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Ordinanza

Ordinanza n. 830/2026 - Bari, Sezione 3

Giustizia amministrativa202501902

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR non ha deciso nel merito il ricorso, né le richieste formulate con i motivi aggiunti o le domande cautelari. Preso atto della richiesta di rinvio formulata dall’amministrazione in udienza, ha ritenuto indispensabile garantire il diritto di difesa del Comune, in particolare con riferimento ai motivi aggiunti depositati il 16 giugno 2026. La causa è stata quindi rinviata all’udienza camerale del 15 luglio 2026.

TAR Puglia - Bari, Sez. IIIOrdinanza istruttoriaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: nota comunale di sospensione tecnica del procedimento relativo alla domanda di presa d’atto della proroga ex lege di una convenzione trentennale e di definizione della domanda amministrativa

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

L’associazione ha impugnato la nota del dirigente comunale del 3 ottobre 2025, adottata ai soli fini procedimentali e contabili, con la quale l’amministrazione ha ritenuto necessaria la preventiva presa d’atto della Giunta comunale dell’intervenuta proroga ex lege della convenzione trentennale del 4 novembre 1986 prima di esaminare la domanda presentata il 14 aprile 2025. La nota disponeva una sospensione tecnica del procedimento ai sensi dell’art. 2, comma 7, della legge n. 241/1990. L’associazione ha chiesto l’immediata decisione sulla propria domanda e la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia. Sono stati inoltre proposti motivi aggiunti il 3 giugno 2026 e il 16 giugno 2026, ai sensi dell’art. 117, commi 4 e 5, c.p.a., con richieste di chiarimenti e di misure cautelari. Il testo dell’ordinanza non espone ulteriori specifici vizi di legittimità dedotti.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 7, l. 241/1990

    La disposizione è richiamata nella nota comunale quale base della sospensione del procedimento; l’ordinanza non ne valuta la legittimità.

  • art. 117, commi 4 e 5, c.p.a.

    Richiamato in relazione ai motivi aggiunti, alle richieste di chiarimenti e alle misure cautelari; l’ordinanza non decide tali domande.

Massime di principio

  • Nel giudizio amministrativo, quando siano stati proposti motivi aggiunti poco prima dell’udienza e l’amministrazione chieda un rinvio per predisporre la propria difesa, il giudice può rinviare la trattazione se ciò è indispensabile a garantire il diritto di difesa della parte resistente.
  • Il rinvio disposto per assicurare il contraddittorio rispetto a motivi aggiunti non comporta una decisione, neppure implicita, sulla fondatezza del ricorso introduttivo, dei motivi aggiunti o delle domande cautelari.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentale

Testo integrale

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