Sentenza del 04/06/2019 n. 6576 - Comm. Trib. Prov. Napoli
Massima n. 254/2019 IMPOSTA DI REGISTRO - AVVISO DI LIQUIDAZIONE EX ART. 54 DEL D.P.R. 131/86 - Pagamento dell'imposta - Giudizio con pluralità di parti - Litisconsorzio facoltativo - Solidarietà passiva - Non sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'avviso di liquidazione di euro 118.919,75, emesso in relazione alla sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 3838/2017. Ha dedotto, in primo luogo, il difetto di motivazione dell'avviso per la mancata allegazione della sentenza richiamata. In subordine, ha contestato la debenza dell'importo, sostenendo che l'imposta era già stata versata in relazione alla precedente sentenza di primo grado e che egli era destinatario soltanto di una specifica condanna, senza essere solidalmente obbligato per le posizioni degli altri convenuti. L'Agenzia sosteneva invece che tutte le parti del processo fossero solidalmente responsabili del pagamento dell'imposta di registro.
La decisione
Il ricorso è stato accolto e l'avviso di liquidazione è stato annullato integralmente. La Commissione ha ritenuto che, pur sussistendo in via generale la solidarietà delle parti processuali per l'imposta di registro relativa a una sentenza, tale principio non opera quando il giudizio presenta una pluralità di parti in litisconsorzio facoltativo e le domande sono autonome e scindibili. Nel caso concreto, ciascun convenuto rispondeva di una distinta posizione sostanziale e il ricorrente non poteva essere chiamato a pagare l'imposta riferibile alle condanne riguardanti gli altri soggetti. L'annullamento integrale è stato disposto perché occorreva procedere al ricalcolo degli oneri accessori. L'Agenzia delle Entrate è stata condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 4.500,00, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 54 del D.P.R. 131/1986
Avviso di liquidazione relativo agli atti giudiziari
L'avviso emesso per la liquidazione dell'imposta di registro su una sentenza deve consentire al contribuente di comprendere pienamente il presupposto e il calcolo della pretesa tributaria.
Art. 7 della legge 212/2000
Obbligo di allegazione dell'atto richiamato
La mancata allegazione della sentenza richiamata nell'avviso può determinarne il difetto di motivazione quando il contribuente non abbia già conoscenza effettiva o agevolmente acquisibile dell'atto. Nel caso concreto, tuttavia, la sentenza è stata ritenuta conoscibile perché il contribuente era parte del giudizio ed era assistito da un difensore.
Art. 37, comma 1, del D.P.R. 131/1986
La sentenza che definisce, anche parzialmente, il giudizio è soggetta a registrazione
La sentenza è tassabile anche se non è ancora passata in giudicato e l'eventuale riforma nei successivi gradi non elimina automaticamente l'obbligo di registrazione relativo alla decisione emessa.
Art. 57 del D.P.R. 131/1986
Solidarietà delle parti per il pagamento dell'imposta
La solidarietà passiva delle parti del giudizio opera nei confronti dell'Amministrazione, ma non può essere estesa a soggetti estranei al rapporto sostanziale cui si riferisce l'imposta quando vi sia litisconsorzio facoltativo e le cause siano autonome e scindibili.
Art. 8, comma 1, lettera b), della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. 131/1986
Aliquota del 3% sugli interessi legali maturati sulle condanne
L'imposta contestata riguardava gli interessi legali maturati sulle somme oggetto delle condanne, distinti dall'imposta eventualmente dovuta sulle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno.
Art. 3 della legge 241/1990
Obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo
L'avviso deve indicare gli elementi di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa, in modo da permettere al destinatario di esercitare efficacemente il diritto di difesa.
Massime di principio
- Quando una sentenza riguarda più convenuti in litisconsorzio facoltativo, la solidarietà per l'imposta di registro non è automaticamente estesa a tutte le parti: occorre verificare se le rispettive domande e condanne derivino dal medesimo rapporto sostanziale o da rapporti autonomi e scindibili.
- L'Amministrazione può richiedere a una parte soltanto l'imposta riferibile alla posizione sostanziale e alla condanna che la riguardano, senza imputarle l'imposta relativa alle posizioni degli altri partecipanti al giudizio.
- La solidarietà prevista per l'imposta di registro riguarda il pagamento nei confronti dell'Amministrazione, ma non trasforma una pluralità di rapporti sostanziali autonomi in un'unica obbligazione tributaria indistinta.
- La mancata allegazione della sentenza all'avviso può comportare un vizio di motivazione, salvo che l'Amministrazione dimostri che il contribuente conosceva o poteva conoscere facilmente il contenuto dell'atto, ad esempio perché era parte del giudizio e assistito da un difensore.
- La sentenza è normalmente soggetta a imposta di registro anche se non definitiva; eventuali riforme successive possono incidere sul conguaglio o sul rimborso, ma non escludono automaticamente l'obbligo originario di registrazione.
- Se l'avviso comprende importi riferibili a più condanne o interessi calcolati su basi diverse, l'atto deve consentire di ricostruire il calcolo riferibile alla singola posizione del contribuente. In caso contrario può essere necessario l'annullamento e il ricalcolo della pretesa.
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