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Sentenza

Sentenza del 18/12/2017 n. 2582 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Registro - Determinazione dell'imposta - Decreto ingiuntivo nel quale viene enunciata una fideiussione - Tassazione proporzionale sull'atto di fideiussione - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la modalità di applicazione dell'imposta di registro a un decreto ingiuntivo nel quale era enunciata una fideiussione. Il contestante sosteneva, in sostanza, che la natura accessoria della fideiussione in ambito civilistico, prevista dagli artt. 1939 e 1941 cod. civ., dovesse comportare l'assorbimento della relativa tassazione nel trattamento tributario del rapporto principale, eventualmente soggetto a IVA perché il creditore era un soggetto IVA. La giurisprudenza ha invece ritenuto che, ai fini dell'imposta di registro, i negozi enunciati mantengano autonomia e che la fideiussione debba essere tassata proporzionalmente.

La decisione

La contestazione è stata respinta quanto al principio della tassazione proporzionale della fideiussione: la sua accessorietà civilistica non impedisce l'autonoma tassazione ai fini dell'imposta di registro e il regime IVA applicabile al creditore non assorbe automaticamente quello della garanzia. È stato tuttavia precisato che, nel caso di decreto ingiuntivo emesso nei confronti del fideiussore, l'imposta deve essere calcolata entro il limite del valore del credito concretamente ingiunto, non sull'intero valore del rapporto garantito.

Norme richiamate

  • Articoli 1939 e 1941 del codice civile

    Disciplinano la natura accessoria della fideiussione sul piano civilistico. Tale accessorietà non comporta però, automaticamente, l'unitarietà o l'assorbimento della tassazione ai fini dell'imposta di registro.

  • Articolo 22 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    Prevede, ai fini dell'imposta di registro, la rilevanza degli atti enunciati e l'autonomia dei singoli negozi. La fideiussione enunciata in un decreto ingiuntivo può quindi essere soggetta a tassazione proporzionale autonoma, entro il limite del credito il cui pagamento è stato ingiunto.

  • d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    È il testo normativo di riferimento per l'imposta di registro applicata al decreto ingiuntivo e agli atti in esso enunciati.

Massime di principio

  • L'accessorietà di un contratto prevista dal diritto civile non implica necessariamente l'accessorietà del relativo trattamento fiscale: ai fini dell'imposta di registro occorre applicare le regole tributarie specifiche.
  • Quando un decreto ingiuntivo enuncia una fideiussione, la garanzia può essere tassata proporzionalmente come negozio autonomo, anche se il rapporto principale è soggetto a IVA o coinvolge un soggetto IVA.
  • La base imponibile non deve essere automaticamente commisurata all'intero rapporto garantito: se il decreto ingiuntivo è pronunciato contro il fideiussore, il limite rilevante è il credito concretamente ingiunto.
  • Per valutare casi analoghi bisogna distinguere tra il valore complessivo dell'obbligazione garantita e l'importo effettivamente richiesto e riconosciuto nel decreto ingiuntivo.
  • La qualificazione fiscale deve essere effettuata esaminando separatamente ciascun negozio enunciato nell'atto, senza presumere che il trattamento tributario del rapporto principale si estenda alla fideiussione.

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