spese generali. Ha dedotto di essere cessionario del credito in forza della procura del 19 giugno 2023, ha riferito la notifica della sentenza al Comune, il rilascio della formula esecutiva, il decorso del termine di 120 giorni e il passaggio in giudicato, lamentando la persistente inottemperanza. Ha chiesto l’ottemperanza, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la penalità di mora. Il Comune non si è costituito; il Ministero della Cultura ha eccepito che la condanna era stata pronunciata esclusivamente nei confronti del Comune e che non era configurabile un proprio inadempimento. Dopo l’instaurazione del giudizio, il Comune ha pagato quanto dovuto l’11 maggio 2026; il ricorrente ha quindi chiesto la cessazione della materia del contendere e le spese secondo soccombenza virtuale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché il pagamento eseguito dal Comune dopo l’instaurazione del giudizio ha integralmente soddisfatto l’interesse sostanziale del ricorrente. Ha posto le spese del giudizio a carico del Comune in applicazione della soccombenza virtuale, rilevando che l’adempimento è intervenuto soltanto dopo l’avvio del processo: euro 1.000,00 per compensi, oltre IVA e CPA se dovute, rimborso forfettario del 15% e rifusione del contributo unificato, se versato. Ha compensato le spese nei rapporti con il Ministero della Cultura, non essendo imputabile a quest’ultimo alcun inadempimento.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
Con l’odierno ricorso (notificato in data 31.3.2026 e depositato in pari data) l’avvocato ricorrente ha agito ex art. 112 ss. c.p.a. per ottenere l’ottemperanza del Comune di Ascea alla sentenza indicata in epigrafe.
Il ricorso per ottemperanza è stato utilizzato per ottenere l’esecuzione della condanna al pagamento contenuta nella sentenza azionata.
art. 114 c.p.a.
sussistono le evidenti condizioni per una pronuncia di cessazione della materia del contendere, avendo la parte ricorrente ottenuto la soddisfazione integrale del suo interesse sostanziale.
Nel giudizio di ottemperanza, il pagamento integrale sopravvenuto che soddisfa l’interesse sostanziale del ricorrente giustifica la cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando l’amministrazione adempie integralmente dopo l’instaurazione del processo e il ricorrente ottiene così la piena soddisfazione dell’interesse sostanziale, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
- Se l’adempimento dell’amministrazione avviene soltanto dopo l’instaurazione del giudizio di ottemperanza, le spese possono essere poste a suo carico secondo il criterio della soccombenza virtuale.
- Le spese possono essere compensate nei confronti dell’amministrazione evocata in giudizio quando la condanna azionata riguardi esclusivamente un’altra amministrazione e non sia imputabile alla prima alcuna inottemperanza.
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