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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15459/2025 del 10/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un contribuente, socio accomandante di una s.a.s., aveva agito contro l'Agenzia delle Entrate chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente derivanti da un avviso di accertamento per recupero tributario emesso nei confronti della società e poi esteso anche a lui, nonché dalla successiva iscrizione ipotecaria sui suoi beni da parte dell'agente della riscossione. Il Tribunale aveva accolto parzialmente la domanda, riconoscendo un danno patrimoniale per il ritardo nell'iscrizione del contribuente nell'Elenco centrale informatizzato dei professionisti abilitati al visto di conformità e il danno non patrimoniale ex art. 96 c.p.c.; la Corte d'appello aveva invece escluso il danno non patrimoniale, mantenendo la condanna per il danno patrimoniale. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso principale con due motivi: (1) violazione degli artt. 2043 e 2697 c.c. e di norme tributarie, sostenendo che non fosse consentito duplicare il giudizio sull'illegittimità della pretesa tributaria con un autonomo giudizio risarcitorio e che, in ogni caso, il contribuente potesse essere chiamato a rispondere dei debiti sociali nei limiti di legge; (2) violazione degli artt. 2043, 2697 c.c. e 115-116 c.p.c., lamentando la mancata prova di un effettivo pregiudizio patrimoniale, non bastando il mero ritardo nell'iscrizione nell'elenco professionale. Il contribuente ha resistito e ha proposto ricorso incidentale condizionato: (1) violazione dell'art. 96 c.p.c., sostenendo che il Tribunale avesse riconosciuto il danno ai sensi del primo comma della norma e non del terzo; (2) violazione dell'art. 345 c.p.c., contestando l'ammissione di documenti relativi al giudicato esterno. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo principale, affermando che la responsabilità della pubblica amministrazione non deriva automaticamente dall'illegittimità dell'atto, essendo necessario provare dolo o colpa e il nesso con un danno ingiusto; ha invece accolto il secondo motivo principale, rilevando che il danno patrimoniale liquidato in via equitativa non era stato sorretto da un concreto accertamento del pregiudizio subito, e che il danno non può presumersi in re ipsa né essere liquidato equitativamente in assenza di prova del suo effettivo verificarsi. Ha poi dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato il primo motivo incidentale e inammissibile il secondo. La causa è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione per il riesame del danno patrimoniale e delle spese.

La decisione

La Corte ha accolto il secondo motivo del ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate, ha rigettato il primo motivo principale, ha dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato il primo motivo del ricorso incidentale e inammissibile il secondo. La sentenza d'appello è stata cassata limitatamente al capo relativo al danno patrimoniale riconosciuto al contribuente, con rinvio alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione per nuovo esame e per la regolazione delle spese di legittimità. La Corte ha riaffermato che la mera illegittimità dell'azione amministrativa non basta a fondare la responsabilità aquiliana e che il danno patrimoniale deve essere allegato e provato nel suo effettivo verificarsi, non essendo sufficiente il solo ritardo nell'iscrizione in un elenco professionale.

Norme richiamate

  • art. 2043 c.c.

    La responsabilità della pubblica amministrazione per esercizio illegittimo della funzione pubblica richiede un evento dannoso ingiusto causalmente collegato a una condotta dolosa o colposa; la mera illegittimità dell'atto non è sufficiente.

  • art. 2697 c.c.

    L'attore danneggiato deve allegare e provare i fatti costitutivi della pretesa risarcitoria, compreso l'effettivo pregiudizio subito; l'inescusabilità e gli elementi impeditivi devono essere provati secondo il riparto degli oneri probatori.

  • art. 5, d.P.R. n. 917 del 1986

    Richiamato dal ricorrente principale nel contesto della tesi sulla responsabilità per debiti tributari derivanti dal rapporto societario.

  • art. 15, d.P.R. n. 603 del 1973

    Richiamato dal ricorrente principale nel contesto della tesi sulla disciplina della riscossione e dell'estensione della pretesa tributaria.

  • art. 2313 c.c.

    La Corte d'appello ha ritenuto che il socio accomandante risponda nei limiti della quota di conferimento, salvo mancato versamento della stessa; i creditori sociali possono agire nei suoi confronti solo per ottenere utilmente i conferimenti dovuti.

  • art. 96 c.p.c.

    La domanda di risarcimento ex art. 96 c.p.c. deve essere formulata nel giudizio in cui si assume tenuta o contrastata temerariamente la condotta processuale; nel caso, la Corte ha escluso che vi fosse base per riconoscere il danno non patrimoniale e ha ritenuto inidonea la qualificazione proposta in cassazione.

  • art. 2818 c.c.

    Richiamato per escludere che l'ipoteca iscritta ex art. 77 d.P.R. n. 602 del 1973 potesse integrare un'ipoteca giudiziale rilevante ai fini della domanda ex art. 96 c.p.c.

  • art. 77, d.P.R. n. 602 del 1973

    Norma relativa all'iscrizione ipotecaria da parte dell'agente della riscossione; la Corte l'ha considerata distinta dall'ipoteca giudiziale di cui all'art. 2818 c.c.

  • art. 124 disp. att. c.p.c.

    Richiamato ai fini dell'eccezione di giudicato esterno, esclusa in assenza dell'attestazione del cancelliere.

  • art. 345 c.p.c.

    In appello non sono ammissibili nuove prove/documenti non specificamente giustificati nei limiti del giudizio di impugnazione; la censura incidentale è stata però ritenuta inammissibile per difetto di specificità.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    Nel ricorso per cassazione è necessario indicare in modo specifico il contenuto dei documenti e la loro decisività; la censura incidentale è stata dichiarata inammissibile per violazione del requisito di specificità.

Massime di principio

  • La responsabilità aquiliana della pubblica amministrazione non sorge automaticamente dall'illegittimità del provvedimento, ma richiede la prova di un danno ingiusto, del nesso causale e della colpa o del dolo dell'ente o del concessionario.
  • Quando la pretesa risarcitoria deriva da un'attività amministrativa o di riscossione ritenuta illegittima, il giudice ordinario può verificare la sussistenza del comportamento colposo, ma non può sostituirsi al giudice del rapporto tributario nel riesame del merito dell'imposizione.
  • Il danno patrimoniale non può essere considerato in re ipsa: occorre allegare e provare il concreto pregiudizio subito, anche mediante presunzioni, e la liquidazione equitativa presuppone un danno già accertato e solo difficilmente quantificabile.
  • La sola ritardata iscrizione in un elenco o in un albo professionale non basta, di per sé, a fondare il risarcimento patrimoniale se non sono dimostrati i specifici effetti economici negativi prodotti da tale ritardo.
  • La domanda di risarcimento ex art. 96 c.p.c. va correttamente qualificata in relazione al suo fondamento effettivo e, in linea generale, deve essere proposta e scrutinata nel giudizio in cui si assume tenuta la condotta processuale abusiva o temeraria.
  • Nel giudizio di cassazione le censure sui documenti e sulle prove devono essere formulate con rigoroso rispetto del principio di specificità, indicando contenuto, localizzazione e decisività degli atti richiamati.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PASpese di liteImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàDanno non patrimoniale

Testo integrale

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