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Ordinanza

Ordinanza n. 1414/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento di revoca del nulla osta p-na/l/q/2022/-OMISSIS- del 15.07.2022 rilasciato al datore di lavoro, sig.ra -OMISSIS-, nell'interesse del lavoratore -OMISSIS- nato in india il 24.09.1996 nonché di ogni atto consequenziale e/o presupposto.

Giustizia amministrativa202603039

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro rilasciato nell'ambito della procedura di ingresso per lavoro subordinato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, la revoca del nulla osta al lavoro rilasciato al datore di lavoro originario in suo interesse. La vicenda traeva origine dalla mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno, poiché il datore di lavoro non si era presentato alle convocazioni del 7 marzo e del 6 maggio 2025. L'amministrazione aveva quindi revocato il nulla osta. Il ricorrente deduceva, in sostanza, l'illegittimità della revoca e valorizzava il reperimento successivo di una nuova occupazione lavorativa, quale elemento idoneo a consentire la prosecuzione della posizione di soggiorno e lavorativa. La resistente aveva inoltre eccepito l'inammissibilità del ricorso.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare per carenza di fumus boni iuris, ritenendo il provvedimento impugnato, a un primo sommario esame, conforme all'orientamento prevalente. Ai sensi dell'art. 22, comma 11, del d.lgs. 286/1998, il permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone la perdita di un posto di lavoro e quindi la pregressa e valida instaurazione di un rapporto di lavoro, successivamente cessato per cause non imputabili al lavoratore. Nel caso concreto, tale presupposto mancava, poiché il rapporto con il datore di lavoro originario non era mai stato validamente instaurato: il contratto di soggiorno non era stato sottoscritto per l'assenza del datore alle convocazioni. La revoca del nulla osta è stata pertanto ritenuta, prima facie, atto dovuto. Il successivo reperimento di una nuova occupazione non è stato considerato sufficiente a superare la disciplina applicabile, poiché ciò determinerebbe una regolarizzazione atipica e sanerebbe ex post una procedura di ingresso non perfezionatasi, eludendo il sistema dei flussi programmati. Il TAR ha ritenuto il difetto di fumus assorbente rispetto al periculum in mora, pur riconoscendone l'astratta sussistenza. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate in ragione della complessità delle questioni, degli orientamenti non univoci e della peculiarità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 22, comma 11, d.lgs. 286/1998

    perdita del posto di lavoro

    Il permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone la pregressa e valida instaurazione di un rapporto di lavoro, poi cessato per cause non imputabili al lavoratore; non è sufficiente che il lavoratore reperisca successivamente una nuova occupazione se il rapporto originario non si è mai perfezionato.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare richiesta incidentalmente; la concessione della misura richiede la sussistenza dei presupposti cautelari, tra cui il fumus boni iuris e il periculum in mora.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce, unitamente alla normativa europea in materia di dati personali, la base per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Il permesso di soggiorno per attesa occupazione previsto dall'art. 22, comma 11, del d.lgs. 286/1998 presuppone che sia stato validamente instaurato un rapporto di lavoro subordinato e che tale rapporto sia successivamente cessato per cause non imputabili al lavoratore; la mera previsione o autorizzazione all'ingresso non equivale all'instaurazione del rapporto.
  • Quando il contratto di soggiorno non viene sottoscritto per la mancata presentazione del datore di lavoro alle convocazioni, il rapporto di lavoro originario non può ritenersi validamente perfezionato e la revoca del nulla osta può costituire atto dovuto.
  • Il reperimento di una nuova occupazione dopo la revoca del nulla osta non consente, di per sé, di regolarizzare una procedura di ingresso per lavoro subordinato rimasta incompleta, poiché ciò produrrebbe una forma atipica di regolarizzazione e potrebbe eludere la disciplina dei flussi d'ingresso programmati.
  • Nella fase cautelare, la carenza di fumus boni iuris è assorbente rispetto alla valutazione del periculum in mora: la tutela può essere negata anche quando il pregiudizio dedotto sia astrattamente sussistente.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelarePrimato del diritto UE e disapplicazione

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