Sentenza del 09/02/2017 n. 225 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Accertamento sintetico - 'Vecchio' redditometro - Art. 38, quarto comma, d.P.R. n. 600 del 1973 e D.M. 10 settembre 1992
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La contestazione riguardava l'utilizzo dei parametri e degli indici previsti dal D.M. 10 settembre 1992, applicati ai sensi dell'art. 38, quarto comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, per presumere un reddito superiore a quello dichiarato. Il contribuente ha sostenuto che tali parametri, considerati isolatamente, non dimostrano l'effettiva capacità contributiva e non possono fondare da soli la maggiore pretesa fiscale.
La decisione
La sentenza ha affermato che l'applicazione dei parametri del vecchio redditometro produce soltanto una presunzione semplice di maggiore capacità reddituale. Pertanto, ai fini del recupero d'imposta, l'Amministrazione deve affiancare agli indici presuntivi verifiche di fatto specifiche, circostanziate e documentate, idonee a dimostrare l'effettiva e reale capacità reddituale del contribuente. In mancanza di tali ulteriori elementi, l'accertamento non è sufficientemente fondato.
Norme richiamate
Art. 38, quarto comma, d.P.R. n. 600 del 1973
La norma disciplina l'accertamento sintetico del reddito sulla base di elementi e circostanze indicative di una capacità contributiva superiore a quella risultante dalla dichiarazione. Gli elementi presuntivi devono tuttavia essere concretamente collegati alla reale capacità reddituale del contribuente.
D.M. 10 settembre 1992
Il decreto individua parametri e coefficienti del cosiddetto vecchio redditometro. Tali indicatori costituiscono presunzioni semplici e non provano automaticamente l'esistenza di un maggior reddito imponibile.
Massime di principio
- Gli indici del vecchio redditometro non sono sufficienti, da soli, a dimostrare un maggior reddito: l'Amministrazione deve fornire ulteriori elementi concreti e documentati.
- In un accertamento sintetico, occorre distinguere tra la presunzione di una maggiore capacità di spesa e la prova dell'effettiva disponibilità di reddito imponibile.
- Il contribuente può contestare l'accertamento evidenziando l'assenza di verifiche individualizzate, la genericità dei parametri o la disponibilità di risorse non reddituali, come risparmi, finanziamenti o liberalità.
- La validità dell'accertamento deve essere valutata in concreto, verificando se gli elementi presuntivi siano coerenti, specifici e adeguatamente documentati rispetto alla situazione personale e patrimoniale del contribuente.
- Il principio riguarda il vecchio redditometro e non implica automaticamente l'invalidità di ogni accertamento sintetico: la sufficienza degli elementi deve essere valutata alla luce della disciplina applicabile e della documentazione acquisita.
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