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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08459/2024 del 28/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un decreto sanzionatorio con cui il Ministero dell'Economia e delle Finanze aveva irrogato a due privati una sanzione pecuniaria per avere trasferito dalla Svizzera in Italia contanti per un importo complessivo superiore alla soglia consentita senza presentare la dichiarazione prevista dalla normativa valutaria. I ricorrenti avevano proposto opposizione avverso il decreto, deducendo in sostanza: 1) la tardività della contestazione, perché l'Amministrazione avrebbe avuto piena conoscenza del fatto già da tempo, con conseguente decadenza ex art. 14 l. n. 689/1981; 2) l'insussistenza o comunque la non adeguata prova della violazione, sostenendo che il verbale non descriveva correttamente le modalità del trasferimento e che la dichiarazione resa dagli interessati non dimostrava il frazionamento in singole tranches; 3) l'erroneità della decisione che aveva ritenuto irrilevante il fatto che il denaro fosse stato materialmente trasportato da più familiari, ciascuno per importi sotto soglia, perché tale criterio sarebbe estraneo alla disciplina valutaria e pertinente solo all'antiriciclaggio. La Corte di appello aveva respinto l'opposizione, confermando sia la tempestività dell'azione amministrativa sia la sussistenza dell'illecito, ritenendo che il frazionamento tra più persone fosse un mero artificio elusivo e che l'operazione dovesse essere considerata unitariamente.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto la censura in parte inammissibile e in parte infondata, perché mirava a sovvertire un accertamento di fatto della Corte di merito sulla data di acquisizione degli elementi necessari a verificare la violazione; ha inoltre ribadito che il termine di 90 giorni decorre dal momento in cui l'autorità abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili a verificare l'illecito, non dalla mera ricezione del fatto materiale. Sul secondo motivo ha dichiarato la censura inammissibile per novità, poiché nei gradi di merito non risultava dedotta l'incompletezza del verbale o la genericità della contestazione, e comunque ha osservato che si trattava di una valutazione di fatto non sindacabile in cassazione. Sul terzo motivo ha respinto la doglianza, affermando che il frazionamento del trasferimento tra più persone non elide l'unitarietà dell'operazione quando si tratti di un artificio volto a superare la soglia di legge, essendo rilevante il valore complessivo dell'operazione economica; ha quindi condannato i ricorrenti alle spese e dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 1, d.lgs. n. 195 del 2008

    Norma violata secondo l'amministrazione, perché impone la dichiarazione per il trasferimento transfrontaliero di contante oltre soglia.

  • art. 14 l. n. 689 del 1981

    Il termine di 90 giorni per la contestazione decorre dal momento in cui l'autorità accertatrice ha acquisito e valutato tutti i dati indispensabili alla verifica della violazione, non dalla sola notizia materiale del fatto.

  • art. 22 l. n. 689 del 1981

    Richiamato dai ricorrenti a sostegno delle censure sull'opposizione a sanzione amministrativa.

  • art. 11, comma 6, d.lgs. n. 150 del 2011

    Richiamato dai ricorrenti in relazione al rito dell'opposizione a sanzione amministrativa.

  • art. 29, comma 1, d.p.r. n. 148 del 2008

    Richiamato dai ricorrenti nel dedurre vizi del provvedimento sanzionatorio.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti per contestare la ripartizione e la valutazione dell'onere della prova.

  • art. 1 l. n. 689 del 1981

    Richiamato nel terzo motivo per sostenere l'irrilevanza del frazionamento del contante tra più persone; la Corte ne ha confermato la lettura sostanziale in coerenza con la finalità della disciplina.

  • art. 1, comma 1, d.l. n. 143 del 1991, conv. in l. n. 197 del 1991

    Richiamato dalla Corte per affermare che il divieto si riferisce al valore dell'intera operazione economica e si applica anche quando il trasferimento sia frazionato in più operazioni.

Massime di principio

  • In materia di sanzioni amministrative, il termine per la contestazione decorre dal momento in cui l'autorità competente abbia acquisito e valutato tutti gli elementi necessari a verificare l'esistenza della violazione, non dalla mera ricezione di una notizia del fatto in forma ancora incompleta.
  • La congruità del tempo impiegato dall'amministrazione per l'accertamento della violazione è questione di fatto rimessa al giudice di merito e, come tale, non è sindacabile in cassazione se adeguatamente motivata.
  • Nel giudizio di legittimità non possono essere introdotte censure nuove, non dedotte nei gradi di merito, neppure sotto forma di doglianze sulla genericità del verbale o sulla incompletezza della contestazione.
  • Ai fini della disciplina sul trasferimento di contante oltre soglia, rileva l'operazione economica nel suo complesso: il frazionamento materiale tra più soggetti o in più passaggi non impedisce di configurare un'unica operazione illecita quando sia finalizzato a eludere la soglia legale.
  • La valutazione della prova resa dalle parti o degli elementi istruttori acquisiti in sede amministrativa è apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non può essere rivalutato in cassazione se la motivazione è logicamente coerente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioRiscossione
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDecadenzaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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