Sentenza del 26/01/2018 n. 2013 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva revocato le agevolazioni previste dalla L. n. 604 del 1954, con recupero dell'imposta, poiché il contribuente aveva permutato parte del terreno acquistato con agevolazioni prima del decorso del quinquennio. Il ricorrente sosteneva che la permuta non costituisse un'alienazione rilevante ai fini della decadenza, poiché la norma menzionava l'alienazione e non disciplinava espressamente la permuta; deduceva inoltre l'illegittimità della condanna alle spese processuali.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha stabilito che l'alienazione consiste nel trasferimento della proprietà, indipendentemente dalla forma negoziale utilizzata, e comprende quindi anche la permuta, che determina l'uscita del bene dal patrimonio dell'acquirente. Poiché la permuta era avvenuta entro cinque anni dall'acquisto agevolato e non rientrava nelle ipotesi testuali di esclusione dalla decadenza, il contribuente ha perso le agevolazioni. La Corte ha inoltre ritenuto legittima la condanna alle spese, applicabile d'ufficio in base alla soccombenza, e ha condannato il ricorrente a pagare 1.000 euro oltre accessori per il giudizio di legittimità, nonché l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Legge n. 604 del 1954, art. 7
Decade dalle agevolazioni tributarie l'acquirente, il permutante o l'enfiteuta il quale, prima che siano trascorsi cinque anni dagli acquisti fatti a norma della medesima legge, aliena volontariamente il fondo o i diritti parziali su di esso acquistati.
La norma è stata interpretata nel senso che il termine alienazione comprende ogni trasferimento negoziale della proprietà, inclusa la permuta, e non soltanto la vendita. Le ipotesi di esclusione dalla decadenza sono tassative.
D.Lgs. n. 228 del 2001
Richiamato insieme alla L. n. 604 del 1954 quale disciplina delle agevolazioni per la formazione della piccola proprietà contadina e delle relative ipotesi di decadenza.
Art. 360, n. 3 e n. 4, c.p.c.
La Corte ha considerato come errore materiale il richiamo al n. 4 anziché al n. 3, poiché la censura riguardava sostanzialmente la violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
Art. 112 c.p.c.
La doglianza relativa alla condanna alle spese è stata respinta: la liquidazione delle spese non richiede una domanda espressa, costituendo conseguenza legale della soccombenza.
Art. 91 c.p.c.
Il criterio della soccombenza attribuisce le spese alla parte risultata definitivamente perdente. Il limite delle spese rapportato al valore della domanda, previsto dal comma 4, opera nelle controversie davanti al giudice di pace in via equitativa e non nella controversia tributaria esaminata.
Art. 384, comma 2, c.p.c.
Ha consentito alla Corte di definire direttamente la controversia nel merito, rigettando l'impugnazione del contribuente contro l'avviso di liquidazione.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
In caso di rigetto integrale del ricorso, il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale.
Massime di principio
- Quando un'agevolazione fiscale è subordinata al mantenimento di un bene per un determinato periodo, il trasferimento della proprietà può comportare la decadenza anche se avviene mediante permuta, conferimento o altra operazione diversa dalla vendita.
- Ai fini della decadenza rileva l'effetto economico-giuridico dell'operazione, cioè l'uscita del bene dal patrimonio, non il nome o la forma del contratto utilizzato.
- Le eccezioni alla decadenza previste dalla normativa agevolativa devono essere interpretate restrittivamente e non possono essere ampliate sulla base dello scopo individuale dell'operazione, come il migliore sfruttamento del fondo, se tale ipotesi non è espressamente prevista.
- La finalità pubblicistica delle agevolazioni per la piccola proprietà contadina impone il rispetto dell'obbligo di conservare e coltivare direttamente il fondo per il periodo stabilito dalla legge.
- La parte definitivamente soccombente può essere condannata alle spese di tutti i gradi di giudizio, anche se aveva ottenuto una decisione favorevole in una fase precedente e anche senza una specifica richiesta della controparte.
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